Art. 11 Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". 1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020. 2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021". 3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime. 6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi"; b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021". 7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18". 8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. 10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. 10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, Supplemento ordinario n. 43: «Art. 43. Trasformazione 1. Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2021 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, Supplemento ordinario n. 184: «Art. 3. Articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 1. - 2. (Omissis). 3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. 4. - 10. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488: «Art. 38. Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi 1 - 2. (Omissis). 3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso contrario. 4. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 445, lettera h), della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1. 445. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo: a) - g). (Omissis). h) al fine di consentire una piena operativita' dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al 31 dicembre 2021, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 475 e 474, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Art. 1. 475. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalita' previdenziali e assistenziali. La Commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonche' da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2021 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.» «474. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosita' delle occupazioni, anche in relazione all'eta' anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonche' da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2021 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305: «Art. 13 (Norme di interpretazione autentica) 1. (Omissis). 2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 7, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304: «Art. 4. Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment) 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalita' transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a cinquantaquattro mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e' istituita dalla Autorita' di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. 2. - 6. (Omissis). 7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021. 8. - 10. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 93, comma 4, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: «Art. 93. Disposizioni in materia di porti 1. - 3. (Omissis). 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per le mensilita' comprese fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 5. - 5-bis (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, Supplemento ordinario n. 87: «Art. 1. 215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, Supplemento ordinario n. 101: «Art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale) 1. - 8. (Omissis). 9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. - 28. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, lettera h), della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1. 446 Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: a). - g). (Omissis). h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 marzo 2021, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 marzo 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: «Art. 1. 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».