Art. 4 Oneri a carico dell'azienda 1. L'azienda e' tenuta ad aggiornare le informazioni per gli operatori sanitari e le informazioni per il paziente, contenute, rispettivamente, negli allegati 2 e 3, che costituiscono parte integrante della presente determina. 2. In caso di modifiche della documentazione, l'azienda ne da' tempestiva comunicazione ad AIFA, al fine di concordarne il contenuto.