Art. 4 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n.191, le parole «e per l'anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, per l'anno 2020 e per l'anno 2021». 
  2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, le parole «e 2020», ovunque ricorrono, sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2020 e 2021». 
  3.  All'articolo  38,  comma   1-novies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le  parole:  «e  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021». 
  4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2019, n. 60, le parole «Dall'anno 2021,» sono sostituite dalle
seguenti: «Dall'anno 2022,». 
  ((4-bis. La durata degli  organi  degli  Ordini  delle  professioni
sanitarie di cui al decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato  dalla  legge  17  aprile
1956, n.561, che non abbiano svolto le procedure  elettorali  per  il
relativo rinnovo, nonche'  di  quelli  delle  rispettive  Federazioni
nazionali, e' prorogata fino al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 fissato  con  apposita  deliberazione  del
Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il  31  dicembre  2021.
L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  n.  233  del  1946  si
applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.)) 
  5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole «1° gennaio 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1° gennaio 2022». 
  6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Le  procedure
concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma  possono  essere
effettuate anche nell'anno 2021». 
  7. Al fine di garantire la necessaria continuita'  delle  attivita'
di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione  dell'attuale  situazione
((di straordinaria emergenza)) sanitaria, gli Istituti di ricovero  e
cura a carattere scientifico  di  diritto  pubblico  e  gli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare  ad
avvalersi del personale addetto alle attivita' di ricerca, nonche' di
personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti  di  lavoro
flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al  30  settembre
2021, compatibilmente con le risorse  finanziarie  disponibili.  Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede  nei  limiti
delle complessive risorse finanziarie di cui  all'articolo  1,  comma
424, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  proprie  di  ciascun
Istituto, e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  ((7-bis. Al fine di garantire la  continuita'  delle  attivita'  di
supporto ai professionisti iscritti agli Ordini  dei  chimici  e  dei
fisici,  anche  in  ragione  dell'impegno   eccezionale   nell'ambito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma
8 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n.  3,  e'  sostituito
dai seguenti: «I Consigli  direttivi  degli  Ordini  dei  chimici  in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in
carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze  ad  essi
attribuite dalla legislazione vigente e il relativo  rinnovo  avviene
con le  modalita'  previste  dalla  presente  legge  e  dai  relativi
provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge resta in  carica,
con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino
al primo rinnovo dei Consigli  direttivi  di  tutti  gli  Ordini  dei
chimici nel rispetto delle disposizioni della presente  legge  e  dei
relativi provvedimenti attuativi». 
  7-ter. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2024».)) 
  8. Per garantire l'ampliamento della  platea  dei  soggetti  idonei
all'incarico di direttore generale delle aziende  e  degli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  in  ragione  delle   esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,
l'elenco nazionale dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere  e
degli  altri  enti  del  Servizio   sanitario   nazionale,   di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  e
successive modificazioni, ((pubblicato nel portale  telematico))  del
Ministero della salute il 1° aprile 2020, e' integrato  entro  il  21
marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione  delle  domande  di
cui all'avviso pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del  26
novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio  2021,
previa pubblicazione di apposito  avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale.
Restano iscritti  nell'elenco  nazionale  i  soggetti  gia'  inseriti
nell'elenco nazionale alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  ((8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16,  comma
2, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come  sostituito
dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'
prorogata al 31 dicembre 2023. 
  8-ter. Dopo il comma 5-ter dell'articolo  4  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente: 
  «5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano  concorso
a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo  parte  delle
attivita' per destinarle a pazienti affetti da COVID-19,  nell'ambito
delle attivita' di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100  per  cento  del
budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day  hospital,
puo' essere riconosciuto un contributo una tantum in  proporzione  al
costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di  protezione
individuale, a fronte di  apposita  rendicontazione  da  parte  della
struttura interessata, ferma  restando  la  garanzia  dell'equilibrio
economico del  Servizio  sanitario  regionale  e  tenendo  conto  dei
dispositivi di protezione individuale eventualmente gia' forniti alle
medesime strutture dalla regione o provincia autonoma  interessata  o
dal Commissario straordinario per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle   misure   occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a
titolo di contributo una tantum, e' legato all'emergenza in corso  ed
e' erogato dalle regioni e province autonome nelle quali  e'  ubicata
la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo
contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». 
  8-quater. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti  da
malattia oncologica, le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  338,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate,  per  l'anno
2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri  derivanti  dal
primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. 
  8-quinquies. In sede di  prima  applicazione,  la  revisione  della
lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening  neonatale
di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19  agosto  2016,  n.
167, da parte  del  Gruppo  di  lavoro  screening  neonatale  esteso,
istituito con decreto del Ministero della salute 17  settembre  2020,
e' completata entro il 31 maggio 2021. 
  8-sexies. L'articolo 13 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Deroga alle norme  in  materia  di  riconoscimento  delle
qualifiche professionali sanitarie e in materia di  cittadinanza  per
l'assunzione alle dipendenze della pubblica  amministrazione).  -  1.
Fino al 31 dicembre 2021,  in  deroga  agli  articoli  49  e  50  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  e'  consentito  l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di  operatore  socio-sanitario  ai   professionisti   che   intendono
esercitare, in via autonoma o dipendente, nel  territorio  nazionale,
anche presso  strutture  sanitarie  private  o  accreditate,  purche'
impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o  la
professione di operatore socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica
professionale conseguita all'estero regolata da specifiche  direttive
dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di
un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza,  alle
regioni  e  alle  province  autonome,  che   possono   procedere   al
reclutamento  temporaneo  di  tali  professionisti  ai  sensi   degli
articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. 
  2. Per la medesima durata indicata al comma  1,  l'assunzione  alle
dipendenze della pubblica amministrazione  nonche'  presso  strutture
sanitarie  private  autorizzate  o  accreditate,  purche'   impegnate
nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni  sanitarie
e della qualifica di  operatore  socio-sanitario  e'  consentita,  in
deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a tutti i cittadini di Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea,
titolari di  un  permesso  di  soggiorno  che  consenta  di  svolgere
attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge». 
  8-septies. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  4-novies,   secondo   periodo,   le   parole:   "del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" sono sostituite dalle  seguenti:
"del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183"; 
  b) al comma 4-duodecies e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Per gli anni 2020 e 2021, il  credito  d'imposta  di  cui  al  primo
periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi  previste,  anche
nell'ambito  delle  attivita'  istituzionali  esercitate  in   regime
d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro  per
l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021". 
  8-octies. L'efficacia delle misure previste dalle  disposizioni  di
cui al comma 8-septies e' subordinata, ai  sensi  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal  Ministero
della salute.))