IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art.  2,  comma  16
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Considerato che la cooperativa non persegue lo  scopo  mutualistico
per mancanza del numero minimo di soci e  che  non  ha  provveduto  a
depositare, presso la Camera di commercio, industria,  artigianato  e
agricoltura competente, i bilanci  d'esercizio  per  oltre  due  anni
consecutivi; 
  Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  e  che  il  legale  rappresentante  non  ha   formulato
osservazioni e/o controdeduzioni; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e'  stato  individuato  tramite
processo  di  estrazione  informatico,  tra  coloro   che   risultano
regolarmente iscritti nella banca  dati  del  Ministero,  tramite  il
portale di gestione dei  commissari  liquidatori,  nel  rispetto  del
criterio  territoriale  e  di  rotazione,  conformemente   a   quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile  2018,
recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione
di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice
civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Punto&Accapo societa' cooperativa», con sede  in  Roma  (codice
fiscale 12418691007),  e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai  sensi
dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.