IL VICEMINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994,  n.
542, recante «Regolamento recante norme per  la  semplificazione  del
procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature
a risonanza  magnetica  nucleare  sul  territorio  nazionale»  e,  in
particolare: 
    l'art. 2, comma 1, che prevede che gli «standards»  di  sicurezza
ed impiego per le apparecchiature R.M. sono fissati con  decreto  del
Ministro della sanita', sentito il parere del Consiglio superiore  di
sanita', l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto  superiore  per
la prevenzione e  la  sicurezza  del  lavoro  e  aggiornati,  con  la
medesima procedura, in relazione all'evoluzione tecnologica, anche su
domanda delle imprese produttrici; 
    l'art. 3, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro della
sanita',  sentiti  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione  e  la
sicurezza nel lavoro, sono individuate le  apparecchiature  R.M.  non
soggette ad autorizzazione e ne sono stabiliti i relativi «standards»
di sicurezza ed impiego; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e  successive
modificazioni e integrazioni,  recante  «Attuazione  della  direttiva
93/42/CEE, concernente i dispositivi medici»; 
  Visto il regolamento UE  2017/745  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento CE n. 178/2002 e  il
regolamento CE n. 1223/2009 e che abroga le  direttive  90/385/CEE  e
93/42/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018,  recante
«Determinazione  degli  standard  di  sicurezza  e  impiego  per   le
apparecchiature a  risonanza  magnetica»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 10 ottobre 2018, n. 236; 
  Acquisiti i pareri dell'Istituto superiore  di  sanita',  formulati
con note del  5  marzo  2018  e  del  20  marzo  2019;  dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
formulati con note del 9 marzo 2018 e 28 marzo 2019 e  del  Consiglio
superiore di sanita' resi nelle sedute del 27 marzo 2018,  16  aprile
2019 e del 9 giugno 2020; 
  Visto il parere  tecnico  della  Societa'  italiana  di  radiologia
medica e interventistica del 21 gennaio 2019 e tutta  la  letteratura
scientifica di settore; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 17 dicembre 2020 (Rep. atti n. 217/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli standard di sicurezza e di impiego per le apparecchiature di
risonanza magnetica sono stabiliti nel documento allegato al presente
decreto che ne costituisce parte integrante. 
  2. Il legale rappresentante della struttura sanitaria,  in  cui  e'
installata  l'apparecchiatura,  avvalendosi  dei  soggetti   preposti
specificati  nel  documento  allegato,  assicura  il  rispetto  degli
standard tecnici nonche'  la  protezione  fisica  e  la  sorveglianza
medica  degli   operatori,   dei   pazienti   e   della   popolazione
occasionalmente esposta.