Art. 6 
 
               Procedure di approvazione dei progetti 
 
  1. Il Commissario delegato ed i  soggetti  attuatori  dal  medesimo
individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo,  ove
necessario, alla conferenza di servizi da indire entro  sette  giorni
dalla disponibilita' dei progetti e  da  concludersi  entro  quindici
giorni dalla convocazione. Qualora  alla  conferenza  di  servizi  il
rappresentante  di  un'amministrazione  o   soggetto   invitato   sia
risultato assente o, comunque,  non  dotato  di  adeguato  potere  di
rappresentanza,  la  conferenza  delibera  prescindendo   dalla   sua
presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede  di  conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le   specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al    fine
dell'assenso. 
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte
dei soggetti di cui al comma 1  costituisce,  ove  occorra,  variante
agli strumenti urbanistici del comune interessato alla  realizzazione
delle opere o alla  imposizione  dell'area  di  rispetto  e  comporta
vincolo  preordinato  all'esproprio  e  dichiarazione   di   pubblica
utilita' delle  opere  e  urgenza  e  indifferibilita'  dei  relativi
lavori. 
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i  pareri,  visti  e
nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero   rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette  giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale  termine  non  siano  resi,  si
intendono acquisiti con esito positivo. 
  4. Per i progetti di interventi e di opere per  cui  sono  previste
dalla normativa vigente le procedure in  materia  di  valutazione  di
impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad  opere  incidenti
su beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in
deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di  trenta
giorni dalla attivazione per le procedure di valutazione  di  impatto
ambientale  regionale,  inclusa  l'eventuale   fase   di   screening,
comprensivi della fase di consultazione del pubblico,  ove  prevista,
non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso,
in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  o
alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione -
in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7
agosto 1990, n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno  della  prima
riunione  in   programma   del   Consiglio   dei   ministri,   quando
l'amministrazione dissenziente e' un'amministrazione statale; al Capo
del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro  sette
giorni, negli altri casi.