Art. 5 
 
               Procedure di approvazione dei progetti 
 
  1. Il  Commissario  delegato  e  i  soggetti  attuatori  provvedono
all'approvazione  dei  progetti  ricorrendo,  ove  necessario,   alla
conferenza  di  servizi  da   indire   entro   sette   giorni   dalla
disponibilita' dei progetti e da concludersi  entro  quindici  giorni
dalla  convocazione.  Qualora   alla   conferenza   di   servizi   il
rappresentante  di  un'amministrazione  o   soggetto   invitato   sia
risultato assente o, comunque,  non  dotato  di  adeguato  potere  di
rappresentanza,  la  conferenza  delibera  prescindendo   dalla   sua
presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede  di  conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le   specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al    fine
dell'assenso. 
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte
del Commissario delegato e dei soggetti  attuatori  costituisce,  ove
occorra, variante agli strumenti urbanistici del  comune  interessato
alla realizzazione  delle  opere  o  alla  imposizione  dell'area  di
rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilita' delle opere e  urgenza  e  indifferibilita'  dei
relativi lavori. 
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i  pareri,  visti  e
nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero   rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette  giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale  termine  non  siano  resi,  si
intendono acquisiti con esito positivo. 
  4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista
dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti
su beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in
deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di  trenta
giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del
pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci  giorni.  Nei  casi  di
motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di  servizi,  dalle
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute e della pubblica incolumita', la decisione -  in  deroga  alla
procedura prevista dall'art. 14-quinquies della legge 7 agosto  1990,
n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno della  prima  riunione  in
programma  del  Consiglio  dei  ministri,  quando   l'amministrazione
dissenziente  e'  un'amministrazione  statale;  ai  soggetti  di  cui
all'art. 1, comma 1, che si esprimono entro sette giorni, negli altri
casi.