IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                             su proposta 
 
                       DEL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle  persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre  2006  e  ratificata
dall'Italia ai  sensi  della  legge  3  marzo  2009,  n.  18,  e,  in
particolare, l'art. 3, che definisce i principi  generali,  e  l'art.
19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa'; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate, e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce  la
connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4,
che ne definisce le modalita' di accertamento; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per  il  diritto
al lavoro dei disabili; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  sociali,
e, in particolare, l'art. 14, concernente i progetti individuali  per
le persone disabili; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Vista la legge 22 giugno 2016,  n.  112,  recante  disposizioni  in
materia di assistenza in favore delle persone con  disabilita'  grave
prive del sostegno familiare, e, in particolare, l'art. 2,  comma  2,
che prevede che, nelle more del  completamento  del  procedimento  di
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui  all'art.
13 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Ministro  delegato  per  la
famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,
definiscono, con  proprio  decreto,  obiettivi  di  servizio  per  le
prestazioni  previste  dalla  legge,   nei   limiti   delle   risorse
disponibili a valere sul Fondo  per  l'assistenza  alle  persone  con
disabilita' grave prive del sostegno familiare,  istituito  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, della stessa legge; 
  Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, che, all'art.  3,  comma  2,
come  modificato  dall'art.  3,  comma  4,  lettera  d),  n.  2,  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, stabilisce  che  l'accesso  alle
misure di assistenza, cura  e  protezione  a  carico  del  Fondo  per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del  sostegno
familiare e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  della
salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, con  le  medesime
modalita', il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  il
Ministro  delegato  per  la  famiglia  e  le  disabilita'  provvedono
annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo Fondo; 
  Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112 che, all'art.  4,  stabilisce
le finalita' del Fondo per l'assistenza alle persone con  disabilita'
grave prive del sostegno familiare; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che  stabilisce  che,
ai  fini  della  rendicontazione  da   parte   di   regioni,   ambiti
territoriali e comuni al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per  l'assistenza  alle
persone con disabilita' prive di sostegno familiare di  cui  all'art.
3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, la rendicontazione  del  75%
della quota relativa alla seconda annualita' precedente e' condizione
sufficiente alla erogazione della quota annuale di  spettanza,  ferma
restando la verifica, da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, della coerenza degli utilizzi con le norme  e  gli
atti di programmazione e che le eventuali somme relative alla seconda
annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte
entro la successiva erogazione; 
  Visto l'art. 89, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del  2020,
secondo il quale, ai fini delle rendicontazioni di  cui  al  comma  1
dello stesso articolo, con riferimento alle spese sostenute nell'anno
2020, le amministrazioni destinatarie dei  fondi  possono  includere,
per  le  prestazioni  sociali  erogate   sotto   forma   di   servizi
effettivamente  erogati,  specifiche   spese   legate   all'emergenza
COVID-19,  anche  finalizzate  alla  riorganizzazione  dei   servizi,
all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento
degli spazi; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  che,  all'art.  89,
comma 2-bis stabilisce, fra l'altro, che i servizi previsti  all'art.
22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 sono da considerarsi
servizi  pubblici  essenziali,  anche  se   svolti   in   regime   di
concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a
garantire il godimento di diritti  della  persona  costituzionalmente
tutelati; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34  che,  all'art.  104,
comma  2,  prevede  che,  al  fine  di  potenziare  i   percorsi   di
accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di  origine  ovvero
per la  deistituzionalizzazione,  gli  interventi  di  supporto  alla
domiciliarita' e i programmi di accrescimento  della  consapevolezza,
di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione  della
vita quotidiana e  per  il  raggiungimento  del  maggior  livello  di
autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave  prive  del
sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica  da
COVID-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilita' grave prive del sostegno familiare  di  cui  all'art.  3,
comma 1, della legge n. 112 del 2016, e' incrementato di ulteriori 20
milioni di euro per l'anno 2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  4  settembre
2019, di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
novembre 2019, concernente il riparto delle risorse per  l'anno  2019
del Fondo per le persone con disabilita'  grave  prive  del  sostegno
familiare ai sensi dell'art. 3 della legge n. 112 del 2016; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
della salute e il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  del  23
novembre 2016, che stabilisce che «nelle more della  definizione  dei
livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale  da  garantire
alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare,  gli
interventi e i servizi di cui all'art. 3 costituiscono la base su cui
definire specifici obiettivi di servizio e relativo fabbisogno» e che
«agli obiettivi di servizio si provvede mediante decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   previa   intesa   in   Conferenza
unificata»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Sistema  informativo  dell'offerta  dei  servizi
sociali di  cui  all'art.  24,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre 2019 concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022,  in  particolare
la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, che ha  assegnato  al  capitolo  di
spesa 3553 «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare», una disponibilita'  per  l'anno  2020,
pari a 58.100.000,00 di euro; 
  Ritenuto necessario provvedere  alla  ripartizione  del  Fondo  per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del  sostegno
familiare per l'annualita' 2020 mantenendo ferme le altre  previsioni
del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 23 novembre 2016; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  espressa  nella  seduta  del  23
novembre 2020; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave 
         prive del sostegno familiare per l'annualita' 2020 
 
  1. Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone  con
disabilita' grave prive del sostegno familiare  di  cui  all'art.  3,
comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l'anno 2020, pari  a
complessivamente euro 78.100.000,00 sono attribuite alle regioni  per
gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre
2016. A ciascuna regione e' attribuita  una  quota  di  risorse  come
indicato nella colonna 3  della  tabella  1,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota  di
popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i  piu'
recenti dati Istat sulla popolazione residente. 
  2. Sono specificamente destinati al  rafforzamento  dell'assistenza
alle persone con disabilita'  grave  di  cui  all'art.  4,  comma  3,
lettere a, b e c,  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della  salute  e  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  del  23  novembre  2016,  15
milioni di euro dei 20 milioni di euro di  cui  al  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  in  vista  del  graduale
conseguimento di un obiettivo di servizio  volto  all'attivazione,  a
favore di tali persone, delle progettualita' previste  dal  Fondo  di
cui al comma 1, ovvero di analoghe progettualita', anche finanziate a
valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del  100%  dei
richiedenti   il   beneficio   con   riferimento   alla   valutazione
multidimensionale, alla definizione del progetto  personalizzato,  al
finanziamento degli interventi e degli  specifici  sostegni  previsti
nel relativo budget di progetto di cui  all'art.  2  del  decreto  23
novembre 2016,  in  vista  della  graduale  definizione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni sociali da garantire  alle  persone  con
disabilita' grave prive di sostegno familiare ai  sensi  dell'art.  2
della legge n. 112 del 2016, e dell'art. 5, comma 5, del  decreto  23
novembre 2016. 
  3. La colonna 4 della tabella 1 riporta, per ciascuna  regione,  le
risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi  di
cui al comma 2, aggiuntive  a  quelle  gia'  correntemente  destinate
nell'ambito della programmazione regionale. 
  4. Qualora a livello regionale gli obiettivi di servizio di cui  al
comma 2 vengano raggiunti senza l'utilizzo, totale o parziale,  delle
risorse di cui al comma 2, le somme eccedenti sono allocate,  secondo
la priorita' generale di cui all'art. 4,  comma  2,  del  decreto  23
novembre 2016, in favore delle persone con  disabilita'  grave  prive
del   sostegno   familiare   che,   in   esito    alla    valutazione
multidimensionale,   necessitino,   con   maggiore   urgenza,   degli
interventi previsti a valere sul Fondo di cui al comma 1. 
  5. Le regioni procedono al successivo trasferimento  delle  risorse
spettanti agli ambiti territoriali,  secondo  quanto  previsto  nella
programmazione  regionale,  entro  sessanta   giorni   dall'effettivo
versamento alle stesse da parte del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali.  L'erogazione   agli   ambiti   territoriali   e'
comunicata al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  entro
trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse  secondo  le
modalita' di cui  all'allegato  A  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto.