Art. 9 Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa 1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021". 2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione dell'Agenzia nel predetto registro e' fissato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'Agenzia continua a operare secondo quanto stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.