IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                 con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                 con 
 
                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
                            E LA FAMIGLIA 
 
                                e con 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160,  recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 59, della  citata  legge  27
dicembre 2019, n. 160, il quale  dispone  che  per  il  finanziamento
degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa  in  sicurezza,
ristrutturazione,  riqualificazione  o  costruzione  di  edifici   di
proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno  il
fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione  pari  a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a  200
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; 
  Visto il successivo comma 60 della citata legge n. 160 del 2019, il
quale dispone  che  il  fondo  di  cui  al  richiamato  comma  59  e'
finalizzato ai seguenti interventi: 
    a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in  sicurezza
e riqualificazione di  asili  nido,  scuole  dell'infanzia  e  centri
polifunzionali per i servizi alla  famiglia,  con  priorita'  per  le
strutture localizzate nelle  aree  svantaggiate  del  Paese  e  nelle
periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e
sociali ivi esistenti; 
    b) progetti  volti  alla  riconversione  di  spazi  delle  scuole
dell'infanzia  attualmente  inutilizzati,  con   la   finalita'   del
riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti  innovativi
finalizzati all'attivazione di  servizi  integrativi  che  concorrano
all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle  famiglie  in
modo flessibile e  diversificato  sotto  il  profilo  strutturale  ed
organizzativo; 
  Visto altresi', il comma 61 della medesima legge n. 160  del  2019,
il quale prevede che per la realizzazione degli interventi di cui  ai
commi  59  e  60,  i  comuni  elaborano  progetti   di   costruzione,
ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  Ministro  per  le
pari opportunita' e la famiglia e con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della citata legge n. 160 del 2019, sono individuate le  modalita'  e
le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo  da
parte dei comuni e sono  disciplinati  i  criteri  di  riparto  e  le
modalita' di utilizzo delle risorse,  ivi  incluse  le  modalita'  di
utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,  anche  in  termini  di
effettivo utilizzo delle risorse  assegnate  e  comunque  tramite  il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  di
rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita'  di  recupero  ed
eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia
e con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto  di  cui  al  secondo  periodo,  sono  individuati  gli  enti
beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento  e  il  relativo
importo. Entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
richiamata legge n. 160 del 2019, e' istituita presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri una Cabina di regia  per  il  monitoraggio
dello stato di realizzazione  dei  singoli  progetti.  La  Cabina  di
regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per  le  politiche  della
famiglia, e' composta  da  un  rappresentante,  rispettivamente,  del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,  del  Ministero
dell'interno,  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  da  un
componente designato dalla Conferenza unificata con le  modalita'  di
cui all'art. 9, comma 2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi  spese,
gettoni di presenza e  indennita'  comunque  denominate,  prevedendo,
altresi', che al funzionamento della Cabina di regia si provvede  con
le risorse umane, strumentali  e  finanziarie  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente; 
  Ritenuto di dover dare attuazione ai richiamati commi da  59  a  61
dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019; 
  Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18, come sostituito dall'art. 1, comma 310, della  citata  legge  160
del  2019,  il  quale  prevede  che  al  fine  di  ridurre  i  divari
territoriali, il riparto delle risorse  dei  programmi  di  spesa  in
conto  capitale  finalizzati  alla  crescita  o  al  sostegno   degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale,  che  non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  deve  essere
disposto  anche  in  conformita'  all'obiettivo  di  destinare   agli
interventi nel territorio delle Regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,
Basilicata,  Calabria,  Puglia,  Sicilia   e   Sardegna   un   volume
complessivo  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale   almeno
proporzionale alla popolazione residente; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Considerata la necessita'  di  prevedere  criteri  di  assegnazione
differenziati per i progetti di costruzione, ristrutturazione,  messa
in sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia,
rispetto ai  progetti  di  costruzione,  ristrutturazione,  messa  in
sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per  i  servizi
alle famiglie; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, ripartire le risorse  disponibili  di
cui al richiamato art. 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019,  tra
le suddette due finalita'; 
  Valutata  l'opportunita',  al  fine  di  assicurare  la   priorita'
dell'assegnazione dei finanziamenti alle strutture localizzate  nelle
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di
rimuovere  gli  squilibri  economici   e   sociali   ivi   esistenti,
identificare   i   comuni   interessati   attraverso   l'indice    di
vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), calcolato  dei  dati  resi
disponibili                                                dall'ISTAT
(https://www.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori) ed, in particolare,
i comuni  che  presentano  un  indice  di  vulnerabilita'  sociale  e
materiale (IVSM) superiore o uguale a 100,0 - di cui  all'Allegato  1
che  costituisce  parte  integrante  del  presente   decreto   -   in
considerazione  della  numerosita'   degli   enti   ricadenti   nella
richiamata soglia; 
  Valutata,  altresi',  l'opportunita'  di  estendere  la  richiamata
priorita'  di  assegnazione  ai  comuni   capoluogo   di   provincia,
integrando il predetto Allegato 1; 
  Ritenuto necessario, al fine di assicurare ai comuni  una  corretta
programmazione delle risorse, prevedere l'assegnazione dei contributi
su base pluriennale; 
  Considerata l'esigenza di chiarire  che  in  caso  di  risorse  non
assegnate, non utilizzate o  revocate  si  procede  allo  scorrimento
delle  graduatorie  valide  pro  tempore  e  che  tale  principio  e'
applicabile a tutte le procedure previste per le varie annualita' dal
comma 59 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  Codice
dei contratti pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 recante «Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo
29 dicembre  2011,  n.  229,  concernente  la  definizione  dei  dati
riguardanti le opere pubbliche,  oggetto  del  contenuto  informativo
minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e
i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a  comunicare  alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196» con  cui  e'  stato  disciplinato  il
dettaglio dei dati  necessari  per  l'alimentazione  del  sistema  di
«Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della  «Banca  dati
delle amministrazioni pubbliche - BDAP»; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del  2
agosto 2013 con il quale concordano sulla necessita' di instaurare un
rapporto di collaborazione finalizzato  «(...)  al  collegamento  dei
propri  sistemi  informativi  per  lo  scambio  automatizzato   delle
informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti  il  ciclo
di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP  che  del  CIG»,
nonche' il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Considerato che, ai sensi del comma 61  dell'art.  1  della  citata
legge n. 160 del 2019, il monitoraggio  delle  opere  pubbliche,  ivi
inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori,  e'  effettuato  dai
comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal citato  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la
voce «Asili nido - LB 2020 - comma 61»; 
  Attese le esigenze di semplificazione  procedimentale  realizzabili
mediante la  concentrazione  degli  adempimenti  in  capo  ai  comuni
assegnatari del contributo di cui al presente decreto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  16
ottobre  2020  sul  presupposto  che  l'attribuzione  delle   risorse
rispetti  il  60%  a  favore  dei  progetti  destinati  a   strutture
localizzate nelle aree  svantaggiate  del  Paese  e  nelle  periferie
urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia ed il  40%  agli
altri comuni non ricompresi nella predetta categoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione  e  in  via
sperimentale  per  il  quinquennio  2021-2025,  le  modalita'  e   le
procedure di presentazione delle richieste di contributo per progetti
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,  ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di  proprieta'  dei  comuni
destinati  ad  asili  nido  e  scuole  dell'infanzia   e   a   centri
polifunzionali per i servizi alla famiglia, i criteri di riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse,  ivi  incluse  le  modalita'  di
utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,  anche  in  termini  di
effettivo utilizzo delle risorse  assegnate  e  comunque  tramite  il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  di
rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita'  di  recupero  ed
eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. 
  2. Per il quinquennio 2026-2030 e per il quadriennio 2031-2034,  in
assenza di emanazione di un successivo decreto entro e non oltre  sei
mesi  precedenti  il  periodo  di  riferimento,  sono  applicate   le
disposizioni del presente decreto.