IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di  attuazione
della   direttiva   n.   2009/54/CE   sulla   utilizzazione   e    la
commercializzazione delle acque minerali  naturali,  con  particolare
riferimento agli articoli 4 e 5; 
  Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante criteri  di
valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali; 
  Visto il decreto interministeriale salute-attivita'  produttive  11
settembre 2003; 
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Preso atto che il Rifugio Scotoni S.a.s. di Agreiter Christian & C.
di San Cassiano Badia, con  istanza  prot.  DGPRE  n.  31799  del  26
ottobre 2018, successivamente integrata con nota del 6 febbraio 2019,
aveva chiesto, ed ottenuto con d.d.  n.  4314  del  15  luglio  2019,
dell'acqua minerale  il  riconoscimento  avente  denominazione  «EGA»
sgorgante dalla sorgente Scotoni, in Comune di Badia  (BZ),  ai  fini
della utilizzazione e vendita; 
  Preso atto della domanda del 22 febbraio  2021,  con  la  quale  il
geologo dott. Joachim Dorfmann di Chiusa (BZ), a  nome  e  per  conto
della societa' EGA Scotoni S.r.l., con sede  legale  in  Badia  (BZ),
titolare della concessione mineraria per  lo  sfruttamento  di  acque
minerali denominate «EGA», ha chiesto il cambio  della  denominazione
sociale in EGA Scotoni S.r.l.; 
  Esaminata la documentazione prodotta, con  particolare  riferimento
alla visura camerale intervenuta a favore della nuova societa'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  variazione  della  denominazione  sociale  dell'acqua  minerale
naturale "EGA", in comune di Badia (BZ), da «Rifugio Scotoni  S.a.s.»
di  Agreiter  Christian  &  C.  di  San  Cassiano  Badia  all'attuale
denominazione «EGA Scotoni S.r.l.»;