Art. 4 
 
  1. Il decreto 10 agosto 2018 citato in premessa e' abrogato. 
  2. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  4. Fatti salvi eventuali obblighi previsti da altre  normative,  le
strutture sanitarie presso cui sono state installate e sono  operanti
apparecchiature  R.M.  si  adeguano  alle  disposizioni  tecniche   e
organizzative previste  nell'allegato  tecnico  al  presente  decreto
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 gennaio 2021 
 
                                             Il vice Ministro: Sileri 

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 303