Art. 5 Individuazione dei progetti finanziabili 1. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore piu' elevato dell'indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM). 3. L'attribuzione del contributo sulla base della graduatoria di cui al comma 2, nel limite delle risorse disponibili in bilancio per ciascun anno del triennio di riferimento e' fatta assicurando, nel medesimo periodo, il rispetto dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.