Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede,  nel  limite  massimo  complessivo  di  2.561.830,00  euro,
nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla  contabilita'
speciale n. 6194 intestata al  presidente  della  Regione  Abruzzo  -
soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020,
sulla base degli  incarichi  effettivamente  conferiti.  Resta  fermo
quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare  del  Capo
del Dipartimento  della  protezione  civile  del  23  maggio  2020  e
successive modifiche e integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 febbraio 2021 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli