Art. 3
Ammissibilita' degli interventi
1. I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi
coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle
opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione,
degrado sociale e a migliorare la qualita' del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalita'
di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di
costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto
sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione
edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo
sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;
c) mobilita' sostenibile.
2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 puo' essere
finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le
relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel
quadro economico dell'opera che si intende realizzare. Qualora la
richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese
di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con
separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello
richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del
quadro economico dell'opera.
3. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo:
a) le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e
correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene
richiesto il contributo;
b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite
nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che
rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato
approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
c) alla data della presentazione della richiesta i comuni
devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
(BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b)
ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122
del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione
approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i
termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento,
le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo
rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
4. Non sono ammesse domande formulate con modalita' e termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto.