Art. 3 Erogazione e monitoraggio 1. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, l'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' del Fondo di cui all'art. 1 e' condizionata alla rendicontazione, da parte delle regioni sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalita' di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente decreto. 2. Le rendicontazioni relative alle annualita' 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l'erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalita' di cui all'allegato A. 3. A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 2 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e hanno, come unita' di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto. 4. L'erogazione delle risorse e' condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. 5. Le regioni si impegnano a rilevare, a livello di ambito territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'allegato D che forma parte integrante del presente decreto, rendendole disponibili entro il 31 maggio dell'anno successivo, secondo le modalita' di cui al citato art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019. 6. In ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19 ed in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualita' di riferimento e la documentazione prevista e' integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 21 dicembre 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 456