Art. 3 
 
  1.    Entro    sessanta    giorni    dall'avvenuta    installazione
dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, il legale rappresentante
della struttura sanitaria comunica alla regione o provincia  autonoma
di appartenenza e agli organi di vigilanza  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  1994,  n.  542,  il
completo  soddisfacimento  degli  obblighi  previsti  dal   documento
allegato al presente decreto, trasmettendo la relativa documentazione
tecnica.