IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELLA DIFESA IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione e, in particolare, l'art. 743, che definisce gli aeromobili, l'art. 744, che individua gli aeromobili di Stato e gli aeromobili privati e l'art. 748, che definisce le norme applicabili agli aeromobili; Vista la convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed in particolare, l'art. 3 dello stesso decreto legislativo che prevede l'applicabilita' della convenzione solo agli aeromobili civili, con esclusione degli aeromobili di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima); Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, recante la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, recante adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 3, che attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); Viste le vigenti disposizioni nazionali ed europee in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, ed in particolare: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n 15, regolamento a norma dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia; Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Visto il regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 106, del 9 maggio 2006; Visto il decreto del Ministro della difesa 23 giugno 2006, recante individuazione degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR), adottato ai sensi del secondo comma dell'art. 743 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 8, del decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare ed il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visti i regolamenti emanati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) del 16 dicembre 2013 e del 16 luglio 2015, come aggiornati e modificati, sui «Mezzi aerei a pilotaggio remoto»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 aprile 2016, recante modalita' di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2016; Visto il decreto del Ministro della difesa dell'8 ottobre 2019 recante l'istituzione dell'Autorita' per l'aviazione militare, nonche' la determinazione dirigenziale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica del 9 febbraio 2020 che ne illustra le modalita' di esercizio e gli ambiti di intervento; Vista la direttiva sui comparti delle specialita' delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia, a firma del Ministro dell'interno, in data 15 agosto 2017; Visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio; Visto il decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 98, recante disposizioni urgenti per la cessione di unita' navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici ed in particolare, l'art. 2-bis, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attivita' di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonche' per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi di aeromobili senza equipaggio; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio; Vista la circolare dell'Ente nazionale aviazione civile ATM-09 del 24 maggio 2019 relativa agli «Aeromobili a pilotaggio remoto criteri di utilizzo dello spazio aereo»; Visto il foglio n. 44486 in data 13 novembre 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il foglio n. 45440 del 20 novembre 2020 del Ministero della difesa, il foglio n. 7053 del 20 novembre 2020 del Ministero dell'interno e il foglio n. 023128 del 2 dicembre 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono stati rispettivamente espressi i formali assensi da parte delle amministrazioni concertanti; Sentito l'Ente per l'aviazione civile (ENAC); Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera disciplinandone, anche per i profili di sicurezza del volo, le modalita' di utilizzo per le finalita' d'istituto di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. Per le finalita' connesse ai compiti istituzionali svolti alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, sono iscritti nel registro degli aeromobili militari ed utilizzati nel quadro della disciplina di cui al decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2019 e della discendente determinazione dirigenziale dell'Autorita' per l'aviazione militare. 3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma precedente sono comprese le attivita' di ricerca e soccorso in mare (S.A.R.), di polizia marittima, di prevenzione e lotta all'inquinamento del mare, di sicurezza della navigazione, di controllo delle attivita' di pesca, di contrasto e prevenzione dei reati e degli illeciti marittimi.