Art. 5
Individuazione dei progetti finanziabili
1. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e'
determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 150 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto.
2. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare
delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata, tenendo
conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere,
a favore dei comuni che presentano un valore piu' elevato dell'indice
di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM).
3. L'attribuzione del contributo sulla base della graduatoria di
cui al comma 2, nel limite delle risorse disponibili in bilancio per
ciascun anno del triennio di riferimento e' fatta assicurando, nel
medesimo periodo, il rispetto dell'art. 7-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione
differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.