Art. 6 
 
       Proroga di termini in materia di universita' e ricerca 
 
  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole "e 2020-2021" sono sostituite  dalle  seguenti:  ",
2020-2021 e 2021-2022.". 
  2. All'articolo 3-quater, comma  1,  del  decreto-legge  9  gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole  "a  decorrere  dall'anno  accademico
2021/2022" sono sostituite dalle  seguenti:  "a  decorrere  dall'anno
accademico 2022/2023" e le parole "entro il 31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"; 
    b) al comma  2,  le  parole  "a  decorrere  dall'anno  accademico
2021/2022" sono sostituite dalle  seguenti:  "a  decorrere  dall'anno
accademico 2022/2023". 
  3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole "nel mese di luglio 2020" sono sostituite  dalle  seguenti:
"nei  mesi  di  luglio  2020,  gennaio  2021  e  luglio  2021".  Alla
compensazione degli effetti finanziari derivanti dal  presente  comma
pari  a  euro  16.179.552  per  l'anno  2021  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  4.  Al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  12,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 3, le  parole  "per  l'anno  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole  ",
fino alla data indicata dal decreto di cui  al  comma  4.  Fino  alla
medesima data" sono sostituite dalle seguenti: ". Fino alla  data  di
conferimento  degli  incarichi  dirigenziali   non   generali   della
Direzione  generale  del  personale,  del  bilancio  e  dei   servizi
strumentali del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  ((e,
comunque, non oltre)) il 31 ottobre 2021"; 
    b)  all'articolo  3,  comma  4,  le  parole  "Con  decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti" e le  parole  "il
30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data  di  cui  al
comma 3"; 
  c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino alla data indicata  dal
decreto di  cui  all'articolo  3,  comma  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3"; 
  d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino alla data indicata  dal
decreto di  cui  all'articolo  3,  comma  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3". 
  5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6,  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' prorogato all'anno 2021. 
  6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile  2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.
41, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole "entro il  15  marzo  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il ((31 maggio 2021))"; 
    b) le parole "fino al  30  giugno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al ((15 settembre 2021))". 
  ((6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del  decreto
previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95,  non  si  tiene
conto del termine di cui al  medesimo  articolo  3,  comma  1,  primo
periodo.)) 
  7. All'articolo 1, comma 1145,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
  ((7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti  di  ateneo  e
delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative
all'anno accademico 2019/2020 e' prorogata  al  15  giugno  2021.  E'
conseguentemente    prorogato    ogni    altro    termine    connesso
all'adempimento di scadenze didattiche  o  amministrative  funzionali
allo svolgimento delle predette prove.)) 
  8. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31  dicembre
2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato,  geometra  e  geometra  laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di
svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e  2  del
predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.