Art. 22 
 
Proroga  e  altre  misure  applicabili  a  intermediari   bancari   e
  finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del
  Regno Unito dall'Unione europea 
 
  1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto,  si
applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma  2,  lettere
da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private  (CAP)  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  dall'articolo
2, lettera e), dell'Accordo sul  recesso  del  Regno  Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione  europea  e  dalla  Comunita'
europea dell'energia atomica. 
  2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e
fino alla conclusione del procedimento  di  autorizzazione  da  parte
delle Autorita' competenti, e in ogni  caso  non  oltre  i  sei  mesi
successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo  3,
commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel
Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord,  che  abbiano
presentato alle medesime Autorita' entro la data di entrata in vigore
del presente decreto istanza per  l'autorizzazione  allo  svolgimento
delle attivita' come  intermediari  di  paesi  terzi  ovvero  per  la
costituzione di un intermediario italiano a cui  cedere  l'attivita',
possono  continuare  a  operare  sul  territorio   della   Repubblica
italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti  e,  con
riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto  dell'articolo
3, comma 3, del citato decreto-legge.  Resta  fermo  quanto  previsto
agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF. 
  3. Nel periodo  temporale  indicato  al  comma  2  i  soggetti  ivi
indicati  operano  nel  territorio  della  Repubblica   italiana   in
conformita' alle disposizioni applicabili agli intermediari di  paesi
terzi  ai  sensi  del  TUB  e  del  TUF,  nonche'  alle  disposizioni
dell'articolo 7  del  decreto-legge  n.  22  del  2019.  Agli  stessi
soggetti operanti  nell'esercizio  del  diritto  di  stabilimento  si
applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del  medesimo  decreto-legge.
Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato  articolo  8,
ovunque ricorra, e' sostituito dal riferimento alla data di  scadenza
del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma  2  si
applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019. 
  4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle  Autorita'
competenti,  con  riferimento  alle  attivita'  non  autorizzate,   i
soggetti di cui al comma 2  cessano  l'attivita'  svolta  in  Italia,
secondo modalita' e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono
fatte  salve  le  operazioni  necessarie  all'ordinata  chiusura  dei
rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile,  e  comunque
non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di  comunicazione
di tale diniego,  nel  rispetto  dei  termini  di  preavviso  per  lo
scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3. 
  5. I soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  4  assicurano  ai  clienti
un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti  dal  recesso
del Regno  Unito  dall'Unione  europea.  Le  banche,  le  imprese  di
investimento,  i  gestori  di  fondi  limitatamente  ai  servizi   di
investimento prestati, gli istituti di pagamento e  gli  istituti  di
moneta elettronica  aventi  sede  legale  nel  Regno  Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attivita'  al  termine  del
periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui
al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilita' liquide, i beni
e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le
istruzioni   ricevute.   Per   i   finanziamenti,    la    cessazione
dell'attivita', anche se conseguente al  diniego  dell'autorizzazione
di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle  modalita'
di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte  del
cliente,  fatto  salvo  il   diritto   del   cliente   all'estinzione
anticipata. 
  6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel  Regno  Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di
transizione, sono abilitate a esercitare l'attivita' assicurativa nel
territorio della Repubblica in regime di  stabilimento  o  di  libera
prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP,  sono
cancellate, dal giorno successivo  a  tale  data,  dall'Elenco  delle
imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui  all'articolo
26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo  di
transizione, l'attivita' nei limiti della gestione  dei  contratti  e
delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi  contratti,
ne' rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro
termine individuato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera
b). Della prosecuzione temporanea di tale  operativita'  l'IVASS  da'
comunicazione al pubblico con adeguata evidenza. 
  7. Le imprese di cui al comma 6: 
    a) informano, entro quindici giorni dalla  fine  del  periodo  di
transizione, anche mediante comunicazione nel proprio  sito  internet
istituzionale, i  contraenti,  gli  assicurati  e  gli  altri  aventi
diritto a prestazioni assicurative del regime di operativita' a  esse
applicabile; 
    b) presentano all'IVASS, entro  novanta  giorni  dalla  fine  del
periodo di transizione, un piano contenente le misure che  consentono
di dare spedita e corretta esecuzione ai contratti e  alle  coperture
in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri; 
    c) trasmettono all'IVASS,  con  cadenza  annuale,  una  relazione
contenente lo stato di attuazione del piano. 
  8. Dalla scadenza del periodo di  transizione  il  contraente  puo'
recedere senza  oneri  aggiuntivi  dai  contratti  che  hanno  durata
superiore a  un  anno,  dandone  comunicazione  scritta  all'impresa,
ovvero  esercitare  altre   forme   di   scioglimento   dal   vincolo
contrattuale; le clausole di tacito  rinnovo  perdono  efficacia.  Il
recesso  del  contraente  ha  effetto  dalla  scadenza  della   prima
annualita' successiva alla data di esercizio del recesso stesso. 
  9. Alle imprese di cui al  comma  6,  nelle  more  del  periodo  di
prosecuzione temporanea indicato nel medesimo  comma,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193  del  CAP  e  ogni
altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino
al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di
cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresi' la  disposizione  di
cui all'articolo 10, comma 8, del CAP. 
  10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane  che,
al termine del periodo di transizione, sono  abilitate  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord in regime di  stabilimento  o  di  libera
prestazione di servizi proseguono l'esercizio  dell'attivita',  fermo
restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del  CAP  e
nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito. 
  11. All'articolo 10, commi 16  e  17,  del  decreto  legislativo  3
agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, lettere
          da n) a q), dell'articolo 3, commi 1-5 e 9, dell'articolo 7
          e dell'articolo 8, commi 1, 3 ,5 e 7, del decreto-legge  25
          marzo 2019, n. 22 (Misure urgenti per assicurare sicurezza,
          stabilita' finanziaria e integrita'  dei  mercati,  nonche'
          tutela della salute  e  della  liberta'  di  soggiorno  dei
          cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso  di
          recesso di quest'ultimo dall'Unione  europea),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2019,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71: 
              «Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione 
              1. (Omissis). 
              2. Nella presente sezione l'espressione: 
                a) - m) (Omissis); 
                n)  'autorita'  competenti'   indica   le   autorita'
          nazionali  di  settore,  tenuto  conto   delle   competenze
          attribuite a legislazione vigente; 
                o) 'Testo unico bancario'  (TUB)  indica  il  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
                p) 'Testo unico della finanza'(TUF) indica il decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                q) 'Codice delle assicurazioni private' (CAP)  indica
          il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.» 
              «Art. 3. Prestazione dei servizi e delle  attivita'  in
          Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo  la  data
          di recesso 
              1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso,
          svolgono  sul  territorio  della  Repubblica  le  attivita'
          ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, lettera f), del Testo unico bancario,  durante  il
          periodo  transitorio  possono  continuare  a  svolgere  sul
          territorio della Repubblica le medesime  attivita',  previa
          notifica alla Banca d'Italia,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 2. 
              2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso,
          svolgono sul territorio  della  Repubblica  l'attivita'  di
          raccolta del risparmio in regime di libera  prestazione  di
          servizi, durante il periodo transitorio possono  continuare
          a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica
          alla Banca d'Italia, tale attivita' limitatamente a  quanto
          necessario   alla   gestione   dei   rapporti    instaurati
          precedentemente  alla  data   di   recesso   e   senza   la
          possibilita'  di  concludere  nuovi   contratti,   ne'   di
          rinnovare anche tacitamente quelli esistenti. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma
          2, le banche del Regno Unito e le imprese  di  investimento
          del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi
          e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori,
          sul  territorio  della  Repubblica  in  regime  di   libera
          prestazione di servizi, possono continuare a  svolgere  sul
          territorio della Repubblica le medesime attivita' solamente
          nei confronti delle controparti qualificate e  dei  clienti
          professionali come individuati ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2-quinquies, lettera a), e  comma  2-sexies,  lettera
          a), del Testo unico della finanza, nonche',  esclusivamente
          per  la  gestione  degli  eventi  del  ciclo  di  vita  dei
          contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di
          una controparte centrale (over the counter) in essere  alla
          data del recesso, anche nei casi in cui  cio'  implichi  la
          modifica di  tali  contratti  o  la  conclusione  di  nuovi
          contratti  nei  limiti  previsti   dall'articolo   62   del
          decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  delle
          regioni, delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e
          degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della
          Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo  1,
          del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  15  maggio  2014,  sui  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE)  n.
          648/2012 e, comunque, non  oltre  il  periodo  transitorio,
          previa notifica alle autorita' competenti. 
              4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  6,
          comma 2,  le  banche  del  Regno  Unito  e  le  imprese  di
          investimento del Regno Unito  che,  alla  data  di  recesso
          prestano servizi e attivita' di investimento, con  o  senza
          servizi  accessori,   sul   territorio   della   Repubblica
          nell'esercizio  del  diritto   di   stabilimento   mediante
          succursali,  durante   il   periodo   transitorio   possono
          continuare a svolgere sul territorio  della  Repubblica  le
          medesime  attivita',   previa   notifica   alle   autorita'
          competenti. 
              5. Gli istituti di moneta elettronica del  Regno  Unito
          che, alla data di recesso,  operano  sul  territorio  della
          Repubblica  nell'esercizio  del  diritto  di   stabilimento
          mediante succursali, durante il periodo transitorio possono
          continuare ad operare sul territorio della  Repubblica  con
          le stesse modalita', previa notifica alla Banca d'Italia. 
              6. - 8. (Omissis). 
              9. Anche per assicurare il rispetto delle  disposizioni
          del presente decreto, le  autorita'  competenti  esercitano
          nei confronti delle banche del Regno Unito,  delle  imprese
          di investimento del Regno Unito e degli istituti di  moneta
          elettronica del Regno Unito che continuano ad  operare  sul
          territorio della  Repubblica  nel  periodo  transitorio,  i
          poteri loro  attribuiti  dalla  legge,  inclusi  quelli  in
          materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi,
          nei confronti degli intermediari extra-UE.» 
              «Art.  7.  Disposizioni  in  materia   di   risoluzione
          stragiudiziale delle controversie 
              1. Le banche di cui all'articolo 3,  commi  1  e  2,  e
          all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento  di  cui
          all'articolo  4,  comma  1,  e  gli  istituti   di   moneta
          elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e  all'articolo
          4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione
          ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
          con la clientela di  cui  all'articolo  128-bis  del  Testo
          unico bancario. 
              2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in
          Italia in regime di libera prestazione di  servizi  possono
          non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale  delle
          controversie con la clientela di cui  all'articolo  128-bis
          del TUB purche' aderiscano o siano sottoposti a un  sistema
          estero di composizione stragiudiziale  delle  controversie,
          partecipante alla rete Fin-Net promossa  dalla  Commissione
          europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano  alla
          Banca  d'Italia  il   sistema   stragiudiziale   al   quale
          aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine. 
              3. Le banche  e  le  imprese  di  investimento  di  cui
          all'articolo  3,  comma  4,  nonche'  i  soggetti  cui   si
          applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel
          periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei  mesi
          previsto dalle citate disposizioni,  mantengono  l'adesione
          ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
          con la clientela, di  cui  all'articolo  32-ter  del  Testo
          unico della finanza.» 
              «Art. 8. Tutela dei depositanti e degli investitori 
              1. Le banche  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  con
          succursale nel territorio della Repubblica  si  considerano
          di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei  depositanti
          italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del
          Testo unico bancario, in base alle previsioni dei  relativi
          statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a  tutti
          gli  effetti  di  legge,  ivi  inclusi  gli   obblighi   di
          contribuzione di cui  all'articolo  96.2  del  Testo  unico
          bancario, ai fini del raggiungimento del livello  obiettivo
          di cui all'articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il
          termine del terzo mese successivo  alla  data  di  recesso,
          tali banche provvedono a perfezionare  gli  atti  richiesti
          per l'adesione  ai  sistemi  di  garanzia  dei  depositanti
          italiani. 
              2. (Omissis). 
              3. Le banche di cui ai commi 1 e  2  procedono  a  dare
          comunicazione ai propri depositanti  delle  informative  di
          cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  15  febbraio
          2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque,  entro
          quaranta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              4. (Omissis). 
              5. Le banche  e  le  imprese  di  investimento  di  cui
          all'articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti
          ai   sistemi   di    indennizzo    italiani    disciplinati
          dall'articolo 59 del Testo unico della finanza.  L'adesione
          decorre dalla data del  recesso  a  tutti  gli  effetti  di
          legge. Entro il termine di trenta  giorni  successivi  alla
          data di recesso, tali  banche  e  imprese  di  investimento
          provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione
          ai  sistemi  di   indennizzo   italiani,   in   conformita'
          all'articolo 7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. 
              6. (Omissis). 
              7. Le banche e le imprese di  investimento  di  cui  ai
          commi 5 e 6 procedono a  dare  immediata  comunicazione  ai
          propri  investitori  delle  informative  prescritte   dalle
          Autorita' di vigilanza di cui  all'articolo  35,  comma  1,
          lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla  prima
          occasione utile e, comunque, entro  quaranta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.  230,  Supplemento
          ordinario n. 92: 
              «Art. 1 Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: 
                a)  "autorita'   creditizie"   indica   il   Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
                a-bis) "autorita' di  risoluzione"  indica  la  Banca
          d'Italia nonche' un'autorita' non  italiana  deputata  allo
          svolgimento delle funzioni di risoluzione; 
                b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
                c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
          credito e il risparmio; 
                d) "CONSOB" indica la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
                d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
          fondi pensione; 
                e) "IVASS" indica l'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
                e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica,
          ossia il sistema di vigilanza  finanziaria  composto  dalla
          BCE e dalle  autorita'  nazionali  competenti  degli  Stati
          membri che vi partecipano; 
                e-ter) "Disposizioni del MVU" indica  il  regolamento
          (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; 
                f); 
                g) "Stato comunitario" indica lo Stato  membro  della
          Comunita' Europea; 
                g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario
          in cui  la  banca,  l'IMEL  o  l'IP  e'  stato  autorizzato
          all'esercizio dell'attivita'; 
                g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato  comunitario
          nel quale la banca, l'IMEL  o  l'IP  ha  una  succursale  o
          presta servizi; 
                h)  "Stato  terzo"  indica  lo   Stato   non   membro
          dell'Unione europea; 
                h-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica  uno  Stato
          comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia  instaurato
          una  cooperazione  stretta  con  la  BCE  a   norma   delle
          disposizioni del MVU; 
                i) "legge fallimentare" indica il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267. 
                l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
                m). 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) "banca italiana": la banca avente sede  legale  in
          Italia; 
                b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                c) "banca extracomunitaria":  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato terzo; 
                d)  "soggetto  significativo":  i  soggetti  definiti
          dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE)  n.  468/2014,
          sui  quali  la  BCE  esercita  la  vigilanza   diretta   in
          conformita' delle disposizioni del MVU; 
                d-bis) "soggetto  meno  significativo":  i  soggetti,
          sottoposti a vigilanza  nell'ambito  del  MVU,  diversi  da
          quelli di cui alla lettera d); 
                e) "succursale": una sede che costituisce una  parte,
          sprovvista di personalita'  giuridica,  di  una  banca,  un
          istituto di moneta elettronica o un istituto di  pagamento,
          e  che  effettua  direttamente,  in  tutto  o   in   parte,
          l'attivita'  a  cui  la  banca  o   l'istituto   e'   stato
          autorizzato; 
                f) "attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' di: 
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione; 
                  2) operazioni di prestito (compreso in  particolare
          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,
          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 
                  3) leasing finanziario; 
                  4) prestazione di servizi di pagamento; 
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          ("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
                  7) operazioni per proprio conto o per  conto  della
          clientela in: 
                    - strumenti  di   mercato   monetario   (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
                    - cambi; 
                    - strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                    -  contratti  su  tassi   di   cambio   e   tassi
          d'interesse; 
                    - valori mobiliari; 
                  8)  partecipazione  alle  emissioni  di  titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
                  9) consulenza alle imprese in materia di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
                  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
          "money broking"; 
                  11)  gestione  o  consulenza  nella   gestione   di
          patrimoni; 
                  12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
                  13) servizi di informazione commerciale; 
                  14) locazione di cassette di sicurezza; 
                  15) altre attivita' che, in virtu' delle misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
                g) "intermediari  finanziari":  i  soggetti  iscritti
          nell'elenco previsto dall'articolo 106. 
                h) "stretti legami": i rapporti tra una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
                  1) controlla la banca; 
                  2) e' controllato dalla banca; 
                  3)  e'  controllato  dallo  stesso   soggetto   che
          controlla la banca; 
                  4) partecipa al capitale della banca in misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
                  5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
          al 20% del capitale con diritto di voto; 
                h-bis) "istituti di moneta elettronica": le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
                h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari":
          gli istituti di moneta elettronica  aventi  sede  legale  e
          amministrazione centrale in uno  stesso  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                h-ter) ''moneta elettronica'':  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'articolo 1,  comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,  e  che
          sia accettato  da  persone  fisiche  e  giuridiche  diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
                  1) il valore monetario memorizzato sugli  strumenti
          previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
          di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                h-quinquies); 
                h-sexies)  "istituti  di  pagamento":   le   imprese,
          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta
          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento; 
                h-septies) "istituti di  pagamento  comunitari":  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
                h-septies.1)  "servizi  di  pagamento":  le  seguenti
          attivita': 
                  1) servizi che permettono di depositare il contante
          su un  conto  di  pagamento  nonche'  tutte  le  operazioni
          richieste per la gestione di un conto di pagamento; 
                  2) servizi che permettono prelievi in  contante  da
          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
                  3) esecuzione di operazioni di  pagamento,  incluso
          il trasferimento di fondi su un conto di  pagamento  presso
          il prestatore di servizi di pagamento  dell'utilizzatore  o
          presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 
                    3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                    3.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    3.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
                  4) esecuzione di operazioni di pagamento  quando  i
          fondi rientrano in una linea di  credito  accordata  ad  un
          utilizzatore di servizi di pagamento: 
                    4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                    4.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    4.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
                  5)  emissione  di  strumenti   di   pagamento   e/o
          convenzionamento di operazioni di pagamento; 
                  6) rimessa di denaro; 
                  7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 
                  8) servizi di informazione sui conti; 
                h-octies); 
                h-novies) "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                i) "punto di contatto centrale":  il  soggetto  o  la
          struttura designato dalle banche, dagli istituti di  moneta
          elettronica o dagli istituti di  pagamento  comunitari  che
          operano  sul  territorio  della  Repubblica  in  regime  di
          diritto di  stabilimento,  senza  succursale,  tramite  gli
          agenti di cui all'articolo 128-quater . 
              3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
          definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
          h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
          esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              3-bis. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo  amministrativo  e
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione ed ai suoi componenti. 
              3-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti. 
              3-quater. Se non diversamente disposto, ai  fini  della
          disciplina dei servizi di pagamento, nel  presente  decreto
          si applicano le  definizioni  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 marzo 1998, n. 71, Supplemento ordinario n. 52: 
              «Art. 1 Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) "legge fallimentare": il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
                c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione; 
                d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
                d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
          occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare  uno
          o piu' servizi di investimento a terzi e/o  nell'effettuare
          una   o   piu'   attivita'   di   investimento   a   titolo
          professionale; 
                d-quinquies)  "banca":   la   banca   come   definita
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico
          bancario; 
                d-sexies) "banca dell'Unione europea" o  "banca  UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                f) "impresa di investimento  dell'Unione  europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha  la
          propria  sede  legale  o  direzione  generale   nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                h); 
                i) 'societa' di investimento  a  capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                i-bis) 'societa' di investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il
          FIA italiano costituito in  forma  di  Sicaf  che  gestisce
          direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte  le
          seguenti condizioni: 
                  1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 
                  2) ha per oggetto esclusivo l'investimento  diretto
          del patrimonio raccolto  in  PMI  non  quotate  su  mercati
          regolamentati di cui all'articolo 2  paragrafo  1,  lettera
          f),  primo  alinea,  del  regolamento  (UE)  2017/1129  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno  2017  che
          si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e
          di avvio dell'attivita',  in  deroga  all'articolo  35-bis,
          comma 1, lettera f); 
                  3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                  4) dispone di un capitale  sociale  almeno  pari  a
          quello previsto dall'articolo 2327 del  codice  civile,  in
          deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c); 
                j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito
          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,
          istituito e gestito da un gestore; 
                k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello
          aperto; 
                l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
          Sicav e le Sicaf; 
                m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
                m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                m-octies.1) 'fondo di investimento  europeo  a  lungo
          termine'  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                m-octies.2) 'fondo comune  monetario'  (FCM):  l'Oicr
          rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
          2017/1131; 
                m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
                m-undecies) 'clienti  professionali'  o  'investitori
          professionali':   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                m-undecies.1) 'Business  Angel':  gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                m-duodecies) "clienti al dettaglio o  investitori  al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                n) 'gestione collettiva del risparmio':  il  servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                p) 'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                q) 'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di EuSEF,  il  gestore  di  ELTIF  e  il
          gestore di FCM; 
                q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
                q-quater) 'depositario dell'Oicr master  o  dell'Oicr
          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
                r-ter.1)  "indice  di  riferimento"  o   "benchmark":
          l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-ter.2) "amministratore di indici  di  riferimento":
          la persona  fisica  o  giuridica  di  cui  all'articolo  3,
          paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                r-quinquies) 'agenzia di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                w-bis)   soggetti   abilitati   alla    distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo
          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del
          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando
          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
                w-bis.1) "prodotto di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
                w-bis.2)  "prodotto   d'investimento   al   dettaglio
          preassemblato"  o  "PRIP":   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo":  un
          prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,   numero   2),   del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                w-bis.4)  "ideatore  di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi"  o  "ideatore  di
          PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un soggetto di
          cui all'articolo 4, numero  5),  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
                w-bis.6) "investitore  al  dettaglio  in  PRIIP":  un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base
          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                  1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
                  4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano una  capitalizzazione
          di mercato  inferiore  ai  500  milioni  di  euro.  Non  si
          considerano PMI gli emittenti azioni  quotate  che  abbiano
          superato tale limite per tre anni  consecutivi.  La  Consob
          stabilisce con regolamento le disposizioni attuative  della
          presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
          tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2)  le  misure  adottate  ai  sensi   dell'articolo
          60-bis.4; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                w-septies)   "depositari   centrali   di   titoli   o
          depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
                a) azioni di societa' e altri titoli  equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          ricevute di deposito azionario; 
                b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le
          ricevute di deposito relative a tali titoli; 
                c) qualsiasi altro valore mobiliare che  permetta  di
          acquisire o di vendere i  valori  mobiliari  indicati  alle
          lettere a) e b) o che  comporti  un  regolamento  a  pronti
          determinato con riferimento  a  valori  mobiliari,  valute,
          tassi di interesse o rendimenti, merci  o  altri  indici  o
          misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              1-quater.  Per  "ricevute  di  deposito"  si  intendono
          titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
          la proprieta' dei titoli di un emittente  non  domiciliato,
          ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
          negoziati indipendentemente dai titoli  dell'emittente  non
          domiciliato. 
              2. Per "strumento  finanziario"  si  intende  qualsiasi
          strumento riportato nella Sezione C  dell'Allegato  I.  Gli
          strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento  di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  puo'
          individuare: 
                a) gli altri contratti derivati di cui  al  punto  7,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri strumenti finanziari derivati; 
                b) gli altri contratti derivati di cui al  punto  10,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri  strumenti  finanziari  derivati,  negoziati  in   un
          mercato  regolamentato,  in  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 
              2-ter. Nel presente decreto  legislativo  si  intendono
          per: 
                a) "strumenti  derivati":  gli  strumenti  finanziari
          citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c); 
                b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari  che
          fanno riferimento a merci o attivita'  sottostanti  di  cui
          all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10),  nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c),  quando  fanno  riferimento   a   merci   o   attivita'
          sottostanti menzionati all'Allegato  I,  sezione  C,  punto
          10); 
                c) "contratti derivati su prodotti energetici C6":  i
          contratti di opzione,  i  contratti  finanziari  a  termine
          standardizzati  (future),  gli  swap  e  tutti  gli   altri
          contratti   derivati   concernenti   carbone   o   petrolio
          menzionati nella Sezione C, punto 6,  dell'Allegato  I  che
          sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione  e
          devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. 
              3. - 4. 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                a) negoziazione per conto proprio; 
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base  di
          un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 
                c-bis) collocamento senza  impegno  irrevocabile  nei
          confronti dell'emittente; 
                d) gestione di portafogli; 
                e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                f) consulenza in materia di investimenti; 
                g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
                g-bis)   gestione   di   sistemi    organizzati    di
          negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita diretta. 
              5-bis.1. Per  "sistema  multilaterale"  si  intende  un
          sistema che consente l'interazione tra  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari. 
              5-ter. Per "internalizzatore  sistematico"  si  intende
          l'impresa  di  investimento  che   in   modo   organizzato,
          frequente, sistematico  e  sostanziale  negozia  per  conto
          proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di  un
          mercato  regolamentato,  di  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o di un sistema  organizzato  di  negoziazione
          senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e
          sistematico si misura  per  numero  di  negoziazioni  fuori
          listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per  conto
          proprio  eseguendo  gli  ordini  dei   clienti.   Il   modo
          sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC
          effettuate  dal  soggetto  su   uno   specifico   strumento
          finanziario  in  relazione  al  totale  delle  negoziazioni
          effettuate  sullo  strumento   finanziario   dal   soggetto
          medesimo o all'interno dell'Unione europea. 
              5-quater. Per "market maker" si intende una persona che
          si propone, nelle sedi di  negoziazione  e/o  al  di  fuori
          delle  stesse,  su  base  continuativa,  come  disposta   a
          negoziare  per  conto  proprio   acquistando   e   vendendo
          strumenti finanziari in  contropartita  diretta  ai  prezzi
          dalla medesima definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative a strumenti finanziari. 
              5-septies.1. Per "esecuzione di ordini  per  conto  dei
          clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
          di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
          clienti,  compresa  la  conclusione  di  accordi   per   la
          sottoscrizione o la compravendita di  strumenti  finanziari
          emessi da un'impresa di investimento  o  da  una  banca  al
          momento della loro emissione. 
              5-septies.2.  Per  "agente  collegato"  si  intende  la
          persona  fisica  o  giuridica  che,  sotto   la   piena   e
          incondizionata  responsabilita'  di  una  sola  impresa  di
          investimento per conto della quale opera, promuove  servizi
          di investimento e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o
          potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o  gli
          ordini dei clienti riguardanti servizi  di  investimento  o
          strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
          consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
          strumenti o servizi finanziari. 
              5-septies.3.  Per  "consulente  finanziario   abilitato
          all'offerta  fuori  sede"  si  intende  la  persona  fisica
          iscritta   nell'apposita   sezione    dell'albo    previsto
          dall'articolo 31, comma 4, del  presente  decreto  che,  in
          qualita' di agente  collegato,  esercita  professionalmente
          l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. 
              5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono
          per: 
                a)  "sistema  multilaterale  di   negoziazione":   un
          sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento
          o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo
          interno e in base a regole non discrezionali, di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          conformemente alla parte II e alla parte III; 
                b) "sistema organizzato di negoziazione": un  sistema
          multilaterale diverso da un mercato regolamentato o  da  un
          sistema  multilaterale   di   negoziazione   che   consente
          l'interazione tra  interessi  multipli  di  acquisto  e  di
          vendita  di  terzi  relativi  a   obbligazioni,   strumenti
          finanziari strutturati,  quote  di  emissioni  e  strumenti
          derivati, in modo da dare luogo a  contratti  conformemente
          alla parte II e alla parte III; 
                c) "sede di negoziazione": un mercato  regolamentato,
          un sistema  multilaterale  di  negoziazione  o  un  sistema
          organizzato di negoziazione. 
              5-octies.1.  Per  "ordine  con  limite  di  prezzo"  si
          intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
          finanziario al prezzo limite fissato o  a  un  prezzo  piu'
          vantaggioso e per un quantitativo fissato. 
              5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali  per
          le piccole e medie imprese e per  le  imprese  sociali"  si
          intende una piattaforma on line che  abbia  come  finalita'
          esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di
          rischio da  parte  delle  piccole  e  medie  imprese,  come
          definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera  (f),  primo
          alinea,  del  regolamento  (UE)  2017/1129,  delle  imprese
          sociali e degli organismi di  investimento  collettivo  del
          risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente
          in piccole  e  medie  imprese  nonche'  della  raccolta  di
          finanziamenti tramite obbligazioni o  strumenti  finanziari
          di debito da parte delle piccole e medie imprese. 
              5-decies. - 5-undecies. 
              5-duodecies. Per  "imprese  sociali"  si  intendono  le
          imprese sociali ai sensi del decreto legislativo  3  luglio
          2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
          di societa' cooperativa. 
              6.  Per  "servizio  accessorio"  si  intende  qualsiasi
          servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. 
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti   amministrativi   o   comunque   quelli   previsti
          dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-bis.1.  Per  "controllante"  si  intende   un'impresa
          controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9,  e  22
          della direttiva 2013/34/UE. 
              6-bis.2.  Per  "controllata"  si   intende   un'impresa
          controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10,  e  22
          della  direttiva  2013/34/UE;  l'impresa   controllata   di
          un'impresa controllata  e'  parimenti  considerata  impresa
          controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
          imprese. 
              6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la  situazione
          nella quale due o piu' persone fisiche  o  giuridiche  sono
          legate: 
                a)  da  una  "partecipazione",  ossia  dal  fatto  di
          detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
          20 per cento o piu' dei diritti di voto o del  capitale  di
          un'impresa; 
                b) da un legame di "controllo", ossia dalla relazione
          esistente  tra   un'impresa   controllante   e   un'impresa
          controllata, in  tutti  i  casi  di  cui  all'articolo  22,
          paragrafi 1 e 2, della direttiva  2013/34/UE,  o  relazione
          analoga  esistente  tra  persone  fisiche  e  giuridiche  e
          un'impresa, nel  qual  caso  ogni  impresa  controllata  di
          un'impresa controllata e' considerata  impresa  controllata
          dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese; 
                c) da un legame duraturo tra due o tutte le  suddette
          persone e uno stesso soggetto  che  sia  una  relazione  di
          controllo. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti. 
              6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si  intende
          la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo
          informatizzato  determina   automaticamente   i   parametri
          individuali  degli  ordini,   come   ad   esempio   l'avvio
          dell'ordine,  la  relativa  tempistica,   il   prezzo,   la
          quantita' o  le  modalita'  di  gestione  dell'ordine  dopo
          l'invio,  con  intervento  umano  minimo  o   assente,   ad
          esclusione   dei   sistemi   utilizzati   unicamente    per
          trasmettere ordini a una o piu' sedi di  negoziazione,  per
          trattare ordini che non  comportano  la  determinazione  di
          parametri di negoziazione,  per  confermare  ordini  o  per
          eseguire il regolamento delle operazioni. 
              6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si  intende
          un accordo in base al quale un membro o un  partecipante  o
          un cliente di una sede di negoziazione consente a un  terzo
          l'utilizzo   del   proprio   codice    identificativo    di
          negoziazione  per  la  trasmissione  in   via   elettronica
          direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a
          uno strumento finanziario, sia nel caso  in  cui  l'accordo
          comporti l'utilizzo da parte del terzo  dell'infrastruttura
          del membro, del partecipante o del cliente, o di  qualsiasi
          sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante  o
          cliente per trasmettere  gli  ordini  (accesso  diretto  al
          mercato) sia nel caso in  cui  non  vi  sia  tale  utilizzo
          (accesso sponsorizzato). 
              6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica  ad
          alta   frequenza"   si   intende   qualsiasi   tecnica   di
          negoziazione algoritmica caratterizzata da: 
                a)  infrastrutture  volte  a  ridurre  al  minimo  le
          latenze di rete e di  altro  genere,  compresa  almeno  una
          delle strutture per l'inserimento algoritmico  dell'ordine:
          co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
          diretto a velocita' elevata; 
                b)    determinazione    da    parte    del    sistema
          dell'inizializzazione,    generazione,    trasmissione    o
          esecuzione  dell'or-dine  senza  intervento  umano  per  il
          singolo ordine o negoziazione, e 
                c) elevato  traffico  infra-giornaliero  di  messaggi
          consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. (84) 
              6-octies.  Per  "negoziazione  matched  principal"   si
          intende  una  negoziazione  in  cui  il  soggetto  che   si
          interpone tra  l'acquirente  e  il  venditore  non  e'  mai
          esposto al rischio di mercato durante  l'intera  esecuzione
          dell'operazione,  con  l'acquisto  e  la  vendita  eseguiti
          simultaneamente ad  un  prezzo  che  non  permette  a  tale
          soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
          le commissioni, gli  onorari  o  le  spese  dell'operazione
          previamente comunicati. 
              6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si  intende
          l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro
          servizio o prodotto come  parte  di  un  pacchetto  o  come
          condizione  per  l'ottenimento  dello  stesso   accordo   o
          pacchetto. 
              6-decies. Per  "deposito  strutturato"  si  intende  un
          deposito  quale  definito  all'articolo  69-bis,  comma  1,
          lettera  c),  del   T.U.   bancario   che   e'   pienamente
          rimborsabile alla scadenza in  base  a  termini  secondo  i
          quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
          rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: 
                a) un indice o una combinazione di indici, eccetto  i
          depositi  a  tasso   variabile   il   cui   rendimento   e'
          direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
          o il Libor; 
                b) uno strumento finanziario o una combinazione degli
          strumenti finanziari; 
                c) una merce o combinazione di merci o di altri  beni
          infungibili, materiali o immateriali; o 
                d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi  di
          cambio. 
              6-undecies.  Nel  presente   decreto   legislativo   si
          intendono per: 
                a)  "dispositivo  di  pubblicazione  autorizzato"   o
          "APA": un soggetto autorizzato  ai  sensi  della  direttiva
          2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni  concluse
          per  conto  di  imprese  di  investimento  ai  sensi  degli
          articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014; 
                b)  "fornitore   di   un   sistema   consolidato   di
          pubblicazione" o "CTP": un soggetto  autorizzato  ai  sensi
          della  direttiva  2014/65/UE  a  fornire  il  servizio   di
          raccolta    presso    mercati    regolamentati,     sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  sistemi  organizzati   di
          negoziazione e APA dei report delle operazioni concluse per
          gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12,
          13,  20  e  21  del  regolamento  (UE)  n  600/2014  e   di
          consolidamento delle suddette  informazioni  in  un  flusso
          elettronico di dati attualizzati in continuo, in  grado  di
          fornire informazioni sui prezzi e sul volume  per  ciascuno
          strumento finanziario; 
                c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o  "ARM":
          un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE
          a segnalare le informazioni di dettaglio  sulle  operazioni
          concluse alle autorita' competenti o all'AESFEM  per  conto
          delle imprese di investimento; 
                d) "servizi di comunicazione dati": la gestione di un
          dispositivo di pubblicazione  autorizzato  (APA)  o  di  un
          sistema  consolidato  di  pubblicazione  (CTP)  o   di   un
          meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM); 
                e) "fornitore di servizi di comunicazione  dati":  un
          APA, un CTP o un ARM. (84) 
              6-duodecies.  Nel  presente  decreto   legislativo   si
          intendono per: 
                a)   "Stato   membro   d'origine   dell'impresa    di
          investimento": 
                  1) se l'impresa  di  investimento  e'  una  persona
          fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha  la  propria
          sede principale; 
                  2) se l'impresa  di  investimento  e'  una  persona
          giuridica, lo Stato membro in cui  si  trova  la  sua  sede
          legale; 
                  3)  se,  in  base  al  diritto  nazionale  cui   e'
          soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
          lo  Stato  membro  in  cui  e'  situata  la  sua  direzione
          generale; 
                b)    "Stato    membro    d'origine    del    mercato
          regolamentato": lo Stato membro in  cui  e'  registrato  il
          mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
          tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale,  lo
          Stato  membro  in  cui  e'  situata  la  propria  direzione
          generale; 
                c) "Stato membro d'origine di un APA, di  un  sistema
          consolidato   di   pubblicazione   o   di   meccanismo   di
          segnalazione autorizzato": 
                  1) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,
          il meccanismo di  segnalazione  autorizzato  o  il  sistema
          consolidato di pubblicazione  e'  una  persona  fisica,  lo
          Stato membro in cui tale persona ha  la  propria  direzione
          generale; 
                  2) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,
          il meccanismo di  segnalazione  autorizzato  o  il  sistema
          consolidato di pubblicazione e' una persona  giuridica,  lo
          Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 
                  3)  se,  in  base  al  diritto  nazionale  cui   e'
          soggetto, il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,  il
          meccanismo  di  segnalazione  autorizzato  o   il   sistema
          consolidato di pubblicazione non ha  una  sede  legale,  lo
          Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale. 
              6-terdecies.  Nel  presente  decreto   legislativo   si
          intendono per: 
                a)   "Stato    membro    ospitante    l'impresa    di
          investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato  membro
          d'origine,  in  cui  un'impresa  di  investimento  ha   una
          succursale o presta servizi di  investimento  e/o  esercita
          attivita' di investimento; 
                b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato":
          lo Stato membro in  cui  un  mercato  regolamentato  adotta
          opportune misure  in  modo  da  facilitare  l'accesso  alla
          negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di  membri
          o partecipanti stabiliti in tale Stato membro. 
              6-quaterdecies. Per "prodotto energetico  all'ingrosso"
          si  intende  un  prodotto  energetico  all'ingrosso   quale
          definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento  (UE)  n.
          1227/2011. 
              6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole"  si
          intendono i contratti derivati connessi a prodotti  di  cui
          all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I  a  XXIV/1  del
          regolamento (UE) n. 1308/2013. 
              6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende  uno
          dei seguenti emittenti di titoli di debito: 
                a) l'Unione europea; 
                b)  uno  Stato  membro,  ivi  inclusi  un  ministero,
          un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro; 
                c) in caso di Stato membro federale, un membro  della
          federazione; 
                d) una societa' veicolo per conto  di  diversi  Stati
          membri; 
                e) un ente finanziario internazionale  costituito  da
          due o piu'  Stati  membri  con  l'obiettivo  di  mobilitare
          risorse e fornire assistenza finanziaria  a  beneficio  dei
          suoi membri che stanno affrontando  o  sono  minacciati  da
          gravi crisi finanziarie; o 
                f) la Banca europea per gli investimenti. 
              6-septiesdecies. Per "debito  sovrano"  si  intende  un
          titolo di debito emesso da un emittente sovrano. 
              6-octiesdecies.  Per  "supporto  durevole"  si  intende
          qualsiasi strumento che: 
                a) permetta al cliente di memorizzare informazioni  a
          lui personalmente  dirette,  in  modo  che  possano  essere
          agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato  ai
          fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 
                b) che  consenta  la  riproduzione  inalterata  delle
          informazioni memorizzate.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
          assicurazioni private), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 ottobre 2005, n. 239, Supplemento ordinario n. 163: 
              «Art. 1. Definizioni 
              1. Agli effetti del codice delle assicurazioni  private
          si intendono per: 
                a) assicurazione contro  i  danni:  le  assicurazioni
          indicate all'articolo 2, comma 3; 
                b) assicurazione sulla vita: le  assicurazioni  e  le
          operazioni indicate all'articolo 2, comma 1; 
                c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; 
                d) attivita' riassicurativa: 
                  1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti  da
          un'impresa di assicurazione, anche di  uno  Stato  terzo  o
          retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 
                  2)  la   copertura   fornita   da   un'impresa   di
          riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
          membro  dell'Unione  europea,  autorizzato   dall'Autorita'
          competente dello Stato membro  di  origine  e  che  rientri
          nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341; 
                e) attivita' in regime di liberta' di prestazione  di
          servizi  o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'   di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da uno stabilimento situato nel  territorio  di  uno  Stato
          membro assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi  il
          domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  in  un
          altro Stato membro o il rischio che  un'impresa  assume  da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; 
                f) attivita' in  regime  di  stabilimento  o  rischio
          assunto  in  regime  di   stabilimento:   l'attivita'   che
          un'impresa  esercita  da  uno  stabilimento   situato   nel
          territorio di uno Stato membro assumendo  obbligazioni  con
          contraenti  aventi  il  domicilio,   ovvero,   se   persone
          giuridiche, la sede nello stesso Stato  o  il  rischio  che
          un'impresa  assume  da   uno   stabilimento   situato   nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; 
                g)  autorita'  di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale
          incaricata  della   vigilanza   sulle   imprese   e   sugli
          intermediari   e   gli   altri   operatori   del    settore
          assicurativo; 
                g-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1)  "AEAP"  o  "EIOPA":  Autorita'  europea   delle
          assicurazioni e delle pensioni aziendali  e  professionali,
          istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  2)  "ABE"  o  "EBA":  Autorita'  bancaria  europea,
          istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  3)  "AESFEM"  o  "ESMA":  Autorita'  europea  degli
          strumenti  finanziari  e   dei   mercati,   istituita   con
          regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'
          di vigilanza di gruppo determinata ai  sensi  dell'articolo
          207-sexies; 
                h)  carta  verde:   certificato   internazionale   di
          assicurazione emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la
          raccomandazione n.  5  adottata  il  25  gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti interni della Commissione economica per  l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
                i) codice della strada:  il  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
                l)  codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                l-bis) collegio delle  autorita'  di  vigilanza:  una
          struttura permanente ma flessibile per la cooperazione,  il
          coordinamento e  l'agevolazione  del  processo  decisionale
          nell'ambito della vigilanza del gruppo; 
                l-bis.1) compenso: qualsiasi  commissione,  onorario,
          spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici  economici
          di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio  o  incentivo
          finanziario  o  non  finanziario,  offerti  o  forniti   in
          relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa; 
                l-ter)   concentrazione   dei   rischi:   tutte    le
          esposizioni al rischio che  comportano  perdite  potenziali
          sufficientemente  ampie  da  mettere   a   repentaglio   la
          solvibilita' o la  posizione  finanziaria  dell'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione; 
                m) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.A.; 
                m-bis)   controparte   centrale   autorizzata:    una
          controparte  centrale  che  ha  ottenuto  un'autorizzazione
          conformemente  all'articolo  14  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 o che e' stata riconosciuta in  base  all'articolo
          25 dello stesso Regolamento; 
                m-ter)  consulenza:   l'attivita'   consistente   nel
          fornire raccomandazioni personalizzate ad  un  cliente,  su
          richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
          relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione; 
                n) credito di assicurazione: ogni importo  dovuto  da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari o altre parti  lese  aventi  diritto  ad  agire
          direttamente contro l'impresa di assicurazione e  derivante
          da un contratto di assicurazione o  da  operazioni  di  cui
          all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito  di  attivita'  di
          assicurazione diretta, compresi  gli  importi  detenuti  in
          riserva per la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi
          diritto allorquando alcuni elementi  del  debito  non  sono
          ancora conosciuti. Sono parimenti  considerati  crediti  di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,  prima   dell'avvio   delle   procedure   di
          liquidazione dell'impresa stessa, in seguito  alla  mancata
          stipulazione o alla risoluzione dei medesimi  contratti  ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni; 
                n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi
          intermediario assicurativo,  intermediario  assicurativo  a
          titolo accessorio o impresa di assicurazione; 
                n-bis)  distribuzione   di   probabilita'   prevista:
          funzione matematica che assegna ad un elenco  esaustivo  di
          eventi futuri mutualmente  esclusivi  una  probabilita'  di
          realizzazione; 
                n-ter) "ECAI" o "agenzia esterna di  valutazione  del
          merito  di  credito":  un'agenzia  di   rating   creditizio
          registrata o certificata  in  conformita'  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio  o
          una banca  centrale  che  emette  rating  creditizi  esenti
          dall'applicazione di tale regolamento; 
                n-quater) effetti di diversificazione:  la  riduzione
          dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
          di   riassicurazione   o    del    gruppo    dovuta    alla
          diversificazione della loro attivita', derivante dal  fatto
          che il risultato sfavorevole  di  un  rischio  puo'  essere
          compensato dal  risultato  piu'  favorevole  di  un  altro,
          quando tali rischi non siano pienamente correlati; 
                n-quinquies)  esternalizzazione:  l'accordo  concluso
          tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione  e  un
          fornitore   di   servizi,   anche   se   non    autorizzato
          all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
          in base  al  quale  il  fornitore  di  servizi  esegue  una
          procedura,  un  servizio  o  un'attivita',  direttamente  o
          tramite sub  esternalizzazione,  che  sarebbero  altrimenti
          realizzati   dall'impresa    di    assicurazione    o    di
          riassicurazione stessa; 
                o) fondo di garanzia:  un  organismo  creato  da  uno
          Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare,  entro
          i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
          alle persone causati da un veicolo non identificato  o  per
          il quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo  di
          assicurazione; 
                p) fondo di garanzia delle vittime della  caccia:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          303; 
                q) fondo di garanzia delle vittime della  strada:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          285; 
                q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,
          la capacita' interna  all'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
          governo societario comprende la funzione  di  gestione  del
          rischio, la funzione  di  verifica  della  conformita',  la
          revisione interna e la funzione attuariale; 
                r) grandi rischi:  si  intendono  per  grandi  rischi
          quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma  3,
          qui di seguito indicati: 
                  1) 4 (corpi di veicoli  ferroviari),  5  (corpi  di
          veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi,  lacustri  e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo  quanto
          previsto al numero 3); 
                  2)  14   (credito)   e   15   (cauzione),   qualora
          l'assicurato   eserciti   professionalmente    un'attivita'
          industriale,  commerciale  o  intellettuale  e  il  rischio
          riguardi questa attivita'; 
                  3) 3 (corpi di veicoli  terrestri,  esclusi  quelli
          ferroviari), 8 (incendio ed elementi  naturali),  9  (altri
          danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri),  12  (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai  sensi
          dell'articolo  123,  13  (r.c.  generale)  e  16   (perdite
          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
          due dei tre criteri seguenti: 
                    1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
          risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 
                    2)  l'importo   del   volume   d'affari   risulti
          superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 
                    3) il numero dei  dipendenti  occupati  in  media
          durante     l'esercizio     risulti     superiore      alle
          duecentocinquanta unita'. 
              Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
          gruppo  tenuto  a  redigere  un  bilancio  consolidato,  le
          condizioni  di  cui  sopra  si  riferiscono   al   bilancio
          consolidato del gruppo; 
                r-bis) gruppo: un gruppo: 
                  1)  composto  da  una   societa'   partecipante   o
          controllante, dalle sue societa'  controllate  o  da  altre
          entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
          sue  societa'  controllate  detengono  una  partecipazione,
          nonche' da societa' legate da direzione unitaria  ai  sensi
          dell'articolo 96; ovvero 
                  2) basato  sull'instaurazione,  contrattuale  o  di
          altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
          tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
          altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che: 
                    2.1) una delle imprese  eserciti  effettivamente,
          tramite  un   coordinamento   centralizzato,   un'influenza
          dominante   sulle   decisioni,   incluse    le    decisioni
          finanziarie, di  tutte  le  imprese  che  fanno  parte  del
          gruppo; e 
                    2.2) la costituzione e lo  scioglimento  di  tali
          relazioni  ai   fini   del   titolo   XV   siano   soggetti
          all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
          gruppo;  laddove  l'impresa  che  esegue  il  coordinamento
          centralizzato  e'  considerata  l'impresa  controllante   o
          partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
          controllate o partecipate; 
                s)  impresa:  la  societa'  di  assicurazione  o   di
          riassicurazione autorizzata; 
                t) impresa di assicurazione: la societa'  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
                u) impresa di  assicurazione  autorizzata  in  Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
                u-bis) impresa di assicurazione  captive:  un'impresa
          di assicurazione  controllata  da  un'impresa  finanziaria,
          diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
          o  da  un  gruppo  di  imprese  di   assicurazione   o   di
          riassicurazione a cui si applica la  direttiva  2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa non  finanziaria,  il  cui
          scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente  per
          i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano  o
          di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte  l'impresa
          di assicurazione captive; 
                v) impresa di assicurazione comunitaria: la  societa'
          avente sede legale e amministrazione centrale in uno  Stato
          membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno
          Stato aderente allo Spazio economico  europeo,  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
                z)  impresa  di  assicurazione  extracomunitaria:  la
          societa'   di   assicurazione   avente   sede   legale    e
          amministrazione centrale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea o non  aderente  allo  Spazio  economico
          europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
                aa)  impresa  di  partecipazione  assicurativa:   una
          societa' controllante il cui  unico  o  principale  oggetto
          consiste nell'assunzione di  partecipazioni  di  controllo,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni,   se   le    imprese    controllate    sono
          esclusivamente o principalmente imprese  di  assicurazione,
          imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione  o  di
          riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una  di
          esse  sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di
          riassicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica e che non  sia  una  impresa  di  partecipazione
          finanziaria  mista  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
          lettera bb-bis); 
                bb) impresa di partecipazione assicurativa  mista  ai
          sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  bb-bis):  una
          societa'   controllante   diversa    da    un'impresa    di
          assicurazione,    da    un'impresa     di     assicurazione
          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione,  da
          un'impresa   di   riassicurazione   extracomunitaria,    da
          un'impresa di partecipazione assicurativa o da una  impresa
          di partecipazione finanziaria mista ai sensi  dell'articolo
          1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche'  almeno  una  delle
          sue imprese controllate sia un'impresa di  assicurazione  o
          un'impresa  di  riassicurazione  avente  sede  legale   nel
          territorio della Repubblica; 
                bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria  mista:
          un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v),  del
          decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
                cc)   impresa   di   riassicurazione:   la   societa'
          autorizzata  all'esercizio  della   sola   riassicurazione,
          diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
          assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
          consiste nell'accettare rischi ceduti  da  una  impresa  di
          assicurazione, da una impresa di assicurazione avente  sede
          legale  in  uno  Stato  terzo,  o  da  altre   imprese   di
          riassicurazione; 
                cc-bis)   impresa   di    riassicurazione    captive:
          un'impresa di  riassicurazione  controllata  da  un'impresa
          finanziaria diversa da un'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione o da un gruppo di imprese di  assicurazione
          o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa  non  finanziaria  il  cui
          scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
          per  i  rischi  dell'impresa  o  delle   imprese   che   la
          controllano o di una o piu' imprese del gruppo  di  cui  fa
          parte l'impresa di riassicurazione captive; 
                cc-ter) impresa di riassicurazione  extracomunitaria:
          la societa' avente sede legale e  amministrazione  centrale
          in uno Stato non  appartenente  all'Unione  europea  o  non
          aderente allo Spazio  economico  europeo,  autorizzata  per
          l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; 
                cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
          da uno dei seguenti soggetti: 
                  1) un ente creditizio, un ente  finanziario  o  una
          societa' strumentale di cui all'articolo  4,  n.  18),  del
          regolamento (UE) 575/2013; 
                  2)  un'impresa  di  assicurazione,  un'impresa   di
          riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 
                  3)   un'impresa   di    investimento    ai    sensi
          dell'articolo 4, n.  2),  del  regolamento  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 
                  4) un'impresa di partecipazione  finanziaria  mista
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); 
                cc-quinquies) intermediario  assicurativo:  qualsiasi
          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o riassicurazione o da  un  dipendente  della
          stessa e diversa da un intermediario assicurativo a  titolo
          accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
          di distribuzione assicurativa; 
                cc-sexies)  intermediario  riassicurativo:  qualsiasi
          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione o da  un  dipendente  di
          essa, che avvii o svolga a titolo  oneroso  l'attivita'  di
          distribuzione riassicurativa; 
                cc-septies)  intermediario  assicurativo   a   titolo
          accessorio: qualsiasi persona fisica o  giuridica,  diversa
          da uno dei soggetti  di  cui  alla  lettera  d),  comma  2,
          dell'articolo 109, che avvii  o  svolga  a  titolo  oneroso
          l'attivita'  di   distribuzione   assicurativa   a   titolo
          accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                  1) l'attivita'  professionale  principale  di  tale
          persona fisica o giuridica e' diversa  dalla  distribuzione
          assicurativa; 
                  2)  la  persona  fisica  o  giuridica  distribuisce
          soltanto determinati prodotti  assicurativi,  complementari
          rispetto ad un bene o servizio; 
                  3) i prodotti assicurativi in questione non coprono
          il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno  che  tale
          copertura  non  integri  il  bene   o   il   servizio   che
          l'intermediario fornisce nell'ambito  della  sua  attivita'
          professionale principale; 
                dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo  a  cui  e'
          succeduto  l'IVASS,  Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012 n. 135; 
                ee) legge fallimentare: il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni; 
                ff)  localizzazione:   la   presenza   di   attivita'
          mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio  di  un
          determinato  Stato.  I  crediti   sono   considerati   come
          localizzati  nello  Stato  nel  quale   gli   stessi   sono
          esigibili; 
                gg) - hh); 
                ii) mercato  regolamentato:  un  mercato  finanziario
          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
          I,  del  testo  unico   dell'intermediazione   finanziaria,
          nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE  che  sono
          istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da   disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che soddisfano requisiti  analoghi  a  quelli  dei  mercati
          regolamentati di cui al  testo  unico  dell'intermediazione
          finanziaria; 
                ii-bis) misura del rischio:  la  funzione  matematica
          che assegna un importo monetario ad una data  distribuzione
          di probabilita' prevista e cresce  monotonicamente  con  il
          livello  di  esposizione  al  rischio  sottostante  a  tale
          distribuzione; 
                ll) natante: qualsiasi unita' che e'  destinata  alla
          navigazione  marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che   e'
          azionata da propulsione meccanica; 
                ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in  cui
          un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
          direttamente  o   indirettamente,   ad   un'altra   impresa
          nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona  fisica  o
          giuridica strettamente legata alle imprese  nell'ambito  di
          tale gruppo per ottemperare ad un obbligo,  contrattuale  o
          meno, e a fini o meno di pagamento; 
                mm) organismo  di  indennizzo  italiano:  l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; 
                mm-bis)  partecipazione:  la  detenzione,  diretta  o
          tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento  o  piu'
          dei diritti di voto o del capitale di una  societa',  anche
          per il tramite di societa' controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta  persona  o  comunque  di  una  percentuale  che
          consente  l'esercizio  di  una  influenza  notevole   sulla
          gestione di tale societa'; 
                mm-ter) partecipazione  qualificata:  la  detenzione,
          diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei  diritti
          di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o  di
          riassicurazione o comunque la partecipazione  che  consente
          l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
          impresa; 
                nn) partecipazioni: le azioni, le quote e  gli  altri
          strumenti    finanziari    che    attribuiscono     diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                oo); 
                pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti  i
          contratti stipulati da imprese di  assicurazione  italiane,
          ad eccezione di quelli stipulati da  loro  sedi  secondarie
          situate in Stati terzi; 
                qq) portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i
          contratti, ovunque stipulati,  da  imprese  italiane  o  da
          stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale  in
          altro Stato, se l'impresa cedente e'  essa  stessa  impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte  del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in cui l'impresa cedente  sia  un'impresa  avente  la  sede
          legale in altro Stato; 
                rr) principi  contabili  internazionali:  i  principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati secondo la procedura di  cui  all'articolo  6  del
          regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 luglio 2002; 
                ss) prodotti assicurativi: tutti i  contratti  emessi
          da imprese di assicurazione nell'esercizio delle  attivita'
          rientranti nei rami vita o nei  rami  danni  come  definiti
          all'articolo 2; 
                ss-bis) prodotto  di  investimento  assicurativo:  un
          prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero  2),
          del regolamento (UE) n.  1286/2014.  Tale  definizione  non
          include: 
                  1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita   elencati
          all'allegato   I   della   direttiva   2009/138/CE    (Rami
          dell'assicurazione non vita); 
                  2)  i  contratti  assicurativi  vita,  qualora   le
          prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
          caso  di  decesso  o  per  incapacita'  dovuta  a  lesione,
          malattia o disabilita'; 
                  3) i  prodotti  pensionistici  che,  ai  sensi  del
          diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi  lo  scopo
          precipuo di offrire all'investitore un reddito  durante  la
          pensione e che  consentono  all'investitore  di  godere  di
          determinati vantaggi; 
                  4) i regimi pensionistici aziendali o professionali
          ufficialmente riconosciuti  che  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione della direttiva 2003/41/CE o  della  direttiva
          2009/138/CE; 
                  5) i singoli prodotti pensionistici per i quali  il
          diritto nazionale richiede un  contributo  finanziario  del
          datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il  datore  di
          lavoro non  puo'  scegliere  il  fornitore  o  il  prodotto
          pensionistico; 
                tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
          un insieme omogeneo di rischi od  operazioni  che  descrive
          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
          dell'autorizzazione; 
                uu) retrocessione: cessione  dei  rischi  assunti  in
          riassicurazione; 
                vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una  sede  che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          assicurativa    o    riassicurativa;    con     riferimento
          all'intermediazione, per succursale si intende una  agenzia
          o una succursale situata in uno Stato membro diverso  dallo
          Stato membro di origine,  inclusa  l'organizzazione  di  un
          semplice   ufficio   gestito   da   personale    dipendente
          dell'intermediario ovvero da una persona  indipendente,  ma
          incaricata  ad  agire  in   modo   permanente   per   conto
          dell'intermediario stesso; 
                vv-bis) riassicurazione finite:  una  riassicurazione
          in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
          espressa  in   termini   di   rischio   economico   massimo
          trasferito, risultante da  un  significativo  trasferimento
          sia del  rischio  di  sottoscrizione  che  del  rischio  di
          timing, eccede, per un importo limitato  ma  significativo,
          il premio per l'intera durata del contratto, unitamente  ad
          almeno una delle seguenti caratteristiche: 
                  1) considerazione esplicita e materiale del  valore
          del denaro in rapporto al tempo; 
                  2) disposizioni contrattuali intese a  limitare  il
          risultato economico del contratto tra le parti  nel  tempo,
          al  fine  di  raggiungere  il  trasferimento  del   rischio
          previsto; 
                vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o
          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante  da  oscillazioni  del  merito  di   credito   di
          emittenti di titoli, controparti e debitori  nei  confronti
          dei quali l'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione
          e' esposta in  forma  di  rischio  di  inadempimento  della
          controparte, di rischio di spread o di  concentrazione  del
          rischio di mercato; 
                vv-bis.2)  rischio  di  liquidita':  il  rischio  che
          l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia  in
          grado di liquidare  investimenti  ed  altre  attivita'  per
          regolare i  propri  impegni  finanziari  al  momento  della
          relativa scadenza; 
                vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o
          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante, direttamente o indirettamente,  da  oscillazioni
          del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
          attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari; 
                vv-bis.4) rischio di sottoscrizione:  il  rischio  di
          perdita  o  di  variazione  sfavorevole  del  valore  delle
          passivita' assicurative dovuto  ad  ipotesi  inadeguate  in
          materia di fissazione di prezzi  e  di  costituzione  delle
          riserve tecniche; 
                vv-bis.5) rischio operativo: il  rischio  di  perdite
          derivanti  dall'inadeguatezza  o   dalla   disfunzione   di
          procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
          esogeni; 
                vv-bis.6)  sistemi  di  garanzia:  sistemi   per   lo
          svolgimento, in Italia  o  all'estero,  delle  funzioni  di
          salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
          particolare per la gestione e la risoluzione di  situazioni
          di crisi; 
                vv-bis.7) societa'  controllante:  una  societa'  che
          esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche  per
          il  tramite  di  societa'  controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta persona; 
                vv-bis.8) societa' controllata:  una  societa'  sulla
          quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
          anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie  o
          per interposta persona; 
                vv-bis.9)  societa'  partecipante:  la  societa'  che
          detiene una partecipazione; 
                vv-bis.10) societa' partecipata: la societa'  in  cui
          e' detenuta una partecipazione; 
                vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi  impresa,  con  o
          senza personalita'  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione,  che  assume  i  rischi
          ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e  che
          finanzia integralmente la sua  esposizione  a  tali  rischi
          mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
          per i quali  i  diritti  di  rimborso  dei  detentori  sono
          subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
          veicolo; 
                vv-quater)  supporto  durevole:  qualsiasi  strumento
          che: 
                  1)   permetta   al   contraente   di    memorizzare
          informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano
          accessibili per la futura consultazione durante un  periodo
          di  tempo  adeguato  ai  fini   cui   sono   destinate   le
          informazioni stesse; e 
                  2)  consenta  la  riproduzione   inalterata   delle
          informazioni memorizzate; 
                zz)  stabilimento:  la  sede  legale  od   una   sede
          secondaria   di   un'impresa   di   assicurazione   o    di
          riassicurazione; 
                aaa) Stato aderente allo  Spazio  economico  europeo;
          uno  Stato  aderente  all'accordo   di   estensione   della
          normativa dell'Unione europea in materia, fra  l'altro,  di
          circolazione delle merci, dei servizi e dei  capitali  agli
          Stati  appartenenti  all'Associazione  europea  di   libero
          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
          legge 28 luglio 1993, n. 300; 
                bbb)  Stato  membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
          come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; 
                ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di  cui
          alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il  domicilio,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
          il contratto; 
                ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
          di cui alla lettera bbb)  dell'obbligazione  o  in  cui  e'
          ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il  rischio  e'
          assunto da uno stabilimento situato in un  altro  Stato  di
          cui alla lettera bbb); 
                eee) Stato membro di stabilimento: lo  Stato  di  cui
          alla lettera bbb) in cui e'  situato  lo  stabilimento  dal
          quale l'impresa opera; 
                fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 
                  1) lo Stato di cui alla  lettera  bbb)  in  cui  si
          trovano  i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi   beni
          immobili, ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in  essi
          contenuti, sempre che entrambi siano coperti  dallo  stesso
          contratto di assicurazione; 
                  2)  lo  Stato  di  cui   alla   lettera   bbb)   di
          immatricolazione, quando l'assicurazione  riguardi  veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea (4); 
                  3) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia
          durata inferiore o pari a quattro mesi  e  sia  relativo  a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 
                  4) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato ha il domicilio, ovvero,  se  l'assicurato  e'
          una persona giuridica, lo Stato  della  sede  della  stessa
          alla quale si riferisce il contratto, in tutti i  casi  non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 
                  4-bis)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  di
          destinazione nel caso in cui un veicolo  viene  spedito  da
          uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
          della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
          trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
          immatricolato nello Stato membro di destinazione; 
                  4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui  si
          e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia  privo  di
          targa o rechi una  targa  che  non  corrisponde  piu'  allo
          stesso veicolo; 
                ggg)  Stato  membro  d'origine:   lo   Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  lo  Stato  aderente  allo   Spazio
          economico  europeo  in  cui  e'  situata  la  sede   legale
          dell'impresa di assicurazione che assume  l'obbligazione  o
          il  rischio  o   dell'impresa   di   riassicurazione;   con
          riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e'  una
          persona fisica, per Stato membro di origine, si intende  lo
          Stato di residenza dell'intermediario; se  e'  una  persona
          giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata  la
          sede  legale,  o  se  assente,  la  sede   principale,   da
          intendersi come il luogo a partire  dal  quale  e'  gestita
          l'attivita' principale; 
                ggg-bis) Stato  membro  ospitante:  lo  Stato  membro
          diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
          presta  servizi;  con  riferimento  all'intermediazione  si
          intende  lo  Stato  membro,  diverso  dallo  Stato   membro
          d'origine,  in  cui   l'intermediario   ha   una   presenza
          permanente o una stabile organizzazione  o  in  cui  presta
          servizi; 
                hhh)  Stato  terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
          europeo; 
                iii) stretti legami:  il  rapporto  fra  due  o  piu'
          persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 
                  1) un legame di controllo  ai  sensi  dell'articolo
          72; 
                  2) una partecipazione, detenuta direttamente o  per
          il tramite di societa' controllate, societa'  fiduciarie  o
          per interposta persona, almeno pari al dieci per cento  del
          capitale o dei diritti di voto, ovvero  una  partecipazione
          che, pur restando al di sotto del  limite  sopra  indicato,
          da' comunque la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza
          notevole ancorche' non dominante; 
                  3) un legame in base al  quale  le  stesse  persone
          sono sottoposte  al  controllo  del  medesimo  soggetto,  o
          comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu'  di
          un contratto o di una clausola  statutaria,  oppure  quando
          gli organi di amministrazione sono composti in  maggioranza
          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
          importanti e durevoli di riassicurazione; 
                  4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
          finanziario, giuridico e familiare che  possa  influire  in
          misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS,  con
          regolamento, puo' ulteriormente qualificare la  definizione
          di  stretti  legami,  al  fine  di  evitare  situazioni  di
          ostacolo  all'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza; 
                iii.1) vendita a  distanza:  qualunque  modalita'  di
          vendita che, senza la  presenza  fisica  e  simultanea  del
          distributore e del contraente, possa essere  impiegata  per
          il collocamento a  distanza  di  contratti  assicurativi  e
          riassicurativi; 
                iii-bis) tecniche  di  mitigazione  del  rischio:  le
          tecniche che consentono all'impresa di assicurazione  o  di
          riassicurazione di trasferire una parte o la totalita'  dei
          rischi ad un terzo; 
                lll) testo unico bancario: il decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
                mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni; 
                nnn) testo unico in materia  di  assicurazioni  sugli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  e  successive
          modificazioni; 
                ooo) Ufficio  centrale  italiano:  l'ente  costituito
          dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
          ramo  responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'   stato
          abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
          di assicurazione nel territorio della  Repubblica  ed  allo
          svolgimento degli altri compiti  previsti  dall'ordinamento
          comunitario e italiano; 
                ppp)    Ufficio    nazionale    di     assicurazione:
          l'organizzazione   professionale   che    e'    costituita,
          conformemente alla raccomandazione  n.  5  adottata  il  25
          gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali  del
          comitato dei trasporti interni della Commissione  economica
          per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
          raggruppa imprese di assicurazione che  hanno  ottenuto  in
          uno  Stato   l'autorizzazione   ad   esercitare   il   ramo
          responsabilita' civile autoveicoli; 
                qqq)  unita'  da   diporto:   il   natante   definito
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18  luglio
          2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; 
                rrr)  veicolo:  qualsiasi  autoveicolo  destinato   a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica, senza essere vincolato ad  una  strada  ferrata,
          nonche'  i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad   una
          motrice.». 
              -  L'Accordo  sul  recesso  del  Regno  Unito  di  Gran
          Bretagna e Irlanda del Nord  dall'Unione  europea  e  dalla
          Comunita' europea dell'energia atomica, e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 25 aprile 2019, n. C 144 I. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  28,  comma  3  e
          29-ter, comma 3 del citato decreto legislativo  n.  58  del
          1998: 
              «Art. 28 Imprese di paesi terzi diverse dalle banche 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Le imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche
          possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
          senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti
          professionali  su  richiesta  come  individuati  ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 2-quinquies,  lettera  b),  e  comma
          2-sexies, lettera b), del presente  decreto  esclusivamente
          mediante stabilimento di succursali  nel  territorio  della
          Repubblica, in conformita' al comma 1.» 
              «Art. 29-ter Banche di paesi terzi 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi  e
          attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
          clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta
          come  individuati   ai   sensi   dell'articolo   6,   comma
          2-quinquies, lettera b),  e  comma  2-sexies,  lettera  b),
          esclusivamente  mediante  stabilimento  di  succursali  nel
          territorio della Repubblica.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 23, 24,  26,  193,
          10,  comma  8,  22  e  59-quinquies  del   citato   decreto
          legislativo n. 209 del 2005: 
              «Art. 23. Attivita' in regime di stabilimento 
              1. L'accesso all'attivita' dei rami  vita  o  dei  rami
          danni  in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della
          Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in
          un altro Stato membro, e'  subordinato  alla  comunicazione
          all'IVASS, da parte dell'autorita'  di  vigilanza  di  tale
          Stato, delle  informazioni  e  degli  adempimenti  previsti
          dalle   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario.   Se
          l'impresa  si  propone  di  assumere   rischi   concernenti
          l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
          natanti, la  comunicazione  include  la  dichiarazione  che
          l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano
          e aderente al  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
          strada. 
              1-bis.   E'   considerato   esercizio    dell'attivita'
          assicurativa in regime di stabilimento ai sensi  del  comma
          1,  anche  in  assenza  di  succursali,  agenzie   o   sedi
          secondarie, qualsiasi presenza  permanente  nel  territorio
          della Repubblica, inclusa l'organizzazione di  un  semplice
          ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero
          da una persona indipendente ma incaricata di agire in  modo
          permanente per conto dell'impresa stessa. 
              2. Il rappresentante  generale  della  sede  secondaria
          deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
          anche i poteri di rappresentare  l'impresa  in  giudizio  e
          davanti a tutte  le  autorita'  della  Repubblica,  nonche'
          quello di concludere e  sottoscrivere  i  contratti  e  gli
          altri  atti  relativi   alle   attivita'   esercitate   nel
          territorio della  Repubblica.  Il  rappresentante  generale
          deve avere domicilio all'indirizzo della  sede  secondaria.
          Qualora la rappresentanza  sia  conferita  ad  una  persona
          giuridica, questa deve avere la sede legale nel  territorio
          della Repubblica e deve a sua volta designare come  proprio
          rappresentante una persona fisica che  abbia  domicilio  in
          Italia e che  sia  munita  di  un  mandato  comprendente  i
          medesimi poteri. 
              3.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dalla   data   di
          ricevimento    della    comunicazione    l'IVASS     indica
          all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
          normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
          l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'. 
              4. L'impresa di cui al comma 1 puo' insediare  la  sede
          secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della
          Repubblica dal momento  in  cui  riceve  dall'autorita'  di
          vigilanza  dello  Stato   di   origine   la   comunicazione
          dell'IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza  del
          termine di cui al comma 3. 
              5.  L'impresa  di  cui  al  comma  1,  qualora  intenda
          modificare la comunicazione effettuata, ne informa  l'IVASS
          almeno trenta  giorni  prima  di  mettere  in  atto  quanto
          comunicato. L'IVASS valuta la rilevanza delle  informazioni
          ricevute in relazione alla permanenza dei  presupposti  che
          hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se
          del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro
          interessato.» 
              «Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di servizi 
              1. L'accesso all'attivita' dei rami  vita  o  dei  rami
          danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi  nel
          territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente
          la sede legale in un altro  Stato  membro,  e'  subordinato
          alla comunicazione all'IVASS, da  parte  dell'autorita'  di
          vigilanza  di  tale  Stato,  delle  informazioni  e   degli
          adempimenti previsti  dalle  disposizioni  dell'ordinamento
          comunitario. Se l'impresa si  propone  di  assumere  rischi
          concernenti     l'assicurazione     obbligatoria      della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti,  la  comunicazione  include
          l'indicazione   del   nominativo    e    l'indirizzo    del
          rappresentante  per  la  gestione  dei   sinistri   e   una
          dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio
          centrale italiano e aderente al Fondo di  garanzia  per  le
          vittime della strada. 
              2.  L'impresa  di  cui  al  comma   1   puo'   iniziare
          l'attivita' dal momento in  cui  l'IVASS  attesta  di  aver
          ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello
          Stato di origine di cui al comma 1. 
              3. L'impresa di cui  al  comma  1  comunica  all'IVASS,
          attraverso l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro
          d'origine,  ogni  modifica  che  intende   apportare   alla
          comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica
          in regime di liberta' di prestazione di servizi. 
              4.». 
              «Art. 26. Elenco delle imprese comunitarie operanti  in
          Italia 
              1.  L'IVASS  pubblica,  in  appendice  all'albo   delle
          imprese  di  assicurazione  comunitarie,   l'elenco   delle
          imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami  vita  e
          dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di
          stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.» 
              «Art. 193. Imprese  di  assicurazione  di  altri  Stati
          membri 
              1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale
          in  altri  Stati  membri  sono  soggette   alla   vigilanza
          prudenziale dell'autorita'  dello  Stato  membro  d'origine
          anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento  od
          in regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi,  nel
          territorio della Repubblica. 
              1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che  le
          attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al  comma  1
          possa eventualmente compromettere la solidita'  finanziaria
          della stessa, ne informa  l'autorita'  di  vigilanza  dello
          Stato membro di origine di tale impresa. 
              2. Fermo quanto disposto al comma 1,  l'IVASS,  qualora
          accerti che l'impresa  di  assicurazione  non  rispetta  le
          disposizioni  della  legge  italiana  che  e'   tenuta   ad
          osservare,  ne  contesta  la  violazione  e  le  ordina  di
          conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 
              3. Qualora l'impresa non  si  conformi  alle  norme  di
          legge e di attuazione, l'IVASS ne  informa  l'autorita'  di
          vigilanza dello Stato  membro  di  origine,  chiedendo  che
          vengano adottate le misure  necessarie  a  far  cessare  le
          violazioni. 
              4.   Quando   manchino   o   risultino   inadeguati   i
          provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
          le irregolarita' commesse  possano  pregiudicare  interessi
          generali, ovvero nei casi di urgenza per  la  tutela  degli
          interessi degli assicurati e degli altri aventi  diritto  a
          prestazioni  assicurative,  l'IVASS   puo'   adottare   nei
          confronti  dell'impresa  di  assicurazione,   dopo   averne
          informato l'autorita' di vigilanza dello  Stato  membro  di
          origine, le  misure  necessarie,  compreso  il  divieto  di
          stipulare nuovi contratti in regime di  stabilimento  o  di
          liberta' di prestazione di servizi con gli effetti  di  cui
          all'articolo  167.  L'IVASS  puo'  rinviare  la   questione
          all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)
          n. 1094/2010. 
              5. Qualora l'impresa di assicurazione che  ha  commesso
          l'infrazione  operi  attraverso  una  sede   secondaria   o
          possieda beni nel territorio della Repubblica, le  sanzioni
          amministrative applicabili in base alle disposizioni  della
          legge  italiana  sono  adottate  nei  riguardi  della  sede
          secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. 
              6. Le misure  che  comportano  sanzioni  o  restrizioni
          all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di
          liberta'  di  prestazione  di   servizi   sono   notificate
          all'impresa interessata. Nelle  comunicazioni  con  l'IVASS
          l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana. 
              7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione,  a
          spese  dell'impresa  di  assicurazione,  su  quotidiani   o
          attraverso altri sistemi  di  pubblicita'  individuati  nel
          provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
          Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa  l'autorita'  di
          vigilanza dello Stato membro di origine. 
              7-bis,  L'impresa  di   assicurazione   e'   tenuta   a
          presentare tutti i documenti  ad  essa  richiesti  ai  fini
          dell'applicazione dei commi da 1 a 7.». 
              «Art. 10. Segreto d'ufficio 
              1. - 7-bis. (Omissis). 
              8.  Nell'ambito  di  accordi  di   cooperazione   e   a
          condizione di reciprocita' e  di  equivalenti  obblighi  di
          riservatezza, l'IVASS puo' scambiare  informazioni  con  le
          autorita' competenti degli Stati terzi rispetto  all'Unione
          europea.» 
              «Art. 22. Attivita' in uno Stato terzo 
              1.  L'impresa,  qualora  intenda  istituire  una   sede
          secondaria  in  uno  Stato   terzo,   ne   da'   preventiva
          comunicazione all'IVASS. 
              2.   L'IVASS    vieta    all'impresa    di    procedere
          all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi  che
          la situazione finanziaria non sia sufficientemente  stabile
          ovvero ritenga inadeguata,  sulla  base  del  programma  di
          attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede
          secondaria. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano
          anche all'impresa  che  intende  effettuare  operazioni  in
          regime di liberta' di prestazione di servizi in  uno  Stato
          terzo.» 
              «Art. 59-quinquies. Attivita' in uno Stato terzo 
              1.  L'impresa  di  riassicurazione,   qualora   intenda
          istituire una sede secondaria in uno Stato  terzo,  ne  da'
          preventiva comunicazione all'IVASS. 
              2.   L'IVASS    vieta    all'impresa    di    procedere
          all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi  che
          la situazione finanziaria non sia sufficientemente  stabile
          ovvero ritenga inadeguata,  sulla  base  del  programma  di
          attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede
          secondaria. 
              3. All'impresa che  intende  effettuare  operazioni  in
          regime di liberta' di prestazione di servizi in  uno  Stato
          terzo si applica l'articolo 59-quater.». 
              - Il Titolo XVIII del citato decreto legislativo n. 209
          del 2005, reca «Sanzioni e procedimenti sanzionatori». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 16 e  17,
          del decreto legislativo 3 agosto 2017, n.  129  (Attuazione
          della direttiva 2014/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
          e la direttiva 2011/61/UE,  cosi',  come  modificata  dalla
          direttiva  2016/1034/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, del 23  giugno  2016,  e  di  adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15
          maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari  e  che
          modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012,  cosi'  come
          modificato dal regolamento (UE)  2016/1033  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23  giugno  2016),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2017, n. 198: 
              «Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 
              1. - 15. (Omissis). 
              16. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  54,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014,  le  imprese
          di paesi terzi (gia'  denominate  imprese  di  investimento
          extracomunitarie)  e  le  banche  di  paesi   terzi   (gia'
          denominate banche extracomunitarie) che  alla  data  del  2
          gennaio 2018 risultino autorizzate alla libera  prestazione
          di servizi e attivita' di investimento nel territorio della
          Repubblica e che abbiano la propria sede  legale  in  paesi
          per i quali, alla medesima data, la Commissione europea non
          abbia adottato una  decisione  a  norma  dell'articolo  47,
          paragrafo 1, del medesimo regolamento,  possono  continuare
          ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi  e
          attivita', limitatamente all'attivita' svolta nei confronti
          di controparti qualificate  o  clienti  professionali  come
          individuati ai sensi dell'articolo  6,  comma  2-quinquies,
          lettera a), e  comma  2-sexies,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fino  all'adozione  di
          detta decisione e comunque non oltre il 30 giugno 2021. 
              17. Le imprese di paesi terzi (gia' denominate  imprese
          di investimento extracomunitarie)  e  le  banche  di  paesi
          terzi (gia' denominate banche  extracomunitarie)  che  alla
          data  del  2  gennaio  2018  risultino   autorizzate   alla
          prestazione di servizi  e  attivita'  di  investimento  nel
          territorio della  Repubblica  tramite  succursale,  possono
          continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali
          servizi e attivita' tramite la succursale fino al 30 giugno
          2021,  anche  se  non  risultino   ancora   verificate   le
          condizioni previste dall'articolo 28, comma 1,  lettere  d)
          ed e), del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
          come modificato dal presente decreto legislativo.».