Art. 7 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell'interno ai comuni
beneficiari nel seguente modo: 
    a) 30 per cento del finanziamento, previa verifica  dell'avvenuto
affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui
all'art. 6, comma 6; 
    b) 60 per cento sulla base degli stati di  avanzamento  lavori  o
delle spese maturate dall'ente, cosi' come risultanti dal sistema  di
monitoraggio di cui all'art. 6 comma 6; 
    c) il residuo 10 per  cento  previa  trasmissione,  al  Ministero
dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato  di
regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori,
ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
  2. Le erogazioni a favore dei comuni delle Regioni  Friuli  Venezia
Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento  e  Bolzano
sono disposte per il tramite dei bilanci delle rispettive  regioni  e
province autonome.