Art. 6
Controlli sulle importazioni
Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui
all'art. 5 del presente decreto, contengano elementi idonei a
consentire che l'importazione avvenga in conformita' alle
disposizioni del reg. (CE) n. 1235/2008, ed accertano la completezza
e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al
fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate,
nonche' la relativa tracciabilita'.
Gli organismi di controllo assicurano, per ogni importatore
controllato, una frequenza dei controlli basata su una specifica
valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione
biologica tenendo conto delle quantita' dei prodotti importati, dei
risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di
prodotti, nonche' di qualsiasi altra informazione relativa al
sospetto di non conformita' del prodotto biologico importato.
Nell'allegato 1 del presente decreto sono stabiliti i criteri minimi
per l'elaborazione della valutazione del rischio degli importatori
biologici.
I controlli, se del caso non preannunciati, devono assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 del reg. (CE) n.
889/2008 per quanto riguarda le modalita' di trasporto.
Nell'allegato 2 del presente decreto sono stabiliti i criteri
minimi per l'elaborazione della valutazione del rischio finalizzata
al campionamento obbligatorio delle partite importate.
Tale attivita' di campionamento e' svolta anche presso la dogana di
arrivo prima dell'immissione in libera pratica della partita, secondo
le modalita' di intervento previste dalla circolare dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli n. 13/D del 2 agosto 2013 e dalla nota
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. RU002802 del 28 dicembre
2018.
I campioni prelevati presso gli importatori, ai sensi dell'allegato
2, punto 1) del presente decreto, non rientrano nel computo delle
percentuali minime di campioni che ogni anno gli organismi di
controllo devono analizzare ai sensi dell'art. 65, paragrafo 1, del
regolamento CE n. 889/2008.
L'organismo di controllo, qualora rilevi non conformita' durante i
controlli effettuati presso la dogana di arrivo della partita,
trasmette al Ministero una segnalazione OFIS ai sensi del decreto
ministeriale n. 14458/2011, informando l'ufficio doganale competente.