Art. 12 
 
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico 
 
  1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite  dalle  seguenti:
"Per gli anni 2020 e 2021,". 
  1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al 30 giugno 2021"; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis.  Le  risorse  destinate  al  riconoscimento   del   credito
d'imposta di cui al presente articolo sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilita' speciale n.
1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio'  per  le  necessarie
regolazioni contabili". 
  2. All'articolo 85  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole "entro il  15  dicembre  2020,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del  citato  articolo  79",
sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  sei  mesi  dalla  data  di
effettiva  erogazione  e  comunque  entro   l'anno   2021,   mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato"; 
    b) al comma 6, le parole "entro il  15  dicembre  2020,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al citato  Fondo",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e  comunque  entro
l'anno 2021,  mediante  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato". 
  3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.
2, le parole "entro  il  31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2021". 
  4. All'articolo  198  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al
comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a  valere  sulle
risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal
1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma  11,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le  parole  "nei
limiti delle risorse pari a 309 milioni di  euro  per  l'anno  2020",
sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari  a  274
milioni di euro per l'anno 2020". 
  5. All'articolo 72, comma 4,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto  di
cui al comma 3 e non oltre  la  scadenza  del  centoventesimo  giorno
successivo all'entrata in vigore del presente  decreto,  continua  ad
applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1º  giugno  2011,  n.
100" sono sostituite dalle seguenti:  "Nelle  more  dell'approvazione
del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua
ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo1º giugno 2011,  n.
100". 
  6. Le verificazioni periodiche della strumentazione  metrica  delle
imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione  di  veicoli,
in scadenza dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e
fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. 
  7. All'articolo 34 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 22 e' inserito il  seguente:  "22-bis.  Per  consentire
agli enti competenti di procedere all'acquisizione  della  proprieta'
degli impianti di illuminazione pubblica e  all'organizzazione  delle
gare per l'individuazione del gestore del servizio,  la  scadenza  di
cui al comma 22 e' prorogata al 30  giugno  2021  limitatamente  agli
affidamenti di servizi  su  impianti  di  illuminazione  pubblica  di
proprieta' del gestore.". 
  8. All'articolo 3-quinquies, comma 5,  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2021"; 
    b) il quarto periodo e' soppresso; 
    c) al quinto periodo, dopo le parole  "al  presente  comma"  sono
aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti  gli  operatori
di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate  dall'ITU
da  integrare  nei  ricevitori,  ritenute  necessarie  per   favorire
l'innovazione tecnologica,  indicando  altresi'  i  relativi  congrui
tempi di adeguamento". 
  8-bis. Al secondo periodo del  comma  5-bis  dell'articolo  39  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", fino al 30 giugno 2021". 
  9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge  19  maggio  2020,
n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in  esercizi
precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021"; 
    b) le  parole  "sono  erogate  entro  il  31  luglio  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il  31
luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021"; 
    c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 settembre 2021". 
  9-bis. All'articolo 1 della legge  4  agosto  2017,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023". 
    b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023". 
  9-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle  seguenti:  "agli
anni 2020 e 2021". 
  9-quater. Al decreto legislativo  20  giugno  2005,  n.  122,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: "dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  disposizione"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "dal 1° settembre 2021"; 
    b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  disposizione"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "dal 1° settembre 2021". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  4-sexies,
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  febbraio  2009,  n.
          34: 
              «Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese 
              1. - 4-quinquies. (Omissis). 
              4-sexies. Per gli anni 2020 e  2021,  il  contratto  di
          rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei
          livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite  da
          crisi economiche in seguito a situazioni di crisi  o  stati
          di emergenza dichiarati con provvedimento  delle  autorita'
          competenti.  Rientrano  tra   le   finalita'   perseguibili
          l'impiego di lavoratori  delle  imprese  partecipanti  alla
          rete che sono a rischio di perdita  del  posto  di  lavoro,
          l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
          per chiusura di attivita' o per crisi di  impresa,  nonche'
          l'assunzione   di   figure   professionali   necessarie   a
          rilanciare le attivita' produttive  nella  fase  di  uscita
          dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
          istituti del distacco  e  della  codatorialita',  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento  di  prestazioni
          lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 
              4-septies - 4-octies. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38-ter  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 38-ter  Promozione  del  sistema  delle  societa'
          benefit 
              1.  Per   sostenere   il   rafforzamento,   nell'intero
          territorio nazionale, del sistema delle  societa'  benefit,
          di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo  sotto
          forma di credito d'imposta nella misura del  50  per  cento
          dei costi di  costituzione  o  trasformazione  in  societa'
          benefit, sostenuti a decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  al
          30 giugno 2021. Il credito d'imposta e'  riconosciuto  fino
          all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di  euro,
          che costituisce limite di spesa. 
              2. Il credito d'imposta e'  riconosciuto  nel  rispetto
          delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore  agricolo,  e   al
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   "de   minimis"   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura. Il credito  d'imposta  e'  utilizzabile,
          esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  per  l'anno
          2021. 
              3.  Per  la  promozione  delle  societa'  benefit   nel
          territorio  nazionale,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dello sviluppo economico e'  istituito  un  fondo
          con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono definiti le
          modalita' e i criteri di attuazione del presente  articolo,
          anche al fine del rispetto del limite di spesa  di  cui  al
          comma 1. 
              4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3
          milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di  euro  per
          l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
          dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
          comma 5, del presente decreto. 
              4-bis.  Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del
          credito d'imposta di cui al presente articolo sono  versate
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  e  sono  trasferite
          nella contabilita' speciale n. 1778 'Agenzia delle  entrate
          -  fondi  di  bilancio'  per  le   necessarie   regolazioni
          contabili.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 85, commi 5 e 6 del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
              «Art. 85.  Misure  compensative  per  il  trasporto  di
          passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di  servizio
          pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di
          passeggeri 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. In  considerazione  del  protrarsi  dello  stato  di
          emergenza connesso  alla  pandemia  COVID-19,  al  fine  di
          assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita'  del
          trasporto aereo  di  linea  di  passeggeri  ed  evitare  un
          pregiudizio grave e irreparabile alle imprese,  nelle  more
          del  perfezionamento  dell'iter  autorizzatorio,  ai  sensi
          dell'articolo   108,   paragrafo   3   del   Trattato   sul
          Funzionamento dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto
          dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del  decreto
          legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, a valere sul fondo di cui  al  comma  7
          del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo
          di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250
          milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di  cui  al
          comma 2 del medesimo articolo 79 e  che  ne  abbiano  fatto
          ovvero   ne   facciano   richiesta.   Tale    anticipazione
          comprensiva di  interessi  al  tasso  Euribor  a  sei  mesi
          pubblicato il giorno  lavorativo  antecedente  la  data  di
          erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e'  restituita,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  effettiva  erogazione  e
          comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato. In caso di perfezionamento  della
          procedura  con  esito  positivo,  non  si  da'  luogo  alla
          restituzione  dell'anticipazione  ne'  al  pagamento  degli
          interessi e l'importo resta acquisito  definitivamente  dai
          beneficiari. 
              6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5,
          nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio  ai
          sensi dell'articolo  108,  paragrafo  3  del  Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione europea previsto all'articolo 198
          del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  valere
          sul fondo di cui al medesimo articolo 198,  e'  autorizzato
          ad  erogare,  a  titolo   di   anticipazione   un   importo
          complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese
          aventi i requisiti di cui  al  citato  articolo  e  che  ne
          facciano  richiesta.  Tale  anticipazione,  comprensiva  di
          interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il  giorno
          lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
          1.000 punti base, e' restituita, entro sei mesi dalla  data
          di effettiva  erogazione  e  comunque  entro  l'anno  2021,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato.
          In  caso  di  perfezionamento  della  procedura  con  esito
          positivo,   non   si   da'    luogo    alla    restituzione
          dell'anticipazione  ne'  al  pagamento  degli  interessi  e
          l'importo    resta    acquisito     definitivamente     dai
          beneficiari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 (Misure  urgenti  per
          assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia -
          Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner  S.p.A.
          in   amministrazione   straordinaria),   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  30  gennaio   2020,   n.   2,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  dicembre  2019,  n.
          282: 
              «Art. 1. Misure urgenti per assicurare  la  continuita'
          del servizio svolto da Alitalia - Societa'  Aerea  Italiana
          S.p.A.  e  Alitalia  Cityliner  S.p.A.  in  amministrazione
          straordinaria. 
              1. (Omissis). 
              2. Il finanziamento di cui al comma 1 e'  concesso  con
          l'applicazione di interessi al tasso  Euribor  a  sei  mesi
          pubblicato il giorno  lavorativo  antecedente  la  data  di
          erogazione,  maggiorato  di  1.000  punti   base,   ed   e'
          restituito, per capitale e interessi, in prededuzione,  con
          priorita' rispetto ad ogni  altro  debito  della  procedura
          entro il 30 giugno 2021. Detto  finanziamento  puo'  essere
          erogato  anche  mediante  anticipazioni  di  tesoreria   da
          estinguere nel medesimo anno con l'emissione di  ordini  di
          pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa.  Le  somme
          corrisposte in restituzione del finanziamento sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          al Fondo per l'ammortamento dei  titoli  di  Stato  di  cui
          all'articolo  44  del  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di debito  pubblico,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 2003, n. 398. 
              2-bis - 6. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 198,  comma  1-bis,
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 198 Istituzione di un fondo per la  compensazione
          dei danni subiti dal settore aereo 
              1. (Omissis). 
              1-bis. La misura di cui al  comma  1  si  applica,  nel
          limite di 16 milioni di euro a  valere  sulle  risorse  ivi
          previste, anche per la compensazione dei danni  subiti  dal
          1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma  11,  del
          citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
              «Art. 34. Disposizioni finanziarie 
              1. - 10. (Omissis). 
              11.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione  di  quanto
          disposto dagli articoli  198,  comma  2,  199,  commi  7  e
          10-bis, e 229, commi 2-bis e 4-bis,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma  1,
          88, comma 2, e 89, comma 4,  del  decreto-legge  14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari  a  274
          milioni  di  euro  per  l'anno  2020   e'   consentita   la
          conservazione in conto residui  per  il  relativo  utilizzo
          nell'esercizio  successivo.  Conseguentemente,   per   tale
          importo, la previsione di cui all'articolo  265,  comma  9,
          primo periodo, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e' da intendersi riferita all'anno 2021. 
              12. - 15. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 72,  comma  4,  del
          decreto legislativo 31  luglio  2020,  n.  101  (Attuazione
          della  direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce   norme
          fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
          pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle   radiazioni
          ionizzanti,  e  che  abroga  le  direttive  89/618/Euratom,
          90/641/Euratom,     96/29/Euratom,     97/43/Euratom      e
          2003/122/Euratom e riordino della normativa di  settore  in
          attuazione dell'articolo 20, comma  1,  lettera  a),  della
          legge 4 ottobre 2019, n. 117),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 agosto 2020, n. 201, Supplemento ordinario  n.
          29, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 72. Sorveglianza  radiometrica  su  materiali,  o
          prodotti  semilavorati  metallici  o  prodotti  in  metallo
          (direttiva   2013/59/EURATOM,    articolo    93;    decreto
          legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157) 
              1.- 3. (Omissis). 
              4. Nelle more dell'approvazione del decreto di  cui  al
          comma 3  e  non  oltre  il  30  aprile  2021,  continua  ad
          applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo  1º  giugno
          2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all'adozione  del
          decreto di cui al comma 3,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce  le  modalita'
          di applicazione, nonche'  i  contenuti  delle  attestazioni
          della  sorveglianza  radiometrica  ed  elenca  i   prodotti
          semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto  della
          sorveglianza.  I  rinvii  alle  disposizioni  del   decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.   230   contenuti   nelle
          disposizioni  del  decreto  legislativo  di  cui  al  primo
          periodo   s'intendono    riferiti    alle    corrispondenti
          disposizioni del presente decreto. 
              5. - 7. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma  22  bis,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19  ottobre  2012,  n.
          245, Supplemento ordinario n. 194: 
              «Art. 34 Misure urgenti per le attivita' produttive, le
          infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione  dei
          beni culturali ed i comuni 
              1.- 22. (Omissis). 
              22-bis.  Per  consentire  agli   enti   competenti   di
          procedere all'acquisizione della proprieta' degli  impianti
          di illuminazione pubblica e all'organizzazione  delle  gare
          per l'individuazione del gestore del servizio, la  scadenza
          di  cui  al  comma  22  e'  prorogata  al  30  giugno  2021
          limitatamente agli affidamenti di servizi  su  impianti  di
          illuminazione pubblica di proprieta' del gestore. 
              23.- 57. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies,  comma
          5, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  semplificazioni  tributarie,   di
          efficientamento  e   potenziamento   delle   procedure   di
          accertamento), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          26 aprile 2012, n. 44, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          2 marzo 2012, n. 52, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3-quinquies. Misure urgenti per l'uso  efficiente
          e la valorizzazione economica  dello  spettro  radio  e  in
          materia  di  contributi  per  l'utilizzo  delle   frequenze
          televisive 
              1. - 3. (Omissis). 
              5. Al fine di  favorire  l'innovazione  tecnologica,  a
          partire dal 1° gennaio  2021  per  gli  apparecchi  atti  a
          ricevere  servizi  radiotelevisivi  venduti  dalle  aziende
          produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche
          al dettaglio sul territorio nazionale non  si  richiede  la
          presenza  di  un  sintonizzatore  analogico.  Al  fine   di
          assicurare ai consumatori la migliore qualita'  di  visione
          dell'alta definizione, a partire dal  1º  luglio  2016  gli
          apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi  venduti
          dalle    aziende    produttrici    ai    distributori    di
          apparecchiature elettroniche al  dettaglio  sul  territorio
          nazionale  integrano  un  sintonizzatore  digitale  per  la
          ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2  con  tutte  le
          codifiche approvate nell'ambito dell'Unione  internazionale
          delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a
          partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a  ricevere
          servizi  radiotelevisivi   venduti   ai   consumatori   nel
          territorio nazionale integrano un  sintonizzatore  digitale
          per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte
          le   codifiche   approvate   nell'ambito   dell'ITU.    Con
          regolamento   dell'Autorita'   per   le   garanzie    nelle
          comunicazioni  sono  indicate  le  codifiche   che   devono
          considerarsi  tecnologicamente  superate,  in  ordine  alle
          quali non sussistono gli  obblighi  previsti  dal  presente
          comma;  la  stessa  Autorita',  sentiti  gli  operatori  di
          mercato interessati, indica le  nuove  codifiche  approvate
          dall'ITU da integrare nei ricevitori,  ritenute  necessarie
          per favorire l'innovazione tecnologica, indicando  altresi'
          i relativi congrui tempi di adeguamento. 
              6. - 7. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39 comma 5-bis, del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  39  Misure  di  rafforzamento   dell'azione   di
          recupero  di  aziende  in  crisi  e   potenziamento   delle
          strutture di supporto per le crisi  di  impresa  e  per  la
          politica industriale 
              1. - 5. (Omissis). 
              5-bis. Al Fondo per la  crescita  sostenibile,  di  cui
          all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, e' assegnata la somma di 15  milioni  di  euro  per
          l'anno  2020,  destinata  all'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme
          di societa' o societa' cooperativa, da parte di  lavoratori
          di imprese in crisi o  provenienti  da  imprese  in  crisi,
          nonche'  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  di  societa'
          cooperative  che   gestiscono   aziende   confiscate   alla
          criminalita' organizzata e di cooperative  sociali  per  la
          salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al  decreto
          del Ministro dello  sviluppo  economico  4  dicembre  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  2  del  3  gennaio
          2015, nei limiti dello  stanziamento  di  cui  al  presente
          periodo. Per le medesime ragioni di cui al  primo  periodo,
          gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  possono
          continuare a concedere  i  finanziamenti  ivi  indicati,  a
          condizioni piu' favorevoli di quelle esistenti sul mercato,
          fino al volume complessivo di 30  milioni  di  euro  e  per
          importi unitari non superiori a  40.000  euro  per  ciascun
          finanziamento, fino al 30 giugno 2021. Agli oneri derivanti
          dal presente comma, pari a 15 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
          comma 5, del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52,  comma  2,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 52 Interventi urgenti per la  salvaguardia  della
          liquidita' delle imprese dell'aerospazio 
              1. (Omissis). 
              2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi  della
          legge 24 dicembre 1985, n. 808 con  cadenza  nell'esercizio
          2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio  2021,  sono
          erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il
          31 luglio 2021 alle aziende  per  le  quali  non  risultano
          inadempienze   rispetto   ai   versamenti   di   quote   di
          restituzione e di diritti di regia dovuti  fino  alla  data
          del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso  a  tali
          adempimenti successivamente alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, e  comunque  entro  il  30  settembre
          2021, nei limiti delle relative disponibilita' di  bilancio
          le quote vengono erogate entro tre mesi  dal  completamento
          degli adempimenti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  59  e  60
          della legge 4 agosto 2017, n. 124  (Legge  annuale  per  il
          mercato  e  la  concorrenza),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2017, n.  189,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1. 
              59. Fatto salvo quanto previsto dalle  disposizioni  di
          cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
          a decorrere dal 1° gennaio 2023, il terzo periodo del comma
          2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio  2000,
          n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso. 
              60. Fatto salvo quanto previsto dalle  disposizioni  di
          cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
          il comma 2 dell'articolo  35  del  decreto  legislativo  1°
          giugno 2011, n. 93, cessa di avere  efficacia  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2021  per  le  piccole  imprese  di   cui
          all'articolo 2, numero 7), della  direttiva  (UE)  2019/944
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno  2019,
          e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per  le  microimprese  di
          cui all'articolo 2, numero  6),  della  medesima  direttiva
          (UE) 2019/944 e per i  clienti  domestici.  L'Autorita'  di
          regolazione per energia, reti  e  ambiente  (ARERA)  adotta
          disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui  al
          precedente periodo, un servizio a  tutele  graduali  per  i
          clienti  finali  senza  fornitore  di  energia   elettrica,
          nonche'  specifiche  misure  per  prevenire  ingiustificati
          aumenti  dei  prezzi  e  alterazioni  delle  condizioni  di
          fornitura a tutela di  tali  clienti.  L'ARERA  stabilisce,
          altresi', per le microimprese di cui al citato articolo  2,
          numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e  per  i  clienti
          domestici il livello di potenza contrattualmente  impegnata
          quale criterio identificativo in  aggiunta  a  quelli  gia'
          individuati dalla medesima direttiva.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40-ter  del  citato
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  40-ter.   Proroga   degli   incentivi   di   cui
          all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 
              1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1,  comma  954,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza
          nuovi  o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,
          limitatamente agli anni 2020 e 2021, secondo le procedure e
          le modalita' di cui al medesimo articolo 1, commi da 954  a
          956, della legge n.  145  del  2018  e  nel  limite  di  un
          ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  comma  7-bis  e
          dell'articolo 4, comma 1-bis  del  decreto  legislativo  20
          giugno 2005, n.122(Disposizioni per la tutela  dei  diritti
          patrimoniali degli acquirenti di immobili da  costruire,  a
          norma della L. 2 agosto 2004,  n.  210),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2005, n. 155,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 3. Rilascio, contenuto e modalita' di  escussione
          della fideiussione 
              1. - 7. (Omissis). 
              7-bis. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi entro novanta giorni dal 1°  settembre  2021,  e'
          determinato il modello standard della fideiussione.» 
              «Art. 4. Assicurazione dell'immobile. 
              1. (Omissis). 
              1-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
          entro  novanta  giorni  dal   1°   settembre   2021,   sono
          determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza
          di assicurazione e il relativo modello standard. 
              1-ter - 1-quater (Omissis).».