Art. 7 
 
             Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  erogazioni  sono  disposte   direttamente   dal   Ministero
dell'interno - Direzione centrale della finanza locale in favore  dei
comuni beneficiari nel seguente modo: 
    a)  fino  al  20%  del  finanziamento,  quale  anticipazione,   a
richiesta del comune beneficiario; 
    b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati  dal
Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento  del  90%
della spesa complessiva al netto del ribasso di gara; 
    c) il residuo 10% e' liquidato a seguito  dell'avvenuto  collaudo
e/o del certificato di regolare esecuzione  e  della  verifica  della
coerenza delle informazioni nelle banche dati di cui ai commi 2 e 5. 
  2. Per le erogazioni di cui al comma 1, lettere a) e b),  i  comuni
beneficiari  trasmettono  la  relativa  documentazione  al  Ministero
dell'istruzione utilizzando il sistema di rendicontazione predisposto
e  disponibile  sul  sito  di  edilizia  scolastica   del   Ministero
dell'istruzione, le cui credenziali di accesso sono  comunicate  agli
enti locali beneficiari dal medesimo Ministero dell'istruzione. 
  3. Il Ministero dell'istruzione verifica la documentazione  di  cui
al comma 2 e comunica al Ministero dell'interno, nei quindici  giorni
successivi l'esito positivo; il Ministero dell'interno eroga le somme
nei quindici giorni successivi. 
  4. Le economie di gara  non  sono  nella  disponibilita'  dell'ente
locale e  sono  destinate  allo  scorrimento  delle  graduatorie  che
avviene con apposito decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
con il Ministero dell'istruzione. 
  5. Il monitoraggio degli interventi  avviene  anche  ai  sensi  del
decreto  legislativo   29   dicembre   2011,   n.   229,   attraverso
l'implementazione della Banca dati delle  Amministrazioni  pubbliche,
istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
classificando le opere sotto la voce «Asili nido - LB  2020  -  comma
61». A tal fine comuni beneficiari  in  sede  di  richiesta  dei  CIG
all'ANAC assicurano la corretta  associazione  al  CUP  e  provvedono
sistematicamente alla corretta indicazione dei codici  nelle  fatture
elettroniche e nelle proprie operazioni di  pagamento  attraverso  il
sistema SIOPE+. 
  6. Le informazioni di natura documentale o  comunque  non  rilevate
dalla Banca dati di cui al  comma  5,  sono  raccolte  attraverso  il
sistema del Ministero  dell'Istruzione  per  le  specifiche  esigenze
informative di rendicontazione (ad esempio  documenti  relativi  alle
varie fasi del progetto e indicatori ante e post operam per tipologia
di intervento).