Art. 2 1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorita' di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio e' destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi. 2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato comunicato all'Autorita' di vigilanza, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuita' all'attivita' istituzionale. 3. Non e' consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2021 Il direttore generale del Tesoro: Rivera