Art. 4 
 
               Prime misure economiche e ricognizione 
                      dei fabbisogni ulteriori 
 
  1.  Il  Commissario  delegato  identifica,  entro   trenta   giorni
dall'approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, le  ulteriori
misure di cui alle lettere a)  e  b),  dell'art.  25,  comma  2,  del
decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  necessarie  per   il
superamento dell'emergenza, nonche' gli interventi  piu'  urgenti  di
cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo art. 25, trasmettendoli
alla regione e al Dipartimento della protezione civile, ai fini della
valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui  in
premessa, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  24,  comma  2,  del
citato decreto legislativo. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica per  ciascuna
misura la localita', la descrizione  tecnica  e  la  relativa  durata
nonche' l'indicazione del CUP, in particolare per gli  interventi  di
tipo d) e l'indicazione delle singole stime di costo. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c),  del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  il
Commissario delegato definisce la stima  delle  risorse  a  tal  fine
necessarie secondo i seguenti criteri e massimali: 
    per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno  al
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione
principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa
degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite
massimo di euro 5.000,00; 
    per l'immediata ripresa delle attivita' economiche  e  produttive
sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione
delle spese a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di  euro
20.000,00. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste. 
  6. La modulistica predisposta  dal  Dipartimento  della  protezione
civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalita' di cui al
comma  3  puo'  essere  utilizzata  anche  per  la  ricognizione   da
effettuare con riferimento all'art. 25,  comma  2,  lettera  e),  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.  Detta  ricognizione  viene
inviata al Commissario delegato,  alla  regione  ed  al  Dipartimento
della  protezione  civile,  entro  novanta  giorni  dalla   data   di
pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e  per  gli  effetti
dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.