Art. 6
Affidamento dei lavori e monitoraggio degli interventi
1. Considerato che per affidamento dei lavori si intende la data di
stipulazione del relativo contratto di cui all'art. 32 del richiamato
decreto legislativo n. 50 del 2016, l'ente beneficiario del
contributo e' tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito
indicati, decorrenti per l'anno 2021 dalla data di emanazione del
decreto di cui all'art. 5, comma 1, e per gli anni 2022 e 2023 dal 1°
ottobre precedente ciascun anno di riferimento del contributo:
a) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e
2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici
mesi;
b) per le opere il cui costo e' superiore a 2.500.000 di euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine di emanazione del
decreto di cui all'art. 5, comma 1, per il primo anno di assegnazione
dei contributi, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di
emanazione del medesimo.
3. Ai fini del comma 1, per costo dell'opera pubblica si intende
l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima, cosi'
come risultante dal sistema di monitoraggio di cui al comma 6.
4. Qualora l'ente beneficiario del contributo:
a) abbia richiesto il contributo anche per le spese di
progettazione esecutiva, nel caso in cui le stesse siano comprese nel
quadro economico dell'opera che si intende realizzare, come
specificato all'art. 3, comma 2, i termini di cui al comma 1 sono
aumentati di dodici mesi;
b) per espletare le procedure di selezione del contraente, si
avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o
della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al comma 1
sono aumentati di tre mesi. Tale informazione deve essere desunta dal
sistema di cui al comma 6, inserendo la CUC o delle SUA tra i
soggetti correlati all'opera.
5. In caso di scorrimento della graduatoria di cui all'art. 5,
comma 2, i termini di affidamento dei lavori individuati al comma 1,
lettere a) e b) decorrono dalla data di adozione del decreto di
assegnazione di cui all'art. 5, comma 1.
6. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente
decreto e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche
amministrazioni-BDAP» di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, classificando le opere sotto la voce «Rigenerazione urbana -
LB 2020 - comma 42».