Art. 8 
 
                        Sospensione dei mutui 
 
  1.  In  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante
dall'evento in premessa, detto  evento  costituisce  causa  di  forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice
civile.  I  soggetti  titolari  di  mutui   relativi   agli   edifici
sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura  commerciale
ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici,  previa
presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere
agli  istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o
all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data
di cessazione dello stato di emergenza, una  sospensione  delle  rate
dei medesimi mutui, optando tra la  sospensione  dell'intera  rata  e
quella della sola quota capitale. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di  chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei
pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18
dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema  di
sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta
giorni, per l'esercizio della facolta'  di  sospensione.  Qualora  la
banca o l'intermediario finanziario non  fornisca  tali  informazioni
nei termini e con i contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  12
febbraio 2022 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario,  le  rate  in
scadenza entro tale data.