Art. 5
Comunicazioni preventive di arrivo merce
Gli importatori trasmettono al Ministero ed all'Agenzia delle
dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i
servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB)
entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di
ingresso doganale.
Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma
precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro
ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista.
Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi
disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente
articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
L'importatore, ove richiesto dalle autorita' competenti o dal
proprio organismo di controllo, ha l'obbligo di fornire ogni
eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al presente
articolo.