Art. 11 
 
             Proroga di termini in materia di competenza 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, le parole  "nei  successivi  tre  anni  da  tale  data"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". 
  1-bis. Per il solo anno 2019, i  termini  di  cui  all'articolo  3,
comma 3, del  decreto  legislativo  16  settembre  1996,  n.  564,  e
all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  sono
differiti al 31 dicembre 2020. 
  2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge  30  dicembre
2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021". 
  3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021". 
  4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021". 
  5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai  fini  del
recupero  delle  prestazioni  indebite  correlate  alle  campagne  di
verifica reddituale, nei  confronti  dei  pensionati  della  Gestione
previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai
fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed  eventuale
ripristino delle prestazioni medesime. 
  6. All'articolo 4 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquantaquattro mesi"; 
    b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: ",  11.200.000  euro  per  l'anno  2020  e
5.100.000 euro per l'anno 2021". 
  7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole "fino al 31  dicembre  2020",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto  dall'articolo  4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18". 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
  9. I termini di prescrizione delle contribuzioni  di  previdenza  e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto fino al 30 giugno  2021  e  riprendono  a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio  durante  il  periodo  di  sospensione,  l'inizio  stesso   e'
differito alla fine del periodo. 
  10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30  dicembre
2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle  seguenti:  «31  marzo  2021».  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente comma pari a 7,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto ai fini  del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso
ai trattamenti  di  integrazione  salariale  collegati  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e  i  termini  di  trasmissione  dei  dati
necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro
il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano nel  limite  di  spesa  di  3,2
milioni di euro per l'anno  2021.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio
degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al  fine  di
garantire il rispetto del relativo limite di spesa. 
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a  3,2  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  43,  comma  1  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
          settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
          della legge  6  giugno  2016,  n.  106),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  2  agosto  2017,  n.  179,  Supplemento
          ordinario n. 43: 
              «Art. 43. Trasformazione 
              1. Le societa' di mutuo soccorso, gia'  esistenti  alla
          data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il
          31 dicembre 2021 si trasformano in associazioni  del  Terzo
          settore  o   in   associazioni   di   promozione   sociale,
          mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della  legge
          15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  3,  del
          decreto legislativo 16 settembre 1996, n.  564  (Attuazione
          della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della  L.
          8  agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di   contribuzione
          figurativa e di  copertura  assicurativa  per  periodi  non
          coperti  da  contribuzione),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, Supplemento ordinario n.
          184: 
              «Art. 3. Articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 
              1. - 2. (Omissis). 
              3.  La  domanda  di  accredito  figurativo  presso   la
          gestione previdenziale interessata deve  essere  presentata
          per ogni anno solare o per frazione di  esso  entro  il  30
          settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale
          abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a  pena
          di decadenza. 
              4. - 10. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3,  della
          citata legge 23 dicembre 1999, n. 488: 
              «Art.  38.  Contributi  pensionistici   di   lavoratori
          dipendenti  che  ricoprono  cariche  elettive  o   funzioni
          pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi 
              1 - 2. (Omissis). 
              3. I lavoratori dipendenti di cui al comma  1,  qualora
          intendano avvalersi della facolta'  di  accreditamento  dei
          contributi di cui al medesimo comma 1,  presentano  domanda
          entro il 30 settembre dell'anno  successivo  a  quello  nel
          corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa,  a  pena  di
          decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni
          anno salvo espressa manifestazione  di  volonta'  in  senso
          contrario. 
              4. - 6. (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  445,
          lettera h), della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1. 
              445. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
          fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della
          salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto
          previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo: 
                a) - g). (Omissis). 
                h) al  fine  di  consentire  una  piena  operativita'
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la  disposizione  di
          cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,
          n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato,  sino  al
          31 dicembre 2021, limitatamente alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 475 e 474,
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1. 
              475. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, e' istituita una Commissione tecnica di studio sulla
          classificazione  e  comparazione,  a  livello   europeo   e
          internazionale,  della   spesa   pubblica   nazionale   per
          finalita' previdenziali e assistenziali. La Commissione  e'
          presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  o  da  un  suo  delegato   ed   e'   composta   da
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
          del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  del
          Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL,
          nonche' da esperti in  materie  economiche,  statistiche  e
          attuariali  designati  dalle  organizzazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro  e
          dei lavoratori, secondo le modalita' previste  dal  decreto
          di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo
          decreto  sono  altresi'  disciplinate   le   modalita'   di
          funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di
          richiesta  di  contributi  e  proposte  a  esperti   e   ad
          accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee  e
          internazionali competenti nelle materie oggetto di  studio.
          La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre  2021
          ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle
          Camere  una  relazione  sugli  esiti   dei   lavori   della
          Commissione. All'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  provvede   con   le   risorse   umane,
          finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta  alcun
          compenso, indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso  di
          spese o altro emolumento comunque denominato.» 
              «474. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  della
          salute, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  e'  istituita  una
          Commissione tecnica incaricata di  studiare  la  gravosita'
          delle occupazioni, anche in relazione all'eta' anagrafica e
          alle  condizioni  soggettive   dei   lavoratori   e   delle
          lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale  o
          diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di
          acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a
          supporto  della  valutazione  delle  politiche  statali  in
          materia previdenziale e assistenziale.  La  Commissione  e'
          presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  o  da  un  suo  delegato   ed   e'   composta   da
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
          del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  del
          Ministero della salute,  del  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore
          degli attuari, nonche' da esperti  in  materie  economiche,
          statistiche e  attuariali  designati  dalle  organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori, secondo le  modalita'  previste
          dal decreto di  cui  al  primo  periodo.  Con  il  medesimo
          decreto  sono  altresi'  disciplinate   le   modalita'   di
          funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di
          richiesta  di  contributi  e  proposte  a  esperti   e   ad
          accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee  e
          internazionali competenti nelle materie oggetto di  studio.
          La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre  2021
          ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle
          Camere  una  relazione  sugli  esiti   dei   lavori   della
          Commissione. All'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  provvede   con   le   risorse   umane,
          finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta  alcun
          compenso, indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso  di
          spese o altro emolumento comunque denominato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia  di
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1991, n. 305: 
              «Art. 13 (Norme di interpretazione autentica) 
              1. (Omissis). 
              2.  L'INPS  procede  annualmente  alla  verifica  delle
          situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
          o sul diritto alle prestazioni pensionistiche  e  provvede,
          entro   l'anno   successivo,   al   recupero   di    quanto
          eventualmente pagato in eccedenza. 
              2. - 3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 7, del
          decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi  urgenti
          per la coesione sociale  e  territoriale,  con  particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n. 18, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 2016, n. 304: 
              «Art. 4. Agenzia per la somministrazione del lavoro  in
          porto   e    per    la    riqualificazione    professionale
          (transhipment) 
              1. Al fine di sostenere l'occupazione, di  accompagnare
          i   processi    di    riconversione    industriale    delle
          infrastrutture portuali  e  di  evitare  grave  pregiudizio
          all'operativita' e all'efficienza portuali, nei  porti  nei
          quali almeno l'80 per cento della movimentazione  di  merci
          containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi  cinque
          anni in  modalita'  transhipment  e  persistano  da  almeno
          cinque anni stati di crisi  aziendale  o  cessazioni  delle
          attivita' terminalistiche, in via eccezionale e temporanea,
          per un periodo massimo  non  superiore  a  cinquantaquattro
          mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017  e'  istituita  dalla
          Autorita' di Sistema portuale, d'intesa  con  il  Ministero
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con  delibera  del
          Comitato  di  gestione  o  del  Comitato  portuale  laddove
          eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per  la
          somministrazione   del   lavoro   in   porto   e   per   la
          riqualificazione professionale, nella quale confluiscono  i
          lavoratori in esubero delle imprese che  operano  ai  sensi
          dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  ivi
          compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari  di
          concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n.
          84 del 1994. 
              2. - 6. (Omissis). 
              7. Al personale di cui al comma 1, per le  giornate  di
          mancato avviamento al lavoro, si applicano le  disposizioni
          di cui al comma 2 dell'articolo 3  della  legge  28  giugno
          2012, n. 92 nel limite  delle  risorse  aggiuntive  pari  a
          18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno
          2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000  euro  per
          l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021. 
              8. - 10. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 93,  comma  4,  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
              «Art. 93. Disposizioni in materia di porti 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. La disposizione di cui  al  comma  3  si  applica  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e in ogni caso per le mensilita' comprese fino alla
          scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 
              5. - 5-bis (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 215, della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di  stabilita'  2014)),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302,  Supplemento  ordinario
          n. 87: 
              «Art. 1. 
              215. Al fine di favorire  il  reinserimento  lavorativo
          dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in  regime  di
          deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito il Fondo  per  le  politiche
          attive del lavoro, con una dotazione  iniziale  pari  a  15
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto  di
          natura non regolamentare del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali, da emanare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a
          valere sul  Fondo  di  cui  al  primo  periodo  e  volte  a
          potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai
          fini del finanziamento statale, puo' essere compresa  anche
          la   sperimentazione    regionale    del    contratto    di
          ricollocazione,   sostenute    da    programmi    formativi
          specifici.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  9,  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico  obbligatorio  e  complementare),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  16   agosto   1995,   n.   190,
          Supplemento ordinario n. 101: 
              «Art. 3 (Disposizioni diverse in materia  assistenziale
          e previdenziale) 
              1. - 8. (Omissis). 
              9. Le  contribuzioni  di  previdenza  e  di  assistenza
          sociale obbligatoria si prescrivono e  non  possono  essere
          versate con il decorso dei termini di seguito indicati: 
                a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza  del
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
          pensionistiche  obbligatorie,  compreso  il  contributo  di
          solidarieta' previsto dall'articolo  9-bis,  comma  2,  del
          decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  1°  giugno  1991,  n.  166,  ed
          esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non
          devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere  dal  1°
          gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi  i
          casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; 
                b) cinque anni per tutte le  altre  contribuzioni  di
          previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 
              10. - 28. (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  446,
          lettera h), della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1. 
              446  Nel   triennio   2019-2021,   le   amministrazioni
          pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di
          cui all'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2000, n.  81,  e  all'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.  280,  nonche'  dei
          lavoratori gia' rientranti  nell'abrogato  articolo  7  del
          decreto  legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468,  e  dei
          lavoratori impegnati in  attivita'  di  pubblica  utilita',
          anche mediante contratti di lavoro a  tempo  determinato  o
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          nonche'  mediante  altre  tipologie  contrattuali,  possono
          procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti
          lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
          nei  limiti  della  dotazione  organica  e  del  piano   di
          fabbisogno  del  personale,  nel  rispetto  delle  seguenti
          condizioni: 
                a). - g). (Omissis). 
                h) per consentire il completamento delle procedure di
          assunzione  a  tempo   indeterminato   avviate   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro
          il 31 marzo 2021, e' autorizzata la proroga dei contratti a
          tempo determinato fino al 31  marzo  2021  a  valere  sulle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera  g-bis),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di
          30 milioni di euro  a  titolo  di  compartecipazione  dello
          Stato.  Le  proroghe  sono  effettuate   in   deroga   alle
          disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
          15  giugno  2015,  n.  81,  all'articolo  36  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  all'articolo  259  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
          25 maggio 2017, n. 75.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              «Art. 1. 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».