Art. 6 
 
                  Termini di affidamento dei lavori 
 
  1. L'ente beneficiario del contributo e' tenuto ad affidare entro i
termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione  del
decreto di cui all'art. 5, comma 1: 
    a) per le opere con costo fino a  200.000  euro  la  proposta  di
aggiudicazione deve avvenire entro dodici mesi; 
    b) per le opere il cui costo  e'  compreso  tra  200.001  euro  e
1.000.000 euro la proposta  di  aggiudicazione  deve  avvenire  entro
diciotto mesi; 
    c) per le nuove costruzioni e  per  le  opere  il  cui  costo  e'
superiore  a  1.000.000  euro  la  proposta  di  aggiudicazione  deve
avvenire entro ventuno mesi. 
  Ai fini del  presente  comma,  per  costo  dell'opera  pubblica  si
intende  l'importo  complessivo  del  quadro   economico   dell'opera
medesima, cosi' come risultante dal sistema di cui all'art. 7,  comma
2. 
  2. Qualora l'ente beneficiario del contributo  abbia  richiesto  il
contributo anche per le spese di progettazione, nel caso  in  cui  le
stesse siano comprese nel quadro economico dell'opera che si  intende
realizzare, come specificato all'art. 3, comma 4, i termini di cui al
comma 1 sono aumentati di sei mesi.