Art. 12 Proroga di termini in materia di sviluppo economico 1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021,". 1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2021"; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni contabili". 2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato"; b) al comma 6, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato". 3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021". 4. All'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l'anno 2020". 5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 100" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo1º giugno 2011, n. 100". 6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. 7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 e' inserito il seguente: "22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprieta' degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprieta' del gestore.". 8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"; b) il quarto periodo e' soppresso; c) al quinto periodo, dopo le parole "al presente comma" sono aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresi' i relativi congrui tempi di adeguamento". 8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fino al 30 giugno 2021". 9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021"; b) le parole "sono erogate entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021"; c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2021". 9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023". b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023". 9-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni 2020 e 2021". 9-quater. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° settembre 2021"; b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° settembre 2021".
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34: «Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese 1. - 4-quinquies. (Omissis). 4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche' l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 4-septies - 4-octies. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 38-ter del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 38-ter Promozione del sistema delle societa' benefit 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 30 giugno 2021. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021. 3. Per la promozione delle societa' benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni contabili.». - Si riporta il testo dell'articolo 85, commi 5 e 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: «Art. 85. Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri 1. - 4. (Omissis). 5. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sul fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 79 e che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta. Tale anticipazione comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita, entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari. 6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea previsto all'articolo 198 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul fondo di cui al medesimo articolo 198, e' autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al citato articolo e che ne facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita, entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 (Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2019, n. 282: «Art. 1. Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. 1. (Omissis). 2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e' restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro debito della procedura entro il 30 giugno 2021. Detto finanziamento puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 2-bis - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 198, comma 1-bis, del citato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 198 Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo 1. (Omissis). 1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 11, del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: «Art. 34. Disposizioni finanziarie 1. - 10. (Omissis). 11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' da intendersi riferita all'anno 2021. 12. - 15. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2020, n. 201, Supplemento ordinario n. 29, come modificato dalla presente legge: «Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157) 1.- 3. (Omissis). 4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 5. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 22 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, Supplemento ordinario n. 194: «Art. 34 Misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni 1.- 22. (Omissis). 22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprieta' degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprieta' del gestore. 23.- 57. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-quinquies. Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive 1. - 3. (Omissis). 5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2021 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualita' di visione dell'alta definizione, a partire dal 1º luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma; la stessa Autorita', sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresi' i relativi congrui tempi di adeguamento. 6. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 39 comma 5-bis, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 39 Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale 1. - 5. (Omissis). 5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di societa' o societa' cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa' cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni piu' favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento, fino al 30 giugno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 52 Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidita' delle imprese dell'aerospazio 1. (Omissis). 2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021, sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2021, nei limiti delle relative disponibilita' di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 59 e 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso. 60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonche' specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresi', per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli gia' individuati dalla medesima direttiva.». - Si riporta il testo dell'articolo 40-ter del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla presente legge: «Art. 40-ter. Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente agli anni 2020 e 2021, secondo le procedure e le modalita' di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7-bis e dell'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.122(Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2005, n. 155, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. Rilascio, contenuto e modalita' di escussione della fideiussione 1. - 7. (Omissis). 7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dal 1° settembre 2021, e' determinato il modello standard della fideiussione.» «Art. 4. Assicurazione dell'immobile. 1. (Omissis). 1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dal 1° settembre 2021, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard. 1-ter - 1-quater (Omissis).».