Art. 3 
 
                   Ammissibilita' degli interventi 
 
  1. I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi
coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco  delle
opere incompiute, volti a ridurre i  fenomeni  di  marginalizzazione,
degrado sociale e a migliorare la qualita' del decoro  urbano  e  del
tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di: 
    a) manutenzione per  il  riuso  e  rifunzionalizzazione  di  aree
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche  per  finalita'
di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di
costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 
    b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e  del  tessuto
sociale e ambientale, anche mediante interventi  di  ristrutturazione
edilizia di  immobili  pubblici,  con  particolare  riferimento  allo
sviluppo dei servizi sociali  e  culturali,  educativi  e  didattici,
ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive; 
    c) mobilita' sostenibile. 
  2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 puo'  essere
finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per  le
relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese  nel
quadro economico dell'opera che si  intende  realizzare.  Qualora  la
richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa  alle  spese
di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere  indicato,  con
separata  evidenza,  l'importo  richiesto  per  i  lavori  e   quello
richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci  del
quadro economico dell'opera. 
  3. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo: 
      a) le richieste devono indicare  il  CUP  dell'opera  valido  e
correttamente individuato in relazione all'opera per la  quale  viene
richiesto il contributo; 
      b) le richieste devono riferirsi ad  opere  pubbliche  inserite
nella programmazione annuale o triennale  degli  enti  locali  e  che
rientrano nello strumento urbanistico  comunale  comunque  denominato
approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune; 
      c) alla data  della  presentazione  della  richiesta  i  comuni
devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
(BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1,  lettere  b)
ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122
del 26 maggio 2016, riferiti  all'ultimo  rendiconto  della  gestione
approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi  per  legge  i
termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento,
le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo
rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati. 
  4. Non sono ammesse  domande  formulate  con  modalita'  e  termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto.