((Art. 3 - bis 
 
           Disposizioni in materia di societa' partecipate 
 
  1. Il tardivo deposito  dei  bilanci  relativi  all'esercizio  2019
delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso  la  camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura non  da'  luogo  a
sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.))