Art. 3 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12,  le  parole  «A  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro l'anno 2021». 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «2019,  2020  e
2021». 
  3. All'articolo  13  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole «a decorrere dal 1° gennaio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2021»; 
    b) al comma  5,  le  parole  «fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021». 
  4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2021». 
  5. All'articolo 2, comma 6-quater,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° gennaio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022». 
  ((6. All'articolo 106 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «e'  convocata  entro
centottanta giorni dalla  chiusura  dell'esercizio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' convocata per l'approvazione del bilancio  al  31
dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio»
e il secondo periodo e' soppresso; 
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
assemblee tenute entro il 31 luglio 2021». 
  6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis,  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».)) 
  7. In  ragione  della  straordinaria  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, gli obblighi di aggiornamento  professionale  dei  revisori
legali dei conti relativi all'anno 2020  e  all'anno  2021,  previsti
dall'articolo 5, commi 2 e 5,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010,  n.  39,  ((consistenti  nell'acquisizione))  di   20   crediti
formativi  in  ciascun  anno,   di   cui   almeno   10   in   materie
caratterizzanti la revisione  legale,  si  intendono  eccezionalmente
assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 
  8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2021». 
  9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole «Agenzia delle entrate,» sono  inserite  le  seguenti:
«da adottarsi entro il 1° febbraio 2021,», e  dopo  le  parole  «ogni
altra  disposizione  necessaria»  sono  inserite  le  seguenti:  «per
l'avvio e'». 
  10. All'articolo 1, comma 540, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, al terzo periodo, le parole «Nel caso in  cui»  sono  sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui». 
  11. All'articolo 141, comma  1-ter,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole da «puo' avvalersi» fino a «sei  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «puo' conferire fino a  sei  incarichi  di
collaborazione  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e le parole:  «31  dicembre  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». 
  ((11-bis.  Per  i  comuni  interamente  confinanti  con  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui  all'articolo
1, comma 555, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  e'  prorogata
all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo  1,  comma
547, della citata legge n. 160 del 2019. 
  11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 576-bis e' sostituito dal seguente: 
  «576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021,  le
agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano  nel  limite
dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale  limite  e'  di
270.000 euro per ogni  impresa  attiva  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura e di 225.000  euro  per  ogni  impresa  attiva  nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli»; 
    b) il comma 577-bis e' sostituito dal seguente: 
  «577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2020  e
fino a quello  in  corso  al  31  dicembre  2021,  alle  imprese  che
effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito  d'imposta
e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma  577,
in  misura  pari  ai  costi  sostenuti  nel  limite  dell'importo  di
1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000  euro  per
ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e  di
225.000 euro per ogni impresa attiva  nel  settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli». 
  11-quater.  I   provvedimenti   di   revoca   adottati   ai   sensi
dell'articolo 4 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n.  53,  conseguenti  al
raggiungimento  o  al  mantenimento  di  un   volume   di   attivita'
finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino
al 31 dicembre 2021. 
  11-quinquies. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, le parole: «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021». 
  11-sexies. Le disposizioni del regolamento delegato  (UE)  2019/815
della Commissione, del 17 dicembre 2018, si applicano alle  relazioni
finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio
2021.))