Art. 5 
 
                Criteri di valutazione per il riparto 
 
  1. I comuni beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento  ed
il relativo importo sono individuati entro novanta giorni dalla  data
di pubblicazione del presente  decreto,  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministero per le pari opportunita' e  la  famiglia  e
con il Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri  di  cui  ai
commi da 2 a 6. 
  2. Per gli interventi di costruzione,  ristrutturazione,  messa  in
sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia  ad
esclusivo uso scolastico e centri polifunzionali per i  servizi  alla
famiglia, di cui al comma 2 dell'art. 2, la valutazione dei  progetti
avviene sulla base dei seguenti criteri: 
    a) Asili nido: 
      1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente  di
riferimento (max 15 punti): 
        progetto esecutivo: 15 punti; 
        progetto definitivo: 8 punti; 
        studio di fattibilita': 4 punti; 
        nessun livello: 0 punti. 
      2)    tipologia    di    intervento     (nuova     costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti: 
        realizzazione di un polo di infanzia (ai  sensi  dell'art.  3
del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti; 
        demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996):  30
punti; 
        nuova costruzione/ampliamento (solo per  comprovate  esigenze
didattiche): 25 punti; 
        adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti; 
        miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018):15 punti; 
        efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato  Ir
ante >= 0,6): 12 punti; 
        adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti; 
        interventi  di  messa  in   sicurezza   diversi   da   quelli
precedenti: 8 punti. 
      3) popolazione fascia 0-3  interessata  dall'intervento,  cioe'
residente  nell'area  che  rappresenta  il  bacino   d'utenza   della
struttura (max 20 punti): 
        oltre 200: 20 punti; 
        da 101 a 199: 15 punti; 
        da 51 a 100: 10 punti; 
        da 21 a 50: 5 punti; 
        inferiore a 20: 0 punti. 
      4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale  cioe'
residente  nell'area  che  rappresenta  il  bacino   d'utenza   della
struttura: 3 punti; 
      5) eventuale quota cofinanziamento a carico  dell'ente  locale:
10 punti; 
        da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti; 
        dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti; 
        dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti; 
        dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti; 
        dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti; 
        oltre 51%: 10 punti. 
      6) appartenenza alla zona sismica 1 e 2: 7 punti; 
      7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti; 
      8) dismissione fitto passivo: 3 punti. 
    b) Scuole dell'infanzia: 
      1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente  di
riferimento (max 15 punti): 
        progetto esecutivo: 15 punti; 
        progetto definitivo: 8 punti; 
        studio di fattibilita': 4 punti; 
        nessun livello: 0 punti. 
      2)    tipologia    di    intervento     (nuova     costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti: 
        realizzazione di un polo di infanzia (ai  sensi  dell'art.  3
del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti; 
        demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996):  30
punti; 
        nuova costruzione/ampliamento (solo per  comprovate  esigenze
didattiche): 25 punti; 
        adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti; 
        miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018):15 punti; 
        efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato  Ir
ante >= 0,6): 12 punti; 
        adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti; 
        interventi  di  messa  in   sicurezza   diversi   da   quelli
precedenti: 8 punti. 
      3)  popolazione  fascia  3-6   interessata,   cioe'   residente
nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max  20
punti): 
        oltre 400: 20 punti; 
        da 201 a 399: 15 punti; 
        da 101 a 200: 10 punti; 
        da 51 a 100: 5 punti; 
        inferiore a 50: 0 punti. 
      4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale, cioe'
residente  nell'area  che  rappresenta  il  bacino   d'utenza   della
struttura: 3 punti; 
      5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale 10
punti; 
        da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti; 
        dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti; 
        dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti; 
        dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti; 
        dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti; 
        oltre 51%: 10 punti. 
      6) appartenenza alle zone sismiche 1 e 2: 7 punti; 
      7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti; 
      8) dismissione fitto passivo: 3 punti. 
    c) Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia: 
      1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente  di
riferimento max 10 punti: 
        progetto esecutivo: 10 punti; 
        progetto definitivo: 5 punti; 
        studio di fattibilita': 2 punti; 
        nessun livello: 0 punti. 
      2)    tipologia    di    intervento     (nuova     costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza) max 20 punti: 
        demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996):  20
punti; 
        nuova costruzione/ampliamento (solo per  comprovate  esigenze
didattiche): 15 punti; 
        adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 10 punti; 
        miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 8 punti; 
        efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato  Ir
ante >= 0,6): 7 punti; 
        adeguamento antincendio 6 punti; 
        interventi  di  messa  in   sicurezza   diversi   da   quelli
precedenti: 3 punti. 
      3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto  dall'art.  3
per i centri polifunzionali per la famiglia (max 10 punti): 
        realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3: 10 punti; 
        almeno 4 spazi: 8 punti; 
        almeno 3 spazi: 5 punti. 
      4) presenza o assenza  di  strutture  analoghe  nel  territorio
comunale cioe' residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza
della struttura (max 15 punti): 
        assenza 15 punti; 
        presenza 0 punti. 
      5)  numero  potenziale  utenti  fruitori  del  servizio,  cioe'
residente  nell'area  che  rappresenta  il  bacino   d'utenza   della
struttura (max 20 punti): 
        oltre 1.000 utenti: 20 punti; 
        da 600 a 999 utenti: 15 punti; 
        da 400 a 599 utenti: 10 punti; 
        da 150 a 399 utenti: 5 punti 
        inferiore ai 150 utenti: 3 punti. 
      6) presenza di un piano di gestione del centro (20 punti): 
        di durata decennale: 20 punti; 
        di durata quinquennale: 10 punti; 
        di durata triennale: 5 punti. 
      7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale  (max  5
punti): 
        da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti; 
        dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punto; 
        dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti; 
        dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti; 
        dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti; 
        oltre 50%: 5 punti. 
  3. Per gli interventi  volti  alla  riconversione  di  spazi  delle
scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati,  di  cui  al  comma  3
dell'art. 2, la valutazione  dei  progetti  avviene  sulla  base  dei
seguenti criteri sia per i centri polifunzionali che  per  i  servizi
integrativi per l'infanzia: 
    1) livello di progettazione posseduto e  approvato  dall'ente  di
riferimento (max 10 punti): 
      progetto esecutivo: 10 punti; 
      progetto definitivo: 5 punti; 
      studio di fattibilita': 2 punti; 
      nessun livello: 0 punti. 
    2) tipologia di intervento (max 20 punti): 
      adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti; 
      miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 15 punti; 
      efficientamento energetico (su edificio  almeno  migliorato  Ir
ante >= 0,6): 10 punti; 
      adeguamento antincendio: 10 punti; 
      interventi di messa in sicurezza diversi da quelli  precedenti:
5 punti. 
    3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3 per
i centri polifunzionali per la famiglia e per i  centri  destinati  a
servizi integrativi per l'infanzia (max 10 punti): 
      realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3): 10 punti; 
      almeno 3 spazi: 5 punti. 
    4) presenza  o  assenza  di  strutture  analoghe  nel  territorio
comunale (max 15 punti): 
      assenza: 15 punti; 
      presenza: 0 punti. 
    5) numero potenziale utenti fruitori del servizio (max 20 punti): 
      da 1.000 e oltre utenti: 20 punti; 
      da 700 a 999 utenti: 15 punti; 
      da 400 a 699 utenti: 10 punti; 
      da 150 a 399 utenti: 5 punti; 
      inferiore ai 150 utenti: 3 punti. 
    6) presenza di un piano di  gestione  del  servizio  legato  alla
riconversione degli spazi (max 20 punti): 
      di durata decennale: 20 punti; 
      di durata quinquennale: 10 punti; 
      di durata triennale: 5 punti. 
    7) eventuale cofinanziamento a carico  dell'ente  locale  (max  5
punti): 
      da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti; 
      dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punti; 
      dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti; 
      dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti; 
      dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti; 
      oltre 50%: 5 punti. 
  4. Il contributo massimo erogabile a ciascun  intervento  non  puo'
superare 3.000.000 euro. 
  5. Le graduatorie, distinte per gli interventi e per  i  gruppi  di
enti di cui all'art. 2, commi 2 e 3,  sono  redatte  sulla  base  dei
punteggi indicati e assegnati a ciascun progetto oggetto  di  domanda
di contributo e indicano altresi' l'importo assegnato  ed  il  comune
beneficiario. A parita' di  punteggio  precede  il  progetto  la  cui
candidatura sia pervenuta per prima temporalmente. 
  6. Nel caso in cui le risorse assegnate ad uno degli interventi  di
cui  all'art.  2,  commi  2  e  3,  siano  superiori  alle  richieste
pervenute, si procede con lo scorrimento delle graduatorie ripartendo
in eguale misura le risorse non assegnate tra le graduatorie  redatte
e  che  presentano  progetti  non  finanziati,  con  precedenza  alle
graduatorie dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree
svantaggiate  del  Paese  e  di  progetti   destinati   a   strutture
localizzate nelle periferie urbane presentati dai  comuni  capoluoghi
di provincia. 
  7. Nel caso in cui le graduatorie relative ai progetti destinati  a
strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e ai progetti
destinati a strutture localizzate nelle periferie  urbane  presentati
dai comuni capoluoghi di provincia  risultino  esaurite,  le  risorse
vengono ripartite in eguale percentuale in favore  delle  graduatorie
attive. 
  8.  L'attribuzione  del  contributo  sulla  base   delle   predette
graduatorie e' fatta assicurando,  nel  periodo  di  riferimento  del
decreto, il rispetto dell'art. 7-bis, comma 2, del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, in materia di  assegnazione  differenziale  di
risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.