Art. 8
Rendicontazione
1. I comuni destinatari dei contributi ottemperano agli adempimenti
informativi richiesti per il tramite del sistema di cui all'art. 6,
comma 6, e adempiono all'obbligo di presentazione del rendiconto,
delle somme ricevute di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, presentando, entro sessanta giorni dal termine
di ciascun esercizio finanziario, apposita relazione come prescritto
dal citato art. 158 nonche' una scheda analitica degli ordinativi di
pagamento emessi.
2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, il
comune, previa formale richiesta al Ministero dell'interno, puo'
essere autorizzato ad utilizzarli per il finanziamento di eventuali
varianti in corso d'opera. In assenza di varianti, detti risparmi
sono vincolati fino al collaudo, e, successivamente, possono essere
utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita'
previste dal richiamato comma 42 dell'art. 1 della legge n. 160 del
2019, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30
giugno dell'esercizio successivo al collaudo. Eventuali economie di
spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui
all'art. 6, comma 6, sono recuperate secondo le modalita' di cui ai
commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.