Art. 8 Revoche e controlli 1. Le risorse assegnate sono revocate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nel caso di mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 6 e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertati a seguito di attivita' istruttoria del Ministero dell'istruzione. 2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per le stesse finalita' o nel caso in cui l'intervento risulti gia' avviato prima dell'adozione del relativo decreto di finanziamento. 3. E' disposta, altresi', la revoca nel caso in cui sia realizzato un intervento diverso da quello autorizzato o nell'ipotesi in cui l'edificio oggetto di intervento non consegua l'agibilita'. 4. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1, 2 e 3, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 7, comma 1, sono versate da parte dei comuni ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 5. Le risorse revocate, ivi incluse le risorse riassegnate ai sensi del comma 4, sono destinate allo scorrimento delle graduatorie che avviene con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione.