Art. 6 Termini di affidamento dei lavori 1. L'ente beneficiario del contributo e' tenuto ad affidare entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1: a) per le opere con costo fino a 200.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo e' compreso tra 200.001 euro e 1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le nuove costruzioni e per le opere il cui costo e' superiore a 1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro ventuno mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima, cosi' come risultante dal sistema di cui all'art. 7, comma 2. 2. Qualora l'ente beneficiario del contributo abbia richiesto il contributo anche per le spese di progettazione, nel caso in cui le stesse siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare, come specificato all'art. 3, comma 4, i termini di cui al comma 1 sono aumentati di sei mesi.