IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224  del
24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  28
novembre 2019, che adotta il tredicesimo elenco aggiornato  dei  siti
di importanza comunitaria per la regione  biogeografica  mediterranea
(UE) 2020/96; 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per  il  patrimonio  naturalistico,  con
lettera prot.  105368  del  15  dicembre  2020,  alla  Rappresentanza
permanente  d'Italia  presso  l'Unione  europea,  per  il  successivo
inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
denominata «La nostra assicurazione sulla vita,  il  nostro  capitale
naturale: una strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  22
gennaio 2014, di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Considerato che il SIC IT6000001 Fondali  tra  le  foci  del  fiume
Chiarone e fiume Fiora ricade nelle acque antistanti la Regione Lazio
e la Regione Toscana; 
  Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  del  Lazio  del  6
agosto 2019, n. 601, con la quale sono stati adottati gli obiettivi e
le misure di conservazione del SIC IT6000001 Fondali tra le foci  del
fiume Chiarone e Fiume Fiora; 
  Vista la legge della Regione Toscana  n.  30  del  19  marzo  2015,
recante  «Norme  per  la  conservazione  e  la   valorizzazione   del
patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla legge
regionale n. 24/1994, alla legge regionale  n.  65/1997,  alla  legge
regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010»  cosi'  come
modificata dalla legge della Regione Toscana  n.  48  del  1°  agosto
2016,  recante  «Disposizioni   in   materia   di   conservazione   e
valorizzazione  del  patrimonio  naturalistico-ambientale  regionale.
Modifiche alla legge regionale n. 22/2015 e alla legge  regionale  n.
30/2015»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n.  644
del 5 luglio 2004 e successive modifiche, recante «Approvazione norme
tecniche  relative  alle  forme  e  alle  modalita'   di   tutela   e
conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale della Toscana del  16
settembre 2019, n. 1151,  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli
obiettivi e le misure di conservazione del SIC IT6000001 Fondali  tra
le foci del fiume Chiarone e fiume Fiora; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si  applicano  a  tutte  le
Zone speciali di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  i  sopra  citati  atti,   dette   misure   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Lazio e la Regione  Toscana,  entro  sei
mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicheranno al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
ognuna  per  il  proprio  territorio  di  competenza,   il   soggetto
affidatario della gestione della ZSC designata; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quale «Zona speciale di conservazione» del SIC IT6000001 Fondali  tra
le foci del fiume Chiarone e fiume Fiora della regione  biogeografica
mediterranea insistente nei territori della  Regione  Lazio  e  della
Regione Toscana; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa  dalla  Regione  Lazio
con nota dell'11 agosto 2020, prot. n. 0063389; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione  Toscana
con deliberazione della Giunta regionale  n.  1680  del  29  dicembre
2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Designazione della Zona speciale di conservazione 
 
  1. E' designata quale Zona speciale di  conservazione  (ZSC)  della
regione biogeografica  mediterranea  il  sito  di  tipo  B  IT6000001
Fondali tra le foci del Torrente fiume Chiarone e del fiume Fiora con
estensione pari a  2.821  ettari,  insistente  nel  territorio  della
Regione Lazio e della Regione Toscana, gia' proposto alla Commissione
europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1, della direttiva n. 92/43/CEE. 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali la ZSC  di  cui  al  comma  1  e'
designata, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli
omonimi SIC con lettera prot.  105368  del  15  dicembre  2020.  Tale
documentazione  e'  pubblicata,  a  seguito   dell'approvazione   del
presente decreto, nel sito internet  del  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del   territorio   e   del   mare   www.minambiente.it
nell'apposita sezione  relativa  alle  ZSC  designate.  Le  eventuali
modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure  comunitarie  e
sono riportate in detta sezione.