Art. 14 
 
Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministero  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica  fino  al  31  dicembre
2021. 
  2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio  2021  e
del 30  settembre  2021  previsti  dall'articolo  24,  comma  4,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge   11   settembre   2020,   n.   120,   sono   prorogati,
rispettivamente, al 31dicembre 2022 e al 31 marzo 2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  72,  comma  2,
          lettera b), del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
              «Art.  72  Misure  per   l'internazionalizzazione   del
          sistema   Paese   e   potenziamento   dell'assistenza    ai
          connazionali all'estero in situazione di difficolta' 
              1. (Omissis). 
              2. In considerazione  dell'esigenza  di  contenere  con
          immediatezza         gli          effetti          negativi
          sull'internazionalizzazione   del    sistema    Paese    in
          conseguenza della diffusione del Covid-19, agli  interventi
          di cui al comma 1,  nonche'  a  quelli  inclusi  nel  piano
          straordinario di cui all'articolo 30 del  decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
          31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: 
                a) (Omissis). 
                b)  il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
          convenzione,  e  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia  nazionale
          per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
          impresa Spa - Invitalia; 
                b-bis) (Omissis). 
              3. - 5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24,  comma  4,  del
          decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la
          semplificazione e l'innovazione digitale), convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178,
          Supplemento  ordinario,  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              «Art. 24.  Identita'  digitale,  domicilio  digitale  e
          accesso ai servizi digitali 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  64,  comma
          3-bis, secondo periodo, del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, come  modificato  dal  comma  1,  lettera  e),
          numero 6), dal  31  dicembre  2022,  e'  fatto  divieto  ai
          soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a)  del
          predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o
          rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei
          cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o
          CNS, fermo restando l'utilizzo di  quelle  gia'  rilasciate
          fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre  il
          31 marzo 2023.