Art. 2 
 
  1. L'attivita' di pesca del rossetto (Aphia minuta) e'  svolta  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio al 30 aprile; quella del cicerello
(Gymnammodites cicerelus), nel periodo compreso tra il 1° gennaio  al
31 dicembre. L'attivita' di prelievo, cosi'  come  previsto  a  punto
8.1, lettera d) del piano di gestione proposto nel  2017,  «La  pesca
potra'  essere  effettuata  per  un   massimo   di   quattro   giorni
settimanali, ovvero, dal lunedi' al giovedi'. Nel caso le  condizioni
meteomarine avverse rendessero impossibili le operazioni di pesca  in
uno o piu' di questi quattro giorni,  potra'  essere  autorizzato  il
recupero nelle giornate di venerdi', sabato e domenica, sempre  senza
superare i quattro giorni settimanali». 
  2. L'attivita' di  pesca,  nonche'  il  numero  delle  imbarcazioni
utilizzate, e' garantita e  sottoposta  al  controllo  dei  Capi  dei
Compartimenti marittimi di competenza, i quali provvedono,  altresi',
ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi
da 2 a 10, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015.