Art. 7 
 
                    Proroga di termini in materia 
             di beni e attivita' culturali e di turismo 
 
  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole "entro il 31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". 
  2.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
  3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021"; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 3, le parole "31  dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 
      2) al comma 5, le parole "31  dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 
    c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per  ciascuno  degli  anni
2017, 2018 e 2020" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  ciascuno
degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021". 
  ((3-bis. All'articolo 176, comma 1,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le  parole:  "30  giugno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".)) 
  4.  Per  favorire  l'attrazione   di   investimenti   nel   settore
cinematografico e audiovisivo,  nonche'  al  fine  di  supportare  la
realizzazione dei piani di sviluppo  dell'Istituto  Luce  Cinecitta',
l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma  7,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui  al  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020,
recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia  di  credito
di  imposta  per  le  imprese  di   produzione   cinematografica   ed
audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre  2016,  n.
220, a seguito dell'emergenza sanitaria da  COVID-19",  e'  prorogata
sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalita' di  cui  al  primo
periodo, le societa' direttamente o  indirettamente  controllate  dal
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   possono   acquisire
partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecitta', anche mediante  aumenti
di capitale; ((lo statuto)) della societa' e' adeguato per assicurare
la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla societa'
si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di
diritto privato. L'Istituto Luce Cinecitta' puo'  assumere  la  forma
giuridica di societa' per azioni e acquisire la provvista finanziaria
necessaria  agli   investimenti   nel   settore   cinematografico   e
dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di
strumenti finanziari di durata non superiore  a  quindici  anni,  nel
limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030. 
  ((4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e
con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di  2  milioni  di
euro per  l'anno  2021.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
a   valere   sul   Fondo   per   il   pluralismo   e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n.  198,  nell'ambito  della  quota  destinata  agli  interventi   di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, come modificato dal comma 10-quaterdecies  dell'articolo  1  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  le  parole:
"ventiquattro mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "quarantotto
mesi". 
  4-quater.  Gli  organismi  dello  spettacolo   dal   vivo   possono
utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30  aprile
1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno  del  reddito
dei propri dipendenti, in misura comunque non  superiore  alla  parte
fissa della retribuzione  continuativamente  erogata  prevista  dalla
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del
bilancio e,  in  ogni  caso,  limitatamente  al  periodo  di  ridotta
attivita' degli organismi medesimi.)) 
  5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per  l'anno
2021,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  6. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4,  pari  a  ((1
milione)) di euro per  ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2030  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
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