Art. 8 
 
                           Rendicontazione 
 
  1. I comuni destinatari dei contributi ottemperano agli adempimenti
informativi richiesti per il tramite del sistema di cui  all'art.  6,
comma 6, e adempiono all'obbligo  di  presentazione  del  rendiconto,
delle somme ricevute di cui all'art. 158 del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, presentando, entro sessanta giorni  dal  termine
di ciascun esercizio finanziario, apposita relazione come  prescritto
dal citato art. 158 nonche' una scheda analitica degli ordinativi  di
pagamento emessi. 
  2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi  d'asta,  il
comune, previa formale  richiesta  al  Ministero  dell'interno,  puo'
essere autorizzato ad utilizzarli per il finanziamento  di  eventuali
varianti in corso d'opera. In assenza  di  varianti,  detti  risparmi
sono vincolati fino al collaudo, e, successivamente,  possono  essere
utilizzati per ulteriori  investimenti,  per  le  medesime  finalita'
previste dal richiamato comma 42 dell'art. 1 della legge n.  160  del
2019, a condizione che gli  stessi  vengano  impegnati  entro  il  30
giugno dell'esercizio successivo al collaudo. Eventuali  economie  di
spesa non impegnate  desunte  dal  sistema  di  monitoraggio  di  cui
all'art. 6, comma 6, sono recuperate secondo le modalita' di  cui  ai
commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.