Art. 3
Primo destinatario
Per «primo destinatario», cosi' come definito all'art. 2, lettera
d) del reg. (CE) n. 889/2008, deve intendersi ogni persona fisica o
giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o «Preparatori» di
cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049.
I prodotti biologici importati, successivamente alla immissione in
libera pratica, possono essere consegnati esclusivamente ad un primo
destinatario.