Art. 3 
 
                      Erogazione e monitoraggio 
 
  1. Ai sensi dell'art. 89, comma 1,  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, l'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' del Fondo  di
cui all'art. 1 e' condizionata alla rendicontazione, da  parte  delle
regioni sugli utilizzi  delle  risorse  ripartite  nel  secondo  anno
precedente secondo le modalita' di cui all'allegato C che forma parte
integrante del presente decreto. 
  2.  Le  rendicontazioni  relative  alle  annualita'  2017  e   2018
riportano le informazioni sul  riparto  e  l'erogazione  agli  ambiti
territoriali secondo le modalita' di cui all'allegato A. 
  3. A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui
al  comma  2  nella  specifica  sezione   del   Sistema   informativo
dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del 22  agosto  2019,  e  hanno,
come  unita'  di  rilevazione,  l'ambito  territoriale   secondo   le
modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto. 
  4. L'erogazione delle risorse e' condizionata alla  rendicontazione
dell'effettivo utilizzo di almeno  il  75%,  su  base  regionale,  ed
eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro
la successiva erogazione. 
  5. Le  regioni  si  impegnano  a  rilevare,  a  livello  di  ambito
territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse,  il
numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia  di
intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate  nel  territorio
di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il  modello  di
cui all'allegato D che forma parte integrante del  presente  decreto,
rendendole disponibili  entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo,
secondo le modalita' di cui al citato art. 6, comma  5,  del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019. 
  6. In ragione delle esigenze legate  all'epidemia  COVID-19  ed  in
attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  2  dell'art.   89   del
decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle  spese
sostenute nell'anno 2020,  laddove  le  amministrazioni  destinatarie
abbiano sostenuto specifiche  spese  legate  all'emergenza  COVID-19,
anche    finalizzate    alla    riorganizzazione     dei     servizi,
all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento
degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate  sotto  forma  di
servizi   effettivamente   erogati,    possono    includerle    nella
rendicontazione, indipendentemente dall'annualita' di  riferimento  e
la  documentazione  prevista  e'  integrata  con  una  relazione  che
specifichi l'ammontare delle somme  utilizzate,  il  periodo  cui  la
spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione
e la specifica tipologia delle spese considerate. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 21 dicembre 2020 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021 
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affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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