Art. 3 
 
                         Primo destinatario 
 
  Per «primo destinatario», cosi' come definito all'art.  2,  lettera
d) del reg. (CE) n. 889/2008, deve intendersi ogni persona  fisica  o
giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o  «Preparatori»  di
cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049. 
  I prodotti biologici importati, successivamente alla immissione  in
libera pratica, possono essere consegnati esclusivamente ad un  primo
destinatario.