Art. 2 Programmazione degli interventi 1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, per l'annualita' 2020, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella piu' generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonche' nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con i relativi decreti di riparto. 2. Gli indirizzi di programmazione, secondo le modalita' di cui all'allegato B, contengono: a) il quadro di contesto e le modalita' di attuazione dell'integrazione sociosanitaria; b) le modalita' di individuazione dei beneficiari; c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati; d) la programmazione delle risorse finanziarie; e) le modalita' di monitoraggio degli interventi. 3. La programmazione di cui al comma 1 e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Successivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per l'anno 2020, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1, una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.