Art. 7 Erogazione del contributo 1. Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari nel seguente modo: a) 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 6; b) 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, cosi' come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 6 comma 6; c) il residuo 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Le erogazioni a favore dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono disposte per il tramite dei bilanci delle rispettive regioni e province autonome.