Art. 5 
 
             Proroga di termini in materia di istruzione 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
2019, n. 159, le parole «entro l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «entro  l'anno  2021»  e  le  parole  «dal  2020/2021   al
2022/2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal   2021/2022   al
2023/2024,  ferme  restando  le  procedure  autorizzatorie   di   cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449.». 
  2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
le parole «31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021». 
  3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, dopo le parole «31 gennaio 2020» sono inserite  le  seguenti:  «e
successive proroghe» e le parole «per  l'anno  scolastico  2019/2020»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2019/2020  e
2020/2021». 
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021» e, in  fine,  e'  inserito  il  seguente
periodo: «Restano  fermi  i  termini  di  conservazione  dei  residui
previsti a legislazione vigente.». 
  5. All'articolo 58, comma 5-sexies,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le  parole  «a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2021».