Art. 5 Proroga di termini in materia di istruzione 1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «entro l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2021» e le parole «dal 2020/2021 al 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.». 2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «31 gennaio 2020» sono inserite le seguenti: «e successive proroghe» e le parole «per l'anno scolastico 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021». 4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, in fine, e' inserito il seguente periodo: «Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.». 5. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2021».