Art. 6 
 
       Affidamento dei lavori e monitoraggio degli interventi 
 
  1. Considerato che per affidamento dei lavori si intende la data di
stipulazione del relativo contratto di cui all'art. 32 del richiamato
decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  l'ente   beneficiario   del
contributo e' tenuto ad affidare i lavori entro i termini di  seguito
indicati, decorrenti per l'anno 2021 dalla  data  di  emanazione  del
decreto di cui all'art. 5, comma 1, e per gli anni 2022 e 2023 dal 1°
ottobre precedente ciascun anno di riferimento del contributo: 
    a) per le opere il cui costo  e'  compreso  tra  750.001  euro  e
2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro  quindici
mesi; 
    b) per le opere il cui costo e' superiore  a  2.500.000  di  euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. 
  2. Nel caso di mancato  rispetto  del  termine  di  emanazione  del
decreto di cui all'art. 5, comma 1, per il primo anno di assegnazione
dei contributi, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla  data  di
emanazione del medesimo. 
  3. Ai fini del comma 1, per costo dell'opera  pubblica  si  intende
l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima, cosi'
come risultante dal sistema di monitoraggio di cui al comma 6. 
  4. Qualora l'ente beneficiario del contributo: 
    a)  abbia  richiesto  il  contributo  anche  per  le   spese   di
progettazione esecutiva, nel caso in cui le stesse siano comprese nel
quadro  economico  dell'opera  che  si   intende   realizzare,   come
specificato all'art. 3, comma 2, i termini di cui  al  comma  1  sono
aumentati di dodici mesi; 
    b) per espletare le procedure di  selezione  del  contraente,  si
avvalga degli istituti della centrale unica di  committenza  (CUC)  o
della stazione unica appaltante (SUA) i termini di  cui  al  comma  1
sono aumentati di tre mesi. Tale informazione deve essere desunta dal
sistema di cui al comma 6,  inserendo  la  CUC  o  delle  SUA  tra  i
soggetti correlati all'opera. 
  5. In caso di scorrimento della  graduatoria  di  cui  all'art.  5,
comma 2, i termini di affidamento dei lavori individuati al comma  1,
lettere a) e b) decorrono dalla  data  di  adozione  del  decreto  di
assegnazione di cui all'art. 5, comma 1. 
  6. Il monitoraggio delle opere finanziate  ai  sensi  del  presente
decreto e' effettuato attraverso il sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere    pubbliche»    della    «Banca    dati    delle     pubbliche
amministrazioni-BDAP» di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, classificando le opere sotto la voce «Rigenerazione  urbana -
LB 2020 - comma 42».