Art. 8 
 
                         Revoche e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate,  con  apposito  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
nel caso di mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di
cui all'art. 6 e nel caso di violazione delle disposizioni di cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  accertati  a  seguito  di
attivita' istruttoria del Ministero dell'istruzione. 
  2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
risulti assegnatario di altro finanziamento  nazionale,  regionale  o
comunitario per le stesse finalita' o nel caso  in  cui  l'intervento
risulti gia' avviato prima  dell'adozione  del  relativo  decreto  di
finanziamento. 
  3. E' disposta, altresi', la revoca nel caso in cui sia  realizzato
un intervento diverso da quello autorizzato  o  nell'ipotesi  in  cui
l'edificio oggetto di intervento non consegua l'agibilita'. 
  4. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1, 2  e  3,  le  risorse
ricevute ai sensi dell'art. 7, comma 1, sono  versate  da  parte  dei
comuni ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo  «Asili  nido  e  scuole  dell'infanzia»,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  5. Le risorse revocate, ivi incluse le risorse riassegnate ai sensi
del comma 4, sono destinate allo scorrimento  delle  graduatorie  che
avviene con apposito decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
con il Ministero dell'istruzione.