Art. 7
Erogazione del contributo
1. Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell'interno ai comuni
beneficiari nel seguente modo:
a) 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell'avvenuto
affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui
all'art. 6, comma 6;
b) 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o
delle spese maturate dall'ente, cosi' come risultanti dal sistema di
monitoraggio di cui all'art. 6 comma 6;
c) il residuo 10 per cento previa trasmissione, al Ministero
dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di
regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori,
ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
2. Le erogazioni a favore dei comuni delle Regioni Friuli Venezia
Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano
sono disposte per il tramite dei bilanci delle rispettive regioni e
province autonome.