((Art. 22 - sexies 
 
Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
  178, concernente la disciplina  dell'ulteriore  detrazione  fiscale
  per redditi di lavoro dipendente e assimilati 
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' sostituito dal seguente: 
  "8. All'articolo  2  del  decreto-legge  5  febbraio  2020,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la parola: 'spetta' sono inserite le  seguenti:
', per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,'; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  '2. In  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle
detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1  spetta,
per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi: 
  a) 960 euro, aumentata  del  prodotto  tra  240  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 
  b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  35.000  euro
ma  non  a  40.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  40.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro'; 
  c) al comma 3, le parole: 'di cui al comma 1',  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 2' e le  parole:
'in otto rate di pari ammontare' sono sostituite dalle seguenti:  'in
dieci rate di pari ammontare'.))