Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1.  Per  l'attuazione  delle  attivita'  previste  dalla   presente
ordinanza, e' autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni: 
  art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  art.  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  articoli 49 e 50 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394.