IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica  del  regolamento  (CEE)  n.  2847/1993  e  che  abroga   il
regolamento (CE) n. 1626/1994; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 del regolamento (CE) n.  1967/2006
che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti  sui
valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso  degli  attrezzi
trainati, quali la sciabica da natante, a condizione  che  la  stessa
sia  giustificata  da  vincoli  geografici  specifici,   qualora   le
attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente
marino  e  interessino  un  numero  limitato  di  imbarcazioni,  e  a
condizione che esse non possano essere esercitate  con  gli  attrezzi
che rientrano in un piano di  gestione  ai  sensi  dell'art.  19  del
regolamento stesso; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del   Consiglio,   che
istituisce un  regime  di  controllo  comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che  modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002,  (CE)  n.  811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,  (CE)  n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  delle
politiche comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/Ce  del
Consiglio; 
  Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1639  del  2
ottobre 1968, recante «Regolamento per l'esecuzione  della  legge  14
luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»
e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; 
  Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Trasferimento di funzioni e per la  riorganizzazione  dei  Ministeri
per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del   27    febbraio    2013,    recante    «Disposizioni    relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143
del  17  luglio  2017,  recante  «Regolamento   recante   adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 177», che ha integrato e modificato il  precedente
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  febbraio
2013, n. 105; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  25
dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  86»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,
ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti  al  n.  89  in
data 17 febbraio 2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n.
780, con il quale  e'  stato  conferito  al  dott.  Riccardo  Rigillo
l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Vista la direttiva generale del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali sull'azione amministrativa  e  sulla  gestione
per l'anno 2020, approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 2020,
n. 2070, ammessa a registrazione dalla Corte dei  conti  in  data  11
marzo 2020 (n. 141); 
  Visto il decreto  direttoriale  del  31  gennaio  2019,  registrato
all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, con  il
quale, a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo  e'
stato inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei  dirigenti -
sezione A, della pesca marittima e  dell'acquacoltura  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca»,  che
recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del
regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile  2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i «Sistemi di pesca», ma «Gli  attrezzi  di
pesca»   classificati   secondo    la    statistica    internazionale
standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); 
  Visto il  decreto  ministeriale  28  luglio  2016,  recante  misure
tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la  pesca  illegale,
non dichiarata e non regolamentata; 
  Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2017 recante  «Disciplina
del rilascio  dell'autorizzazione  alla  pesca  del  rossetto  (Aphia
minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica  da
natante e la rete a  circuizione  senza  chiusura  nei  compartimenti
marittimi della Regione Siciliana»; 
  Visto il decreto direttoriale  28  agosto  2020,  n.  9074670,  che
proroga la pesca sperimentale  del  rossetto  (Aphia  minuta)  e  del
cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante  e  la
rete  a  circuizione  senza  chiusura  nelle  acque   della   Regione
Siciliana, fino al 30 settembre 2022; 
  Considerato  che  il  regolamento  (UE)  2019/1241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 giugno  2019,  al  capo  IV,  art.  25
«Ricerca scientifica», ha previsto che le misure tecniche  introdotte
nel medesimo regolamento non si applicano alle  operazioni  di  pesca
condotte per fini scientifici purche'  siano  rispettate  determinate
condizioni. 
  Considerato,  in  particolare,  che  al  paragrafo  1,  lettera  e)
dell'art. 25 del citato regolamento (UE) 2019/1241, e'  previsto  che
le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali ai fini
di ricerca scientifica oltre ad essere limitate  nel  tempo,  qualora
coinvolgano  piu'  sei  unita',  lo  Stato  membro  e'  obbligato  ad
informare la commissione almeno  tre  mesi  prima  dell'inizio  della
ricerca e la stessa, se del  caso,  chieda  un  parere  dello  CSTEP,
affinche' il numero maggiore di unita' da  utilizzare  nella  ricerca
sia giustificato da ragioni scientifiche; 
  Considerato che la costa della Regione Sicilia si estende per 1.484
km con una morfologia variabile e le acque  dei  tre  bacini  (jonio,
tirreno, mediterraneo) ricadono nelle GSA 10, GSA 13, GSA  16  e  GSA
19; 
  Considerata la necessita',  alla  luce  di  quanto  indicato  dalla
Commissione  europea  ad  applicare   una   strategia   precauzionale
nell'adozione di misure volte a  proteggere,  conservare  le  risorse
acquatiche  vive  e  gli  ecosistemi  marini  e   a   garantire   uno
sfruttamento sostenibile; 
  Considerata l'opportunita' di acquisire  informazioni  scientifiche
sullo stato della risorsa piu' aderenti  alla  notevole  variabilita'
locale, in relazione alla conformazione  delle  coste,  alla  realta'
socio-economica e alle interazioni con gli altri tipologie di  pesca,
nonche' al fine di rendere maggiormente compatibili  le  modalita'  e
l'intensita' del prelievo del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello
(Gymnammodites cicerelus), attraverso la redazione di specifici piani
di gestione, distinti per GSA; 
  Vista la richiesta della Regione Siciliana  del  27  gennaio  2021,
prot.  n.  1594,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  alla  pesca
sperimentale  del   rossetto   (Aphia   minuta)   e   del   cicerello
(Gymnammodites cicerelus) fino al 31 dicembre 2022; 
  Ritenuto opportuno prorogare  l'attivita'  di  pesca  del  rossetto
(Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), al fine  di
effettuare ulteriore rilevazioni di  carattere  scientifico  di  tali
specie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di acquisire gli ulteriori elementi ed  informazioni  di
carattere scientifico  necessari  a  verificare  la  possibilita'  di
attuazione di un piano di gestione mirato  alla  pesca  del  rossetto
(Aphia minuta) e  del  cicerello  (Gymnammodites  cicerelus)  con  la
sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga
alla dimensione minima della  maglia  della  rete  e  della  distanza
minima dalla costa per le marinerie siciliane che operano  nella  GSA
16, si concede l'autorizzazione all'attivita'  scientifica  di  pesca
sperimentale con validita' fino al 31 dicembre 2022. 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  25  del   regolamento   (UE)   1022/2019,
l'attivita' di pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta)  e  del
cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante  e  la
rete a circuizione senza chiusura, e' svolta mediante  l'utilizzo  di
un massimo di sei imbarcazioni.  Tali  imbarcazioni  potranno  essere
individuate tra quelle inserite  nell'elenco  fornito  dalla  Regione
Siciliana con nota n. 5789 del 6 giugno 2017, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 7, paragrafo 1, lettera d)  del  regolamento  (CE)
1224/2009. 
  3. A ciascuna impresa la  cui  unita'  e'  utilizzata  nella  pesca
sperimentale nella GSA 16 e' rilasciata, una speciale «Autorizzazione
di pesca» con validita' limitata al 31 dicembre 2022. 
  4.  L'Autorizzazione  di  pesca  di  cui  al  precedente  comma  e'
rilasciata esclusivamente alle unita' munite di licenza di pesca  e/o
attestazione provvisoria in corso di validita'.