Art. 4 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n.191, le parole «e per l'anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, per l'anno 2020 e per l'anno 2021». 
  2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, le parole «e 2020», ovunque ricorrono, sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2020 e 2021». 
  3.  All'articolo  38,  comma   1-novies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le  parole:  «e  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021». 
  4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2019, n. 60, le parole «Dall'anno 2021,» sono sostituite dalle
seguenti: «Dall'anno 2022,». 
  4-bis. La  durata  degli  organi  degli  Ordini  delle  professioni
sanitarie di cui al decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato  dalla  legge  17  aprile
1956, n.561, che non abbiano svolto le procedure  elettorali  per  il
relativo rinnovo, nonche'  di  quelli  delle  rispettive  Federazioni
nazionali, e' prorogata fino al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 fissato  con  apposita  deliberazione  del
Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il  31  dicembre  2021.
L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  n.  233  del  1946  si
applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo. 
  5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole «1° gennaio 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1° gennaio 2022». 
  6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Le  procedure
concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma  possono  essere
effettuate anche nell'anno 2021». 
  7. Al fine di garantire la necessaria continuita'  delle  attivita'
di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione  dell'attuale  situazione
di straordinaria emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura
a  carattere  scientifico  di  diritto  pubblico   e   gli   Istituti
zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare  ad
avvalersi del personale addetto alle attivita' di ricerca, nonche' di
personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti  di  lavoro
flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al  30  settembre
2021, compatibilmente con le risorse  finanziarie  disponibili.  Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede  nei  limiti
delle complessive risorse finanziarie di cui  all'articolo  1,  comma
424, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  proprie  di  ciascun
Istituto, e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  7-bis. Al fine di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di
supporto ai professionisti iscritti agli Ordini  dei  chimici  e  dei
fisici,  anche  in  ragione  dell'impegno   eccezionale   nell'ambito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma
8 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n.  3,  e'  sostituito
dai seguenti: «I Consigli  direttivi  degli  Ordini  dei  chimici  in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in
carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze  ad  essi
attribuite dalla legislazione vigente e il relativo  rinnovo  avviene
con le  modalita'  previste  dalla  presente  legge  e  dai  relativi
provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge resta in  carica,
con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino
al primo rinnovo dei Consigli  direttivi  di  tutti  gli  Ordini  dei
chimici nel rispetto delle disposizioni della presente  legge  e  dei
relativi provvedimenti attuativi». 
  7-ter. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  8. Per garantire l'ampliamento della  platea  dei  soggetti  idonei
all'incarico di direttore generale delle aziende  e  degli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  in  ragione  delle   esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,
l'elenco nazionale dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere  e
degli  altri  enti  del  Servizio   sanitario   nazionale,   di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  e
successive  modificazioni,  pubblicato  nel  portale  telematico  del
Ministero della salute il 1° aprile 2020, e' integrato  entro  il  21
marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione  delle  domande  di
cui all'avviso pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del  26
novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio  2021,
previa pubblicazione di apposito  avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale.
Restano iscritti  nell'elenco  nazionale  i  soggetti  gia'  inseriti
nell'elenco nazionale alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come  sostituito
dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'
prorogata al 31 dicembre 2023. 
  8-ter. Dopo il comma 5-ter dell'articolo  4  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente: 
  «5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano  concorso
a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo  parte  delle
attivita' per destinarle a pazienti affetti da COVID-19,  nell'ambito
delle attivita' di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100  per  cento  del
budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day  hospital,
puo' essere riconosciuto un contributo una tantum in  proporzione  al
costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di  protezione
individuale, a fronte di  apposita  rendicontazione  da  parte  della
struttura interessata, ferma  restando  la  garanzia  dell'equilibrio
economico del  Servizio  sanitario  regionale  e  tenendo  conto  dei
dispositivi di protezione individuale eventualmente gia' forniti alle
medesime strutture dalla regione o provincia autonoma  interessata  o
dal Commissario straordinario per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle   misure   occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a
titolo di contributo una tantum, e' legato all'emergenza in corso  ed
e' erogato dalle regioni e province autonome nelle quali  e'  ubicata
la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo
contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». 
  8-quater. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti  da
malattia oncologica, le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  338,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate,  per  l'anno
2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri  derivanti  dal
primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. 
  8-quinquies. In sede di  prima  applicazione,  la  revisione  della
lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening  neonatale
di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19  agosto  2016,  n.
167, da parte  del  Gruppo  di  lavoro  screening  neonatale  esteso,
istituito con decreto del Ministero della salute 17  settembre  2020,
e' completata entro il 31 maggio 2021. 
  8-sexies. L'articolo 13 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Deroga alle norme  in  materia  di  riconoscimento  delle
qualifiche professionali sanitarie e in materia di  cittadinanza  per
l'assunzione alle dipendenze della pubblica  amministrazione).  -  1.
Fino al 31 dicembre 2021,  in  deroga  agli  articoli  49  e  50  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  e'  consentito  l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di  operatore  socio-sanitario  ai   professionisti   che   intendono
esercitare, in via autonoma o dipendente, nel  territorio  nazionale,
anche presso  strutture  sanitarie  private  o  accreditate,  purche'
impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o  la
professione di operatore socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica
professionale conseguita all'estero regolata da specifiche  direttive
dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di
un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza,  alle
regioni  e  alle  province  autonome,  che   possono   procedere   al
reclutamento  temporaneo  di  tali  professionisti  ai  sensi   degli
articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. 
  2. Per la medesima durata indicata al comma  1,  l'assunzione  alle
dipendenze della pubblica amministrazione  nonche'  presso  strutture
sanitarie  private  autorizzate  o  accreditate,  purche'   impegnate
nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni  sanitarie
e della qualifica di  operatore  socio-sanitario  e'  consentita,  in
deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a tutti i cittadini di Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea,
titolari di  un  permesso  di  soggiorno  che  consenta  di  svolgere
attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge». 
  8-septies. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  4-novies,   secondo   periodo,   le   parole:   "del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" sono sostituite dalle  seguenti:
"del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183"; 
  b) al comma 4-duodecies e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Per gli anni 2020 e 2021, il  credito  d'imposta  di  cui  al  primo
periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi  previste,  anche
nell'ambito  delle  attivita'  istituzionali  esercitate  in   regime
d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro  per
l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021". 
  8-octies. L'efficacia delle misure previste dalle  disposizioni  di
cui al comma 8-septies e' subordinata, ai  sensi  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal  Ministero
della salute. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2,  comma  67-bis
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2010),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302,  Supplemento  ordinario
          n. 243: 
              «Art. 2. Disposizioni diverse 
              1 - 67. (Omissis). 
              67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  da  adottarsi  entro  il  30  novembre  2011,  di
          concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite forme premiali a valere sulle  risorse  ordinarie
          previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale, applicabili  a  decorrere
          dall'anno  2012,  per  le  regioni  che  istituiscano   una
          Centrale regionale per gli acquisti e  l'aggiudicazione  di
          procedure  di  gara  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
          servizi per un volume annuo non  inferiore  ad  un  importo
          determinato con  il  medesimo  decreto  e  per  quelle  che
          introducano  misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
          equilibrio di  bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli
          erogatori pubblici  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
          della remunerazione  a  prestazione.  L'accertamento  delle
          condizioni per  l'accesso  regionale  alle  predette  forme
          premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato  permanente
          per la verifica dell'erogazione dei livelli  essenziali  di
          assistenza e del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti  regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  in  via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2013,  la
          percentuale  indicata  all'articolo  15,  comma   23,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  pari
          allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015,  per
          l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018,  per  l'anno
          2019,  per  l'anno  2020  e  per  l'anno   2021,   in   via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
          percentuale indicata al citato articolo 15, comma  23,  del
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e'  pari
          all'1,75 per cento. 
              68 - 100. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  1,  del
          decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
          in  materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16  ottobre
          2017, n. 242: 
              «Art. 18. Finanziamento di specifici obiettivi connessi
          all'attivita' di ricerca, assistenza  e  cura  relativi  al
          miglioramento dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza 
              1. Al fine di consentire la realizzazione di  specifici
          obiettivi connessi all'attivita' di ricerca,  assistenza  e
          cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei  livelli
          essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo  1,  commi
          34 e 34-bis, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e'
          accantonata per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,  la
          somma di 32,5 milioni di euro,  previa  sottoscrizione,  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,  di
          intesa sul riparto per le disponibilita' finanziarie per il
          Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019,
          2020 e 2021. La somma di cui al periodo precedente e' cosi'
          ripartita: 
                a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche
          private accreditate, riconosciute a  rilievo  nazionale  ed
          internazionale per le  caratteristiche  di  specificita'  e
          innovativita' nell'erogazione  di  prestazioni  pediatriche
          con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di
          tipo allogenico; 
                b) 12,5 milioni di euro in  favore  delle  strutture,
          anche private accreditate, centri di riferimento  nazionale
          per  l'adroterapia,  eroganti  trattamenti  di   specifiche
          neoplasie  maligne   mediante   l'irradiazione   con   ioni
          carbonio; 
                b-bis) 11 milioni di euro in favore delle  strutture,
          anche  private   accreditate,   riconosciute   di   rilievo
          nazionale  per  il  settore  delle  neuroscienze,  eroganti
          programmi  di  alta  specialita'  neuro-riabilitativa,   di
          assistenza  a  elevato  grado  di  personalizzazione  delle
          prestazioni  e  di   attivita'   di   ricerca   scientifica
          traslazionale  per  i  deficit  di  carattere  cognitivo  e
          neurologico. 
              2- - 2-bis (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1-novies,
          del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34: 
              «Art. 38. Debiti enti locali 
              1 - 1-octies (Omissis). 
              1-novies.  All'articolo  18,  comma  1,   alinea,   del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  le
          parole:  "accantonata  per  l'anno  2017   e   2018"   sono
          sostituite dalle seguenti: "accantonata per gli anni  2017,
          2018 e 2019" e le parole: "Servizio sanitario nazionale per
          l'anno 2017  e  per  l'anno  2018"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Servizio sanitario nazionale per gli anni  2017,
          2018 e 2019". Per gli anni 2019,  2020  e  2021,  la  somma
          accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del  citato
          decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente
          comma, e' ripartita per le finalita' indicate alle  lettere
          a) e b) del medesimo articolo  18,  comma  1,  secondo  gli
          importi definiti in sede di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              1-decies. - 2-quinquies (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 aprile 2019, n.  35  (Misure  emergenziali
          per il servizio sanitario della Regione  Calabria  e  altre
          misure  urgenti  in  materia  sanitaria),  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  25  giugno   2019,   n.   60,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2019, n. 101: 
              «Art. 11. Disposizioni in materia  di  personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale 
              1. A decorrere dal 2019,  la  spesa  per  il  personale
          degli enti del Servizio sanitario nazionale delle  regioni,
          nell'ambito del livello del  finanziamento  del  fabbisogno
          sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma
          restando la compatibilita' finanziaria,  sulla  base  degli
          indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al  5  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per  ciascun  anno.  Per  il  medesimo  triennio,
          qualora nella singola Regione emergano oggettivi  ulteriori
          fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
          consentite dal presente articolo,  valutati  congiuntamente
          dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e  dal
          Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
          livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla
          medesima Regione un'ulteriore variazione del  5  per  cento
          dell'incremento  del  Fondo  sanitario  regionale  rispetto
          all'anno   precedente,   fermo   restando    il    rispetto
          dell'equilibrio  economico  e  finanziario   del   Servizio
          sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
          trattamento  accessorio  del  personale,  il  cui   limite,
          definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
          25 maggio 2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in  aumento  o  in
          diminuzione, per garantire l'invarianza  del  valore  medio
          pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
          come base  di  calcolo  il  personale  in  servizio  al  31
          dicembre 2018. Dall'anno 2022,  i  predetti  incrementi  di
          spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia  per
          la determinazione del fabbisogno di  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, in  coerenza  con  quanto
          stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70,  e
          con l'articolo 1, comma 516, lettera  c),  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma  8  e  8,
          comma 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
          Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge  17
          aprile 1956, n.  561  (Ricostituzione  degli  Ordini  delle
          professioni sanitarie e per  la  disciplina  dell'esercizio
          delle  professioni  stesse),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241: 
              «Art. 2. Organi. 
              1 - 7. (Omissis). 
              8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno,  a
          maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il
          vice presidente, il tesoriere e il segretario, che  possono
          essere sfiduciati, anche singolarmente, con la  maggioranza
          dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi  ha  svolto
          tali incarichi puo' essere  rieletto  nella  stessa  carica
          consecutivamente una sola volta.» 
              «Art. 8. Organi delle Federazioni nazionali. 
              1 - 5. (Omissis). 
              6. Ogni Comitato centrale elegge nel  proprio  seno,  a
          maggioranza assoluta degli aventi diritto,  il  presidente,
          il vice presidente,  il  tesoriere  e  il  segretario,  che
          possono essere  sfiduciati,  anche  singolarmente,  con  la
          maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
          Chi ha svolto tali incarichi  puo'  essere  rieletto  nella
          stessa carica consecutivamente una sola volta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 42,  comma  1,  del
          decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26  (Attuazione  della
          direttiva  2010/63/UE  sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61: 
              «Art. 42. Disposizioni transitorie e finali 
              1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  2,
          lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera  d),
          si  applicano  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2022;   la
          disposizione di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  c),
          si applica fino al 31 dicembre 2016. 
              2. - 4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9-duodecies,  comma
          2, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78  (Disposizioni
          urgenti in materia di enti territoriali.  Disposizioni  per
          garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e  di
          controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
          Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
          rifiuti  e  di  emissioni  industriali),  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2015,   n.   125,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2015, n. 140,
          Supplemento ordinario n. 32: 
              «Art.  9-duodecies.  Organizzazione   e   funzionamento
          dell'Agenzia italiana del farmaco 
              1. (Omissis). 
              2.  Nel  quadriennio  2016-2019,  nel  rispetto   della
          programmazione   triennale   del   fabbisogno   e    previo
          espletamento della procedura di cui all'articolo 35,  comma
          4, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni, al fine di favorire una  maggiore
          e  piu'   ampia   valorizzazione   della   professionalita'
          acquisita dal personale con contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48,  comma  7,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          l'Agenzia  puo'  bandire,  in  deroga  alle  procedure   di
          mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  di  ogni   altra   procedura   per
          l'assorbimento   del    personale    in    esubero    dalle
          amministrazioni  pubbliche   e   nel   limite   dei   posti
          disponibili nella  propria  dotazione  organica,  procedure
          concorsuali, per titoli ed esami, per  assunzioni  a  tempo
          indeterminato di personale, con una riserva  di  posti  non
          superiore al 50 per cento per il  personale  non  di  ruolo
          che, alla data di  pubblicazione  del  bando  di  concorso,
          presti servizio, a qualunque titolo e da almeno  sei  mesi,
          presso la stessa Agenzia.  Le  procedure  finalizzate  alle
          assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate  in
          modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018
          e 2019, di non piu'  di  80  unita'  per  ciascun  anno,  e
          comunque nei limiti della  dotazione  organica  di  cui  al
          comma 1. Le assunzioni di cui  al  presente  comma  possono
          essere  effettuate  anche  nell'anno  2020.  Le   procedure
          concorsuali e  le  assunzioni  di  cui  al  presente  comma
          possono essere effettuate anche nell'anno  2021.  L'Agenzia
          puo'  prorogare,  fino  al  completamento  delle  procedure
          concorsuali di cui al presente comma e comunque  non  oltre
          il 31 dicembre 2017,  in  relazione  al  proprio  effettivo
          fabbisogno, nel rispetto dei  vincoli  finanziari  previsti
          dalla normativa vigente, i  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato in essere alla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              3. - 6. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 425, della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1 
              425. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle
          modalita' di reclutamento stabilite  dall'articolo  35  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i  requisiti,  i
          titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di  cui
          al comma 424.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 5-bis  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 7 Gestione delle risorse umane 
              1. - 5. (Omissis). 
              5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche
          di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano
          in  prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,
          continuative  e  le  cui  modalita'  di  esecuzione   siano
          organizzate dal committente anche con riferimento ai  tempi
          e al luogo di  lavoro.  I  contratti  posti  in  essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
              6. - 6-quinquies. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 424, della
          citata legge n. 205 del 2017: 
              «Art. 1. 
              424.  Per  garantire  un'adeguata  flessibilita'  nelle
          attivita'  di  ricerca,  gli  Istituti  assumono,  per   lo
          svolgimento delle predette attivita', entro il  limite  del
          20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere
          dall'anno  2019  delle  complessive   risorse   finanziarie
          disponibili per le  attivita'  di  ricerca,  personale  con
          contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato,  nel
          rispetto del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo
          periodo  e'  incrementato   con   le   risorse   aggiuntive
          trasferite a ciascun Istituto dal Ministero  della  salute,
          pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50
          milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di  euro  per
          l'anno 2020 e a  90  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma  8,  della
          legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo  in  materia
          di   sperimentazione   clinica   di   medicinali    nonche'
          disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie  e
          per la dirigenza sanitaria  del  Ministero  della  salute),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8. Ordinamento delle professioni di chimico e  di
          fisico 
              1. - 7. (Omissis). 
              8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, adotta  gli
          atti funzionali all'esercizio  delle  funzioni  di  cui  ai
          commi precedenti.  Entro  il  termine  di  cui  al  periodo
          precedente il Ministro della  salute  adotta  altresi'  gli
          atti necessari all'articolazione territoriale degli  Ordini
          dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari
          per  l'indizione  delle  elezioni  secondo   le   modalita'
          previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli
          Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore
          della presente legge restano in carica fino alla  fine  del
          proprio mandato con le competenze ad essi attribuite  dalla
          legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene  con  le
          modalita' previste dalla  presente  legge  e  dai  relativi
          provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici
          in essere alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite
          dalla legislazione  vigente,  fino  al  primo  rinnovo  dei
          Consigli direttivi di tutti  gli  Ordini  dei  chimici  nel
          rispetto delle disposizioni  della  presente  legge  e  dei
          relativi provvedimenti attuativi. 
              9. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 607, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  di  stabilita'  2015),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300,  Supplemento  ordinario
          n. 99, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 
              607.   Al   fine   di   agevolare    la    prosecuzione
          dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo  per
          i trapianti e terapie ad alta specializzazione  di  Palermo
          (ISMETT), in considerazione  dell'elevata  specializzazione
          maturata dall'ISMETT nelle attivita' di  trapianto  e  cura
          delle  insufficienze  terminali  di  organi  vitali  e  del
          rilievo assunto in ambito nazionale, cosi'  come  attestato
          dal riconoscimento del carattere  scientifico  dell'ISMETT,
          la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi  di
          prosecuzione del piano di rientro  dal  deficit  sanitario,
          sottoscritto ai sensi dell'articolo  1,  comma  180,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata fino  al  31
          dicembre 2024 ad incrementare la valorizzazione  tariffaria
          dell'attivita' sanitaria del predetto Istituto, in deroga a
          quanto  previsto  dall'articolo  15,  comma   17,   secondo
          periodo,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e la valorizzazione  delle  funzioni  del  medesimo
          ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma
          13, lettera g), del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, per  garantire  il  riconoscimento  della  maggiore
          complessita' gestita dall'ISMETT. La  regione  assicura  il
          conseguimento  degli  obiettivi  finanziari   relativi   al
          settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale
          autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e
          2014.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della  delega
          di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia  di  dirigenza  sanitaria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3  settembre  2016,  n.
          206: 
              «Art. 1  Elenco  nazionale  dei  soggetti  idonei  alla
          nomina  di  direttore  generale  delle  aziende   sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale 
              1. I provvedimenti di  nomina  dei  direttori  generali
          delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
          degli altri enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  sono
          adottati nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. 
              2. E' istituito,  presso  il  Ministero  della  salute,
          l'elenco nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di
          direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del   Servizio
          sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
          restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
          e'  valida  per  quattro  anni,   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e'  alimentato
          con procedure informatizzate  ed  e'  pubblicato  sul  sito
          internet del Ministero della salute. 
              2-bis. Nell'elenco nazionale  di  cui  al  comma  2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'articolo  11,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 
              3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma
          2, con decreto del Ministro della salute e'  nominato  ogni
          due anni, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
          uno designato dal Ministro della  salute  con  funzioni  di
          presidente scelto tra magistrati ordinari,  amministrativi,
          contabili e avvocati dello  Stato,  e  quattro  esperti  di
          comprovata competenza  ed  esperienza,  in  particolare  in
          materia  di  organizzazione   sanitaria   o   di   gestione
          aziendale, di cui uno designato dal Ministro della  salute,
          uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
          regionali, e due designati dalla Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano.  I  componenti  della  commissione
          possono essere nominate una sola volta e restano in  carica
          per il  tempo  necessario  alla  formazione  dell'elenco  e
          all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
          In fase di prima applicazione, la commissione  e'  nominata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              4. La commissione  di  cui  al  comma  3  procede  alla
          formazione dell'elenco nazionale di cui al comma  2,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  insediamento,   previa
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana e sul sito internet del Ministero della salute  di
          un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla  selezione
          sono  ammessi  i  candidati  che   non   abbiano   compiuto
          sessantacinque anni di eta' in possesso di: 
                a)  diploma  di   laurea   di   cui   all'ordinamento
          previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000,  n.  2,
          ovvero laurea specialistica o magistrale; 
                b)   comprovata   esperienza   dirigenziale,   almeno
          quinquennale, nel settore sanitario o settennale  in  altri
          settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
          delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
          settore pubblico o nel settore privato; 
                c)  attestato  rilasciato  all'esito  del  corso   di
          formazione  in   materia   di   sanita'   pubblica   e   di
          organizzazione e gestione sanitaria. 
              I gia' menzionati corsi  sono  organizzati  e  attivati
          dalle regioni, anche in ambito interregionale,  avvalendosi
          anche  dell'Agenzia  nazionale  per  i   servizi   sanitari
          regionali, e in collaborazione con le universita'  o  altri
          soggetti  pubblici   o   privati   accreditati   ai   sensi
          dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  operanti  nel
          campo della formazione manageriale, con periodicita' almeno
          biennale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  con  Accordo  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sono
          definiti  i  contenuti,  la  metodologia  delle   attivita'
          didattiche tali da assicurare un piu' elevato livello della
          formazione,  la  durata  dei  corsi  e   il   termine   per
          l'attivazione  degli  stessi,  nonche'  le   modalita'   di
          conseguimento della certificazione. Sono  fatti  salvi  gli
          attestati di formazione conseguiti alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, ai  sensi  delle  disposizioni
          previgenti e, in particolare dell'articolo 3-bis, comma  4,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, nonche' gli attestati in corso di
          conseguimento ai sensi  di  quanto  previsto  dal  medesimo
          articolo 3-bis,  comma  4,  anche  se  conseguiti  in  data
          posteriore all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          purche' i corsi siano iniziati  in  data  antecedente  alla
          data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma. 
              5. I requisiti  indicati  nel  comma  4  devono  essere
          posseduti alla data di scadenza del termine  stabilito  per
          la presentazione della domanda di ammissione. Alle  domande
          dovranno  essere  allegati  il   curriculum   formativo   e
          professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
          comma 6. La partecipazione alla procedura di  selezione  e'
          subordinata al versamento ad apposito capitolo  di  entrata
          del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro  30,
          non rimborsabile. I relativi introiti sono  riassegnati  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero della salute  per  essere  destinati  alle  spese
          necessarie per  assicurare  il  supporto  allo  svolgimento
          delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco  di
          idonei cui al presente articolo. 
              6. La commissione procede alla valutazione  dei  titoli
          formativi e professionali  e  della  comprovata  esperienza
          dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
          cui ai commi da  7-bis  a  7-sexies,  e  criteri  specifici
          predefiniti  nell'avviso  pubblico  di  cui  al  comma   4,
          considerando: 
                a)   relativamente   alla    comprovata    esperienza
          dirigenziale, la tipologia  e  dimensione  delle  strutture
          nelle quali e' stata maturata, anche in termini di  risorse
          umane e finanziarie gestite, la posizione di  coordinamento
          e responsabilita' di strutture con incarichi di durata  non
          inferiore a un anno,  nonche'  eventuali  provvedimenti  di
          decadenza, o provvedimenti assimilabili; 
                b) relativamente ai titoli formativi e  professionali
          che devono comunque, avere attinenza  con  le  materie  del
          management e  della  direzione  aziendale,  l'attivita'  di
          docenza svolta in corsi  universitari  e  post-universitari
          presso istituzioni  pubbliche  e  private  di  riconosciuta
          rilevanza,   delle   pubblicazioni   e   delle   produzioni
          scientifiche degli  ultimi  cinque  anni,  il  possesso  di
          diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca,  master,
          corsi di  perfezionamento  universitari  di  durata  almeno
          annuale, abilitazioni  professionali,  ulteriori  corsi  di
          formazione di ambito  manageriale  e  organizzativo  svolti
          presso istituzioni  pubbliche  e  private  di  riconosciuta
          rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei
          corsi gia' valutati quali requisito d'accesso. 
              7. Il punteggio massimo  complessivamente  attribuibile
          dalla commissione a ciascun candidato e' di cento  punti  e
          possono essere inseriti nell'elenco nazionale  i  candidati
          che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore  a
          70   punti.   Il   punteggio   e'   assegnato    ai    fini
          dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
          pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati  senza
          l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione. 
              7-bis.  Ai  fini  della   valutazione   dell'esperienza
          dirigenziale maturata nel  settore  sanitario,  pubblico  o
          privato, di cui all'articolo 1, comma  4,  lettera  b),  la
          Commissione fa riferimento all'esperienza  acquisita  nelle
          strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
          del settore farmaceutico e dei dispositivi medici,  nonche'
          negli enti a carattere regolatorio e di ricerca  in  ambito
          sanitario. 
              7-ter.  L'esperienza  dirigenziale   valutabile   dalla
          Commissione,  di  cui  al   comma   6,   lettera   a),   e'
          esclusivamente   l'attivita'   di   direzione    dell'ente,
          dell'azienda, della struttura o  dell'organismo  ovvero  di
          una  delle  sue  articolazioni  comunque   contraddistinte,
          svolta, a seguito di formale conferimento di incarico,  con
          autonomia  organizzativa  e  gestionale,  nonche'   diretta
          responsabilita' di risorse umane, tecniche  o  finanziarie,
          maturata nel settore pubblico e privato. Non  si  considera
          esperienza dirigenziale valutabile ai  sensi  del  presente
          comma l'attivita' svolta a seguito di incarico  comportante
          funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 
              7-quater.  La  Commissione  valuta  esclusivamente   le
          esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
          sette anni, attribuendo un  punteggio  complessivo  massimo
          non  superiore  a  60  punti,  tenendo  conto  per  ciascun
          incarico di quanto previsto dal comma  6,  lettera  a).  In
          particolare: 
                a)    individua    range     predefiniti     relativi
          rispettivamente al numero di  risorse  umane  e  al  valore
          economico delle risorse finanziarie gestite e  per  ciascun
          range attribuisce il relativo punteggio; 
                b)  definisce  il  coefficiente   da   applicare   al
          punteggio base ottenuto dal  candidato  in  relazione  alle
          diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
          dirigenziale e' stata svolta; 
                c)  definisce  il  coefficiente   da   applicare   al
          punteggio base  ottenuto  dal  candidato  per  l'esperienza
          dirigenziale  che  ha  comportato  il  coordinamento  e  la
          responsabilita' di piu' strutture dirigenziali. 
              7-quinquies. Eventuali provvedimenti di  decadenza  del
          candidato, o provvedimenti  assimilabili,  riportati  negli
          ultimi sette anni, sono valutati con una  decurtazione  del
          punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il  punteggio  per
          ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la  frazione
          superiore all'anno, e' attribuito  assegnando  per  ciascun
          giorno  di   durata   un   trecentosessantacinquesimo   del
          punteggio annuale previsto per quella specifica  esperienza
          dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni  temporali  degli
          incarichi ricoperti, e'  valutata  ai  fini  dell'idoneita'
          esclusivamente   una   singola   esperienza   dirigenziale,
          scegliendo quella a cui puo' essere attribuito  il  maggior
          punteggio. 
              7-sexies. La Commissione valuta i  titoli  formativi  e
          professionali  posseduti  dal  candidato   attribuendo   un
          punteggio, complessivo massimo non superiore  a  40  punti,
          ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
          b). 
              8. Non possono essere reinseriti nell'elenco  nazionale
          coloro che siano stati dichiarati decaduti  dal  precedente
          incarico  di  direttore  generale  per   violazione   degli
          obblighi di trasparenza di cui al  decreto  legislativo  14
          marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto  legislativo
          25 maggio 2016, n. 97.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  2,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1,  comma  572,
          della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212: 
              «Art. 16 Misure di agevolazioni  per  gli  investimenti
          privati nelle strutture ospedaliere 
              1. (Omissis). 
              2. Al fine di dare certezza e attuare  gli  impegni  in
          relazione   agli   investimenti    stranieri    concernenti
          l'ospedale e centro  di  ricerca  medica  applicata  "Mater
          Olbia"  di  cui  al  comma  1,  la  regione   Sardegna   e'
          autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021,  a  programmare
          l'acquisto   di   prestazioni   sanitarie    specialistiche
          ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati  in  misura
          non superiore al livello  massimo  stabilito  dall'articolo
          15, comma 14, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, incrementato  del  20  per  cento,  fatti  salvi  i
          benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del
          medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1,  comma  574,
          della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208.   La   predetta
          autorizzazione triennale ha carattere  sperimentale  ed  e'
          finalizzata al conseguimento di  incrementi  dei  tassi  di
          mobilita' sanitaria attiva e alla riduzione  dei  tassi  di
          mobilita' passiva. Il Ministero della salute e  la  regione
          Sardegna assicurano il monitoraggio delle  attivita'  della
          struttura in relazione all'effettiva qualita'  dell'offerta
          clinica, alla piena  integrazione  con  la  rete  sanitaria
          pubblica  e  al  conseguente  effettivo  decremento   della
          mobilita' passiva.  La  copertura  dei  maggiori  oneri  e'
          assicurata annualmente all'interno del bilancio  regionale,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  836,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  5-quater,
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  4  Misure  urgenti  per  l'avvio  di  specifiche
          funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 
              1- 5-ter. (Omissis). 
              5-quater.  Alle  strutture  private   accreditate   che
          abbiano  concorso  a  sostenere   il   Servizio   sanitario
          nazionale convertendo parte delle attivita' per  destinarle
          a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attivita'
          di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto  il  100  per
          cento  del  budget  per  acuti,  considerando  i   ricoveri
          ordinari e i day  hospital,  puo'  essere  riconosciuto  un
          contributo una tantum in proporzione al  costo  complessivo
          sostenuto  nel  2020  per  i  dispositivi   di   protezione
          individuale, a fronte di apposita rendicontazione da  parte
          della struttura interessata,  ferma  restando  la  garanzia
          dell'equilibrio economico del Servizio sanitario  regionale
          e tenendo conto dei dispositivi di  protezione  individuale
          eventualmente gia' forniti alle  medesime  strutture  dalla
          regione o provincia autonoma interessata o dal  Commissario
          straordinario per l'attuazione  e  il  coordinamento  delle
          misure  occorrenti  per   il   contenimento   e   contrasto
          dell'emergenza   epidemiologica   COVID-19.   Il   predetto
          riconoscimento, a  titolo  di  contributo  una  tantum,  e'
          legato all'emergenza in corso ed e' erogato dalle regioni e
          province autonome  nelle  quali  e'  ubicata  la  struttura
          destinataria di budget, che  abbia  sottoscritto  l'accordo
          contrattuale  per  l'anno  2020  ai   sensi   dell'articolo
          8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 338  della
          citata legge n. 205 del 2017: 
              «Art. 1 
              338. Per il triennio 2018-2020 e'  istituito  un  fondo
          per  l'assistenza   dei   bambini   affetti   da   malattia
          oncologica, con una dotazione di un milione di  euro  annui
          per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di  euro
          per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le  associazioni
          che   svolgono   attivita'   di   assistenza   psicologica,
          psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei
          bambini  affetti  da  malattia  oncologica  e  delle   loro
          famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di  cui
          al primo periodo, e' disciplinato con regolamento  adottato
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  4,  comma  2-bis,
          della legge 19 agosto 2016, n. 167 (Disposizioni in materia
          di accertamenti diagnostici neonatali  obbligatori  per  la
          prevenzione  e   la   cura   delle   malattie   metaboliche
          ereditarie), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  agosto
          2016, n. 203: 
              «Art. 4. Protocollo operativo  per  la  gestione  degli
          screening neonatali 
              1 - 2. (Omissis). 
              2-bis. Il Ministero  della  salute,  avvalendosi  della
          collaborazione   dell'Istituto   superiore   di    sanita',
          dell'Age.na.s., delle regioni e delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, sentite le  societa'  scientifiche  di
          settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la
          lista delle patologie da ricercare attraverso lo  screening
          neonatale, in  relazione  all'evoluzione  nel  tempo  delle
          evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico  per
          le  malattie  genetiche  ereditarie.  In  sede   di   prima
          applicazione, la revisione di  cui  al  presente  comma  e'
          completata entro il 30 giugno 2020. 
              3. - (Omissis).». 
              -  Il  decreto   del   vice   Ministro   della   Salute
          (Istituzione del Gruppo di lavoro screening neonatale)  del
          17 settembre 2020  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
          Ministero  della  Salute.   Il   link   e'   il   seguente:
          http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1920_0_file.p
          df 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13,  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 Deroga alle norme in materia di riconoscimento
          delle qualifiche professionali sanitarie e  in  materia  di
          cittadinanza  per  l'assunzione   alle   dipendenze   della
          pubblica amministrazione 
              1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49
          e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle  disposizioni  di
          cui al decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  e'
          consentito   l'esercizio   temporaneo   delle    qualifiche
          professionali sanitarie  e  della  qualifica  di  operatore
          socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare,
          in via autonoma o  dipendente,  nel  territorio  nazionale,
          anche presso strutture  sanitarie  private  o  accreditate,
          purche'   impegnate   nell'emergenza   da   COVID-19,   una
          professione  sanitaria  o  la  professione   di   operatore
          socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica  professionale
          conseguita  all'estero  regolata  da  specifiche  direttive
          dell'Unione europea. Gli  interessati  presentano  istanza,
          corredata di un  certificato  di  iscrizione  all'albo  del
          Paese  di  provenienza,  alle  regioni  e   alle   province
          autonome, che possono procedere al reclutamento  temporaneo
          di tali professionisti ai  sensi  degli  articoli  2-bis  e
          2-ter del presente decreto. 
              2.  Per  la  medesima  durata  indicata  al  comma   1,
          l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
          nonche' presso strutture sanitarie  private  autorizzate  o
          accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da  COVID-19,
          per l'esercizio di professioni sanitarie e della  qualifica
          di  operatore  socio-sanitario  e'  consentita,  in  deroga
          all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165,  a  tutti  i  cittadini  di  Paesi  non   appartenenti
          all'Unione europea, titolari di un  permesso  di  soggiorno
          che  consenta  di  svolgere  attivita'  lavorativa,   fermo
          restando ogni altro limite di legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25, commi  4-novies
          e 4-duodecies del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n. 8, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 25.  Disposizioni  di  competenza  del  Ministero
          della salute 
              1- 4-octies. (Omissis). 
              4-novies. In relazione ai rapporti tra  le  universita'
          statali  e  il  Servizio  sanitario  nazionale,  instaurati
          attraverso      la      costituzione       di       aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,  per  ciascuno  degli
          anni dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di  8
          milioni di euro annui in favore delle universita'  statali,
          a titolo di concorso alla copertura  degli  oneri  connessi
          all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali  di
          cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo
          n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto  finanziamento
          e'    condizionata    alla    costituzione     dell'azienda
          ospedaliero-universitaria con legge regionale nonche'  alla
          sottoscrizione,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
          decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183,  del  relativo
          protocollo d'intesa di  cui  all'articolo  1  del  medesimo
          decreto legislativo n.  517  del  1999,  comprensivo  della
          regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi. 
              4-decies - 4-undecies. (Omissis). 
              4-duodecies. Al fine  di  promuovere  le  attivita'  di
          ricerca scientifica e di  favorire  la  stabilizzazione  di
          figure professionali nell'ambito clinico  e  della  ricerca
          attraverso l'instaurazione di rapporti di  lavoro  a  tempo
          indeterminato presso le strutture  sanitarie  che  svolgono
          attivita'  di   ricerca   e   didattica,   ai   policlinici
          universitari  non  costituiti  in  azienda  e'  attribuito,
          nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate non in
          regime d'impresa, un contributo,  nella  forma  di  credito
          d'imposta, per gli  anni  dal  2020  al  2023,  nel  limite
          massimo di 5 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a
          condizione che i predetti enti si  avvalgano  di  personale
          assunto a  tempo  indeterminato  in  misura  non  inferiore
          all'85 per cento  del  personale  in  servizio  in  ciascun
          periodo  d'imposta  nel  quale  e'  utilizzato  il  credito
          d'imposta. Per gli anni 2020 e 2021, il  credito  d'imposta
          di cui  al  primo  periodo  e'  attribuito,  alle  medesime
          condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle  attivita'
          istituzionali  esercitate  in   regime   d'impresa,   fermo
          restando il limite massimo di 5 milioni di euro per  l'anno
          2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
              4-terdecies.- 4-sexiesdecies (Omissis).». 
              -  L'articolo  108,   parte   terza,   della   versione
          consolidata del Trattato sull'Unione europea e del trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 ottobre  2012,  C
          326/01.