IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9  febbraio  2021,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nei
giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020  nel  territorio
dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa  Marina,
di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice,
in Provincia di Salerno; 
  Considerato che detti eventi calamitosi hanno causato  allagamenti,
fenomeni  franosi,  alcune  rotte   arginali,   danneggiamenti   alle
infrastrutture viarie e ad edifici privati,  nonche'  alla  rete  dei
servizi essenziali; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in  rassegna  per  gli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b)  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Campania; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici di cui in premessa, il dott. Italo  Giulivo,  direttore
generale per i lavori pubblici e la protezione civile  della  Regione
Campania e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli   uffici
regionali,  provinciali,  comunali,  delle  unioni  montane  e  delle
amministrazioni  centrali  e   periferiche   dello   Stato,   nonche'
individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e
le societa' a capitale interamente pubblico  partecipate  dagli  enti
locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche  direttive,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   6,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza,  un  piano  degli  interventi
urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. Tale piano  contiene  gli  interventi  e  le
misure prioritari, anche realizzati con procedure di  somma  urgenza,
volti: 
    a) al soccorso e  all'assistenza  della  popolazione  interessata
dagli eventi ivi compresi i contributi di cui all'art. 2 nonche' alla
rimozione delle situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di rete strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, o delle terre  e  rocce
da scavo prodotte dagli eventi e alle misure  volte  a  garantire  la
continuita' amministrativa nel territorio interessato, anche mediante
interventi di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascuna misura con la  relativa  durata,  con
l'indicazione dell'oggetto della criticita', il comune, la localita',
le  coordinate  geografiche,  nonche'  l'indicazione  del  CUP,   ove
previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione  a
quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle  risorse  di
cui all'art. 6,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art.
24, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  ivi  comprese
quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d)  dell'art.  25,
comma 2 del citato decreto. In tal caso, il  piano  viene  sottoposto
all' approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del  Consiglio
dei ministri di stanziamento delle ulteriori  risorse.  Analogamente,
in caso  di  rimodulazioni  per  l'impiego  delle  ulteriori  risorse
eventualmente messe a disposizione ai sensi dell'art. 6, comma 3,  il
medesimo piano rimodulato viene sottoposto all'approvazione del  Capo
del Dipartimento della protezione civile entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione dell'ordinanza di trasferimento di dette risorse  sulla
contabilita' speciale. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi  in  rassegna.  Su
richiesta dei soggetti attuatori  degli  interventi,  il  Commissario
delegato puo' erogare anticipazioni  volte  a  consentire  il  pronto
avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve  essere  supportata
da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare
al rendiconto complessivo del Commissario delegato. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 7, il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli
interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di
due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.