((Art. 3 - bis Disposizioni in materia di societa' partecipate 1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non da' luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.))