Art. 7 
 
                    Materiali litoidi e vegetali 
 
  1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i  materiali
litoidi  rimossi  dal  demanio  idrico  per  interventi  diretti   ad
eliminare   situazioni   di   pericolo   e    per    il    ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua  possono  essere  ceduti,  previo
nulla osta  regionale  e  senza  oneri,  al  comune  territorialmente
competente per interventi pubblici  di  ripristino  conseguenti  alla
situazione generata dall'evento, in deroga all'art.  13  del  decreto
legislativo 12 luglio 1993, n.  275.  Previo  nulla  osta  regionale,
inoltre, possono  essere  ceduti,  a  compensazione  degli  oneri  di
trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure
puo'  essere  prevista  la  compensazione,  nel  rapporto   con   gli
appaltatori, in relazione ai  costi  delle  attivita'  inerenti  alla
sistemazione  dei  tronchi  fluviali  con  il  valore  del  materiale
estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione  ai  costi  delle
attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base  dei  canoni
demaniali vigenti. La cessione dei  suddetti  materiali  puo'  essere
disciplinata  anche  con   atto   di   concessione   che   stabilisca
puntualmente i quantitativi di materiali  asportati,  la  valutazione
economica in relazione  ai  canoni  demaniali  e  quanto  dovuto  dal
concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico  delle
risorse di cui all'art. 10. Per i materiali litoidi asportati il  RUP
assicura al Commissario delegato la corretta valutazione  del  valore
assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del  materiale  da
asportare, oltre  che  la  corretta  contabilizzazione  dei  relativi
volumi. La cessione del materiale litoide puo'  essere  effettuata  a
titolo gratuito anche a favore di enti locali. 
  2. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a  prevenire
situazioni di pericolo e  per  il  ripristino  dell'officiosita'  dei
corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n.
120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che
al momento degli eventi  calamitosi  in  rassegna  erano  soggetti  a
procedure di bonifica ambientale  dovuta  alla  presenza  di  rifiuti
pericolosi,  tossici  o  nocivi  idonei  a  modificare   la   matrice
ambientale naturale gia'  oggetto  di  valutazione  dalle  competenti
Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della  tutela  del
territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati
possono essere ceduti ai sensi del comma  2  qualora  non  presentino
concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle  colonne
A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove  necessario,
possono individuare  appositi  siti  di  stoccaggio  provvisorio  ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti  dagli  eventi
di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli  enti  ordinariamente
competenti, le modalita'  per  il  loro  successivo  recupero  ovvero
smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a  carico  delle
risorse di cui all'art. 6.