((Art. 22 - quinquies 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati  per  l'anno
2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare
di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto  da
finanziare di cassa  e  in  253,2  milioni  di  euro  in  termini  di
indebitamento  netto  e  fabbisogno,  si  provvede,  per  i  medesimi
importi, mediante  il  ricorso  all'indebitamento  autorizzato  dalla
Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio  2021
con le risoluzioni di  approvazione  della  relazione  presentata  al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243. 
  2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  sostituito
dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto. 
  3. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate   provvedono   agli   adempimenti    connessi    mediante
l'utilizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  4. Ai fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni  recate
dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater, il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.))