Art. 5 
 
              Individuazione dei progetti finanziabili 
 
  1. L'ammontare  del  contributo  attribuito  a  ciascun  comune  e'
determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  150  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto. 
  2. Qualora l'entita' delle richieste pervenute  superi  l'ammontare
delle risorse  disponibili,  l'attribuzione  e'  effettuata,  tenendo
conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere,
a favore dei comuni che presentano un valore piu' elevato dell'indice
di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM). 
  3. L'attribuzione del contributo sulla base  della  graduatoria  di
cui al comma 2, nel limite delle risorse disponibili in bilancio  per
ciascun anno del triennio di riferimento e'  fatta  assicurando,  nel
medesimo  periodo,  il  rispetto  dell'art.  7-bis,  comma   2,   del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, in  materia  di  assegnazione
differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.