Art. 5 
 
                    Materiali litoidi e vegetali 
 
  1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i  materiali
litoidi  rimossi  dal  demanio  idrico  per  interventi  diretti   ad
eliminare   situazioni   di   pericolo   e    per    il    ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono  essere  ceduti,  previo
nulla osta  regionale  e  senza  oneri,  al  comune  territorialmente
competente per interventi pubblici  di  ripristino  conseguenti  alla
situazione generata dall'evento, in deroga all'art.  13  del  decreto
legislativo 12 luglio 1993, n.  275.  Previo  nulla  osta  regionale,
inoltre, possono  essere  ceduti,  a  compensazione  degli  oneri  di
trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure
puo'  essere  prevista  la  compensazione,  nel  rapporto   con   gli
appaltatori, in relazione ai  costi  delle  attivita'  inerenti  alla
sistemazione  dei  tronchi  fluviali  con  il  valore  del  materiale
estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione  ai  costi  delle
attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base  dei  canoni
demaniali vigenti. Per i materiali litoidi asportati, il RUP assicura
al Commissario delegato la corretta valutazione  del  valore  assunto
nonche'  dei  quantitativi  e  della  tipologia  del   materiale   da
asportare, oltre  che  la  corretta  contabilizzazione  dei  relativi
volumi. La cessione del materiale litoide puo'  essere  effettuata  a
titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune. 
  2. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a  prevenire
situazioni di pericolo e  per  il  ripristino  dell'officiosita'  dei
corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  13  giugno  2017,  n.
120, le quali trovano applicazione ai  siti  che,  al  momento  degli
eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica
ambientale dovuta alla presenza  di  rifiuti  pericolosi,  tossici  o
nocivi idonei  a  modificare  la  matrice  ambientale  naturale  gia'
oggetto di valutazione dalle competenti  direzioni  regionali  e  dal
Ministero della transizione ecologica. I  litoidi  che  insistono  in
tali siti inquinati possono  essere  ceduti  ai  sensi  del  comma  1
qualora non presentino  concentrazioni  di  inquinanti  superiori  ai
limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo  V
della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove  necessario,
possono individuare  appositi  siti  di  stoccaggio  provvisorio  ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti  dagli  eventi
di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli  enti  ordinariamente
competenti, le modalita'  per  il  loro  successivo  recupero  ovvero
smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a  carico  delle
risorse di cui all'art. 9.