Art. 5 
 
              Comunicazioni preventive di arrivo merce 
 
  Gli importatori  trasmettono  al  Ministero  ed  all'Agenzia  delle
dogane una comunicazione preventiva di arrivo  merce,  utilizzando  i
servizi resi disponibili  dal  Sistema  informatico  biologico  (SIB)
entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al  punto  di
ingresso doganale. 
  Le  eventuali  modifiche  alle  comunicazioni  di  cui   al   comma
precedente,  devono  essere   trasmesse   dagli   importatori   entro
ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. 
  Le  procedure  operative  per  l'utilizzazione  dei  servizi   resi
disponibili  dal  SIB  e  dedicati  alle  disposizioni  del  presente
articolo sono  reperibili  presso  il  portale  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  L'importatore, ove  richiesto  dalle  autorita'  competenti  o  dal
proprio  organismo  di  controllo,  ha  l'obbligo  di  fornire   ogni
eventuale  integrazione  alle  comunicazioni  di  cui   al   presente
articolo.